L’IVA si detrae dal momento in cui si paga l’avviso
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 228/E del 21 agosto 2007 ritenne che il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata in sede di revisione d’accertamento definitivo delle operazioni di importazione potesse essere esercitato secondo le modalità ordinariamente previste dall’art. 19 del DPR n. 633 e, dunque, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello della dichiarazione di importazione, da ritenersi il momento in cui è sorto tale diritto (momento in cui l’imposta è divenuta esigibile).
Con l’importantissima Circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, della quale si pone alla particolare attenzione del lettore il punto 3.2 – pag. 11, l’Amministrazione, ha mutato orientamento.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, commentando l’art. 60, 7° comma[1], del DPR 633/72, il quale prevede l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata dal cedente o dal prestatore e riconoscendo che il principio della neutralità dell’IVA nei rapporti tra operatori economici vada in ogni caso salvaguardato, ha esteso la facoltà di detrarre l’IVA pagata a seguito di accertamento anche qualora debitore dell’imposta sia l’importatore, sebbene nelle importazioni l’imposta non venga addebitata all’importatore in via di rivalsa, ma da questi versata direttamente in dogana.
A seguito, quindi, della modifica del 7° comma dell’art. 60 in commento, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo superati i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 228/E del 21 agosto 2007, che individuava il termine a quo con la data della dichiarazione doganale, ha riconosciuto che il termine per esercitare la detrazione decorre dal pagamento della maggiore imposta accertata dall’Agenzia delle Dogane in capo all’importatore.
L’Agenzia delle Entrate osserva, con grande apertura, che una soluzione diversa da quella prospettata – considerato il tempo in cui l’Ufficio può rideterminare l’imposta dovuta (la revisione dell’accertamento doganale può essere eseguita entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale) – avrebbe come effetto che il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione ex art. 19 del decreto IVA risulterebbe molto spesso già scaduto al momento della revisione.
gianni gargano
francesco pagnozzi
[1] Il testo del comma 7, dell’art. 60 del DPR 633/72, così come modificato dall’art. 93 del Decreto Legge 24/01/2012 n. 1 è il seguente:
“Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo’ esercitare il diritto alla detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”
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