L’IVA sui servizi elettronici per i consumatori cambia casa

Dal 1 gennaio prossimo cambia la tassazione IVA delle operazioni di commercio elettronico effettuate nei confronti di consumatori finali, infatti queste operazioni si considereranno imponibili, non più nel paese del fornitore, ma in quello del cliente.

Pertanto nel caso di acquisto di un prodotto immateriale “on line” da parte di un consumatore finale l’operazione sarà assoggettata all’IVA in Italia con l’aliquota del 22 %.

Parimenti per servizi venduti da aziende italiane a privati consumatori residenti in altri paesi comunitari, le operazioni saranno da assoggettare ad IVA nel paese di residenza del cliente.

Di fatto le operazioni nei confronti dei privati avranno lo stesso trattamento di quelle effettuate nei confronti soggetti passivi, cioè, entrambe saranno tassate nel paese di destinazione.

In sostanza si verrà a determinare l’equiparazione delle prestazioni B to C con quelle B to B.

Le difformità interverranno relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta. Infatti nel caso di operazioni B to B in ambito comunitario l’imposta sarà assolta nel paese di destinazione dal committente, mediante il meccanismo dell’inversione contabile, quindi al fornitore spetterà solo l’onere di emettere la fattura ai sensi dell’art. 7 ter del DPR 633/72, senza applicazione dell’IVA.

Viceversa nei rapporti B to C gli obblighi di imposta nel paese di destinazione devono essere assolti dai fornitori. A tal fine questi ultimi dovranno provvedere ad identificarsi nei paesi di destinazione delle prestazioni, ma potranno avvalersi del regime speciale del “Mini Sportello Unico[1]“ che risulterà operativo dal 1 gennaio 2015. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che dal prossimo 1 ottobre sarà attiva la procedura per l’iscrizione al “Mini Sportello Unico”.

gianni gargano

raffaele della rotonda


[1] Maggiori informazioni sul Mini Sportello Unico sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui

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