La rottamazione delle cartelle esattoriali

L’articolo 1, commi da 619 a 624, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto la possibilità di “rottamare” le cartelle esattoriali di Equitalia.

Viene prevista, in particolare, la possibilità di estinguere i debiti verso Uffici Statali, Agenzie Fiscali, Regioni, Province e Comuni, i cui ruoli sono stati affidati all’Agente della Riscossione prima del 31.10.2013, pagando le imposte e/o le sanzioni, senza corrispondere gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall’art. 20 del DPR 602/73 e quelli di mora, previsti dall’art. 30 del medesimo Decreto. Sono, invece, esclusi dal beneficio in argomento le somme dovute all’INPS o all’INAIL.

Dall’interpretazione letterale della norma restano esclusi dall’agevolazione in commento i ruoli formati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto gli interessi per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono  previsti dall’art. 86 del TULD.

Sarebbe, pertanto, opportuno che l’Amministrazione si pronunciasse sul punto al fine di chiarire questo punto, anche in considerazione che tale esclusione comporterebbe una disparità di trattamento, anche considerato che gli interessi di mora sui dazi doganali non costituiscono “risorse proprie” dell’Unione europea, così come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nella circolare n. 10/D del 4.03.2003.aggio sulle somme riscosse, rimborsate, le eventuali spese,

Bisognerà pagare inoltre l’aggio sulle somme riscosse e rimborsare le eventuali spese per le procedure esecutive o cautelari attivate dall’agente della riscossione.

Il pagamento dovrà avvenire entro il prossimo 31 marzo 2014  (termine originariamente fissato al 28.02.2014).

Restano escluse dalla rottamazione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti.

Le modalità di definizione sono state stabilite direttamente da Equitalia, la quale ha emanato la circolare n. 37 del 20.01.2014.

In particolare per poter “rottamare” una o più cartelle di pagamento il debitore dovrà versare in un’unica soluzione entro il 31.03.2014 lintero importo dovuto, come sopra definito.A tal fine sarà necessario recarsi presso uno sportello di Equitalia al fine di conoscere la propria posizione e l’importo dovuto, il tutto come chiarito nella citata circolare n. 37 del 20.01.2014.

Dovrà essere, quindi, il debitore ad attivarsi per aderire alla definizione agevolata non essendo prevista alcuna comunicazione da parte di Equitalia.Se il debitore avrà versato correttamente e nei termini quanto dovuto l’Agente della Riscossione, entro il 30 giugno 2014, invierà a lui ed all’Ente impositore, la comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

gianni gargano

Vincenzo Guastella

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