L’articolo 303 deve attendere il Giudice Penale

La diversità dell’elemento psicologico della violazione è determinante per considerarla di natura penale, ovvero di natura amministrativa.

E’ il caso del contrabbando doganale di cui agli articoli 282 e seguenti del TULD, ove si ravvisi il dolo e la sanzione amministrativa, qualora si ravvisi, invece, soltanto la colpa.

Il discorso, fatto con riferimento all’art. 303 del TULD, induce ad alcune considerazioni in ordine al momento in cui l’Amministrazione è legittimata a riscuotere la sanzione amministrativa, allorquando sia anche stata ravvisata un’ipotesi di contrabbando e ciò in quanto lo stesso articolo 303 è applicabile soltanto, “qualora il fatto non costituisca più grave reato”.

La differenza dell’elemento psicologico occorrente per l’integrazione dei diversi illeciti, quello amministrativo, ovvero quello penale, esclude a priori ogni ipotesi di concorso tra le diverse violazioni. Le due fattispecie, quindi, non possono coesistere.

Senonchè, nell’ipotesi che venga emessa notizia di reato per contrabbando , la Dogana dovrà contestare anche la sanzione amministrativa, prevista dall’art. 303 del TULD, per evitare che intervenga la decadenza di cui all’art. 20 del D.Lgs. 472/97.

Nell’ipotesi in cui, poi, il Giudice ravvisi il reato di contrabbando, la sanzione amministrativa non sarà più dovuta. Qualora, invece, il Giudice penale escluda l’ipotesi di contrabbando allora resterà dovuta (ove ne ricorrano ancora i presupposti) la sanzione amministrativa.

Ne discende direttamente che in pendenza di un giudizio penale per gli stessi fatti  l’Amministrazione non potrà riscuotere la sanzione amministrativa nelle more irrogata.

Fin quando, perciò, non si sarà pronunciato definitivamente il Giudice penale in nessun caso potrà procedersi alla riscossione della sanzione amministrativa.

gianni gargano

francesco pagnozzi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *