L’auto, il proprietario e l’utilizzatore
A partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
In caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705.
La novità era stata inserita nel Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con D.P.R. n. 198/2012, ma la nuova procedura diverrà operativa dal 3 novembre 2014 quando saranno attivate le necessarie procedure informatiche.
La Legge n. 120/2010, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale“, ha apportato alcune modifiche al nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, introducendo, tra le altre cose, il nuovo comma 4-bis all’art. 94 del Codice in tema di divieto di intestazione fittizia dei veicoli.
Il nuovo comma stabilisce che:
“…, gli atti, …, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3».
In sostanza, nel caso di variazione dell’intestatario della carta di circolazione o anche solo di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.
In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526.
Le nuove procedure trovano applicazione con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 novembre 2014 (non avendo effetto retroattivo) in poi:
1) una variazione della denominazione dell’ente intestatario;
2) una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
3) la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di:
- comodato;
- affidamento in custodia giudiziale;
- locazione senza conducente;
4) intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci;
5) il decesso del soggetto intestatario del veicolo.
Restano fuori dall’ambito di applicazione della norma tutti i casi comuni di prestito del veicolo per un periodo inferiore a trenta giorni, o di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia o tra amici. Per i familiari conviventi c’è un’esenzione esplicita, anche nel caso di prestito o comodato d’uso, in via esclusiva, di durata superiore ai trenta giorni.
Qui di seguito si analizzeranno i casi più comuni, tenendo conto delle istruzioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014.
COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI
Innanzitutto è da precisare che l’obbligo di annotazione sorge solo:
i) nel caso di contratti di comodato a titolo gratuito e non per quelli per i quali la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo per l’opera prestata (ossia fringe benefit);
ii) nel caso sussista l’utilizzo esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto sono da escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada:
1) l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit”, cioè di retribuzione in natura consistente nell’assegnazione di un veicolo aziendale al dipendente/collaboratore, sia per esigenze di lavoro sia per esigenze personali dell’utilizzatore;
2) al di fuori dei casi di cui al punto sub. 1), l’utilizzo di veicoli aziendali da parte di più dipendenti/collaboratori per lo svolgimento dell’attività aziendale e da parte di uno o più dipendenti anche per fini personali. Ciò, in quanto, in questo caso, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
3) l’utilizzo dei veicoli da parte di più dipendenti solo per lo svolgimento di attività aziendali. In tal caso non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo, ma anche la continuità temporale dello stesso.
Si evidenzia che tali regole sono applicabili non solo ai dipendenti, ma anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’azienda.
Alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non occorre effettuare alcuna comunicazione, in quanto si intende implicitamente che il veicolo è rientrato nella disponibilità del proprietario. Sulla carta di circolazione viene indicata la durata del comodato Una nuova comunicazione andrà effettuata in caso di altro contratto di comodato gratuito.
La comunicazione è invece dovuta in caso di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali.
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE ( O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE)
In questo caso il nome annotato sulla Carta di circolazione è quello della soggetto locatario del veicolo (società o persona fisica). Nel caso quest’ultimo affidi il veicolo in via esclusiva e personale ad altro soggetto – dipendente o no -, deve delegare la società locatrice all’espletamento delle formalità inerenti l’aggiornamento della Carta di circolazione.
Alla scadenza del noleggio, lo stesso si intende automaticamente prorogato fino a quando il locatore non comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità.
In caso di cessazione anticipata va data immediatamente comunicazione.
Studio Gargano
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