L’articolo 65 del CDC – l’errore –

Considerato inoltre che le informazioni attualmente presenti nel sistema informatico ancora non consentono compiutamente il controllo automatico dell’esatta applicazione dei dazi e degli altri diritti dovuti (accise, iva, ecc.), in attesa della messa in esercizio delle necessarie implementazioni informatiche, l ‘Ufficio dovrà eseguire per le dichiarazioni selezionate dal sistema con la sigla “CD”, “CS” e “VM”, il controllo della liquidazione predisposta dal dichiarante.

Per le dichiarazioni selezionate con la sigla “NC”, ovvero, Nessun Controllo, tale attività dovrà essere effettuata a scandaglio, in sede di controllo a posteriori.

Al fine di conseguire un elevato standard di qualità dei controlli, si richiama nuovamente l’attenzione sull’opportunità di avvalersi del percorso operativo tracciato dalle linee guida, quale “schema di autovalutazione”, che potrà essere d’ausilio ai funzionari incaricati di svolgere i controlli.

Così la circolare n. 74 del 18/12/2003 dell’Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto il “circuito doganale di controllo”.

Se la circolare mantiene ancora intatta la sua validità anche per la parte riportata, la situazione segnalata è che il sistema informatico non verifica la correttezza delle aliquote dei tributi dovuti.

Quel controllo viene fatto – in dogana – solo se la dichiarazione viene selezionata CD, CS o VM.

E a scandaglio (ma in sede di revisione dell’accertamento. A svincolo avvenuto)  se essa viene selezionata NC (CA).

Il fatto, in verità, non appare, così a prima vista, facilmente spiegabile.

Forse sarebbe stato più opportuno (ed anche più economico in termini di impiego delle risorse umane) che il controllo automatico dell’esatta applicazione dei dazi e degli altri diritti dovuti (accise, iva, ecc.) fosse stato attivato in ogni caso e comunque selezionate, dal sistema, le dichiarazioni.

Io, in verità, questo fatto proprio non lo sapevo. L’ho appreso da pochissimo tempo, parlando con amici, tra un caffè ed un cornetto alla crema.

Ma dai!!!

Niente! Proprio non riuscivo a capacitarmi.

E allora facciamo due ipotesi.

La prima è che dopo aver trasmesso la bolletta uno si accorga dell’errore.

La seconda è che uno si accorga dell’errore dopo l’emissione della bolletta da parte della dogana e lo svincolo della merce.

Nella prima ipotesi ricorre l’articolo 65 del CDC che autorizza il dichiarante a porre subito rimedio all’errore commesso in buona fede. Egli infatti, proprio a norma dell’articolo 65 del CDC può chiedere alla dogana, dopo l’accettazione della bolletta, di non tener conto di quell’errore.

E ciò purché la rettifica non abbia l’effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale, e purché:

  • La dogana non abbia già informato il dichiarante di voler procedere alla verifica delle merci;
  • La dogana non abbia già rilevato l’errore;
  • La merce non sia già stata svincolata.

In questa ipotesi – valutata la buona fede e l’errore – a mio sommesso giudizio, non c’è alcuna sanzione da applicare. (Manca il principio di colpevolezza; non v’è stato alcun accertamento del fatto-errore che, invece, è stato oggetto di auto denunzia da parte del dichiarante). Ma su questo punto l’Amministrazione ha espresso l’avviso che sia applicabile la sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 471/97.

Nella seconda ipotesi, che è quella che il dichiarante  si accorga dell’errore dopo l’emissione della bolletta da parte della dogana e svincolo della merce, si tratta di revisione d’accertamento a richiesta di parte ove non vanno, in alcun caso, applicate le sanzioni (ma, certamente, recuperati i maggiori diritti dovuti)

gianni gargano

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