Applicazione estensiva del dazio antidumping. Onere della Dogana di richiedere la prestazione di idonea garanzia nel periodo di registrazione.

Il Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (c.d. Regolamento di Base), ha provveduto a disporre tutte le misure, i termini nonché le procedure atte a difendere il mercato Comunitario dalle importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità Europea.

Orbene, s’intende approfondire un fenomeno elusivo che, non di rado, si rileva all’atto delle importazioni di determinati prodotti provenienti da Paesi limitrofi ad altri Paesi nei confronti dei quali sono già state adottate misure antidumping. Infatti, frequentemente, i produttori effettuano le spedizioni di beni oggetto di misure antidumping attraverso paesi terzi, al fine di immettere tali merci (simili, leggermente modificate o meno) nella Comunità beneficiando di aliquote daziarie più favorevoli nonché con l’intento, appunto, di sottrarsi alle misure antidumping.

Il rimedio al succitato schema elusivo è stato offerto dall’art. 13 del Reg. cit., il quale dispone che “l’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse.[…] Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non  vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in  termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo  provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali  precedentemente accertati per i prodotti simili”.

Inoltre dall’articolo 14, punto 5, si rilevano i seguenti principi: i) La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alla autorità doganali di ciascuno Stato membro, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva eventuale applicazione di misure a decorrere dalla data di registrazione; ii) la registrazione è decisa con regolamento che deve precisare gli scopi dell’intervento e l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare; iii) le importazioni non possono essere soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

Risulta dunque evidente che, laddove si riscontri una possibile elusione, può attivarsi la procedura di registrazione, che dovrà concludersi nel termine di nove mesi, idonea a verificare l’effettività del fenomeno elusivo. Se tale fenomeno è accertato, al fine di reprimerlo, si procederà ad estendere il dazio antidumping vigente (e quindi già determinato) ai prodotti uguali o simili di origine diversa, seppur formalmente, da quella dei prodotti già oggetto di misura antidumping.

Garanzia per eventuali dazi antidumping, nel periodo di registrazione

A tal proposito, è opportuno porsi il seguente interrogativo: nel caso in cui, durante il periodo di registrazione, vengano effettuate importazioni di prodotti oggetto d’inchiesta, sarà onere della Dogana richiedere la prestazione di idonea garanzia a copertura dell’eventuale estensione del dazio antidumping (già determinato) ovvero sarà una mera facoltà dell’importatore garantire l’eventuale maggiore diritto?

Nella circostanza appena ipotizzata, sarebbe più che ragionevole ritenere che la Dogana, in ogni caso, in prospettiva dell’eventuale applicazione estensiva della misura antidumping in fase di registrazione, debba provvedere ad acquisire una qualsiasi garanzia (in numerario, con polizza bancaria o assicurativa).

Trattasi di un principio cardine del diritto doganale, in quanto una merce non può essere messa a disposizione dell’importatore (non può essere, cioè, svincolata) se i relativi diritti non siano stati pagati o garantiti.

La costituzione di una garanzia è da ritenersi obbligatoria qualora, all’atto dello svincolo, sia già determinato con esattezza l’importo degli eventuali diritti da riscuotere.[1] Infatti l’articolo 74 del CDC prevede  che “quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana faccia sorgere una obbligazione doganale, lo svincolo delle merci che formano oggetto della dichiarazione può essere  autorizzato soltanto se l’importo di tale obbligazione è stato pagato o garantito; quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l’autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia”. Risulta quindi evidente che la Dogana, al fine di tutelare gli interessi dell’Erario, avrà l’onere di richiedere la prestazione di idonea garanzia a copertura dei diritti (ad aliquota già determinata) da riscuotersi in caso di eventuale estensione del dazio antidumping.

 

Profili di responsabilità del soggetto che ha agito in regime di rappresentanza indiretta

Qualora successivamente alla dichiarazione doganale sia disposta l’estensione della misura antidumping, e la Dogana, all’atto della dichiarazione, non abbia richiesto la prestazione di idonea garanzia, il dichiarante, che ha agito in regime di rappresentanza indiretta ed ha ottemperato esattamente a tutti gli obblighi previsti dalla legge (inclusa l’annotazione della procedura di registrazione sulla bolletta), sarà da ritenersi comunque responsabile per gli eventuali diritti derivanti dall’estensione del dazio antidumping, esigibili successivamente e per cui la Dogana, negligentemente, non abbia richiesto idonea garanzia?

L’art. 38 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 2014 n. 43), dispone che al pagamento dei diritti doganali sono obbligati il proprietario della merce e, solidalmente, tutti i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata.

Inoltre l’art. 201 del CDC, dopo aver premesso al paragrafo 2 che l’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, al successivo paragrafo 3, stabilisce che il debitore è il “dichiarante”.

Il secondo paragrafo dell’art. 78 del CDC dispone che quando dalla revisione della dichiarazione risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. Tale principio è stato ripreso, nella legislazione interna, all’art. 11 del D.Lgs. n. 374 dell’8 novembre 1990, che ha riordinato gli istituti doganali e che, al quinto comma, ribadisce che l’istituto della revisione è applicabile soltanto quando dalla revisione, eseguita d’ufficio o su istanza di parte, emergano inesattezze, omissioni od errori  relativi agli elementi presi a base dell’accertamento (che sono la qualità, la quantità, il valore e l’origine della merce).

A seguito della lettura delle succitate norme, non vi è dubbio alcuno, quindi, che il soggetto che ha presentato la dichiarazione in dogana in regime di rappresentanza indiretta, sia da ritenersi il “dichiarante” e quindi responsabile sia dei diritti dovuti in sede di primo accertamento (all’emissione della “bolletta”) sia relativamente a quelli eventualmente richiesti, a posteriori, a seguito di errore anche incolpevole commesso nella stesura della dichiarazione doganale.

Ma, è opportuno osservare che la regola generale fissata all’articolo 201 del CDC, il quale dispone che “il debitore è il dichiarante e che, in caso di rappresentanza indiretta è, parimenti, debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana”, non è volta a fissare un criterio di mera responsabilità oggettiva laddove il rappresentante indiretto abbia correttamente indicato, nella dichiarazione doganale, tutti i dazi (inclusi quelli in fase di registrazione) e gli elementi trasmessigli dall’importatore nonché abbia ottemperato, con diligenza, a tutti gli obblighi relativi alla sua attività.[2]

Dunque, ritenere il rappresentante indiretto, che abbia compiuto correttamente tutte le operazioni doganali, responsabile relativamente al pagamento di un dazio eventualmente applicabile successivamente, la cui relativa procedura di registrazione sia ben nota alla Dogana e ciononostante quest’ultima, negligentemente, non abbia richiesto idonea garanzia, vorrebbe dire ritenere il dichiarante (rappresentante indiretto) responsabile oggettivamente sempre ed in ogni caso.

 

Raffaele Della Rotonda

Vincenzo Guastella

(Studio Gargano)

 



[1] Già così l’art. 164 del RD 13 febbraio 1896, n. 65 – Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi doganali:

Quando [… ] occorra tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, le merci vengono trattenute in dogana in attesa di decisione o, se non vi sono altri impedimenti, vengono rilasciate previo deposito a garanzia dei diritti richiesti dalla dogana. La prestazione della garanzia si prova con la ricevuta della dogana, ossia con la bolletta di somme depositate staccata da registro a matrice e figlia”.

 

[2] Di tale avviso anche la Centrale Agenzia delle Dogane che, con nota n. 21138/RU del 12 febbraio 2010, indirizzata alle Direzioni Regionali e Interregionali delle Dogane, ha ritenuto “opportuno che Codeste Direzioni Regionali e Interregionali, nel caso in cui si trovino a dover giudicare dell’operato degli stessi, tengano conto della circostanza che il CAD (si legga. Il rappresentante indiretto) non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali, diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute col mandato, quando dalle stesse sia scaturita un’irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria  è ancora più . Il CAD non potrà inoltre essere considerato responsabile o corresponsabile per inadempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili. Su tale orientamento è stato acquisito il parere favorevole del Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 18 dicembre 2009.”

Si veda anche: Sent. Comm. trib. reg. Genova, sez. XIII, 27 marzo 2013, n. 36

 

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