Gli atti di rettifica dell’ accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Impugnazione e contributo unificato tributario.

La  diversa prassi seguita nell’ applicazione della norma tributaria  da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria , in occasione dell’accertamento a posteriori di maggiori diritti e delle conseguenti sanzioni, comporta effetti di ricaduta sulla quantificazione del contributo unificato previsto nel processo tributario, determinando  maggiori oneri per il contribuente.

 

Andiamo ad esaminare la questione, analizzando i singoli atti emessi sia dalle Entrate che dalle Dogane, in occasione di accertamenti ex post :

 

 

1.ACCERTAMENTO ENTRATE

In caso di accertamento effettuato ex post , l’ufficio delle Entrate procede alla compilazione di un

 AVVISO ACCERTAMENTO ENTRATE

 

E’ UN ATTO CHE COMPRENDE SIA I TRIBUTI ( MAGGIORI IMPOSTE) CHE GLI INTERESSI E LE SANZIONI IRROGATE.

 

E’ UN ATTO UNICO COSTITUITO :

 

  1. da un prospetto relativo alla determinazione ed alla contestazione  della maggiore imposta accertata
  2. dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative

 

Le ENTRATE applicano quindi il principio di contestualità previsto dall’articolo 17 del D.Lgs 472 emettendo un atto unico che comprende sia i maggiori tributi dovuti sia le connesse sanzioni, prevedendo nell’atto stesso sia le modalità per il pagamento delle imposte, sia le modalità per la definizione agevolata delle sanzioni, sia modalità e termini  per l’impugnazione dell’atto in sede giurisdizionale

 

Nelle conclusioni di detto avviso, nella parte dedicata all’impugnazione ( Ricorso) è inoltre  espressamente previsto che “il valore della lite è pari all’importo dei soli   tributi contestati”.

 

Ciò comporta per esempio, che se si è in presenza di un accertamento di maggiore imposta per € 30.000  con relative sanzioni di  € 30.000, il valore di lite sarà di € 30.000 ed il contributo unificato tributario da versare, in caso di presentazione del ricorso, sarà pari ad € 250

 

 

 

2. ACCERTAMENTO DOGANE

 

In caso di revisione dell’accertamento effettuato ex post ai sensi dell’ art. 11 DPR 374/90, l’uffico delle dogane procede alla compilazione di due distinti atti, e precisamente

 

–  Un  AVVISO DI ACCERTAMENTO SUPPLETIVO E DI RETTIFICA  nel quale vengono determinati  e contestati i maggiori diritti  accertati, più i relativi interessi.

 

– Un  ATTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE  con il  quale vengono determinate ed irrogate le sanzioni relative con espresso riferimento all’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica sottostante .

 

 

Si fa presente che i due atti vengono emessi nella stessa data e notificati contestualmente al debitore.

 

Ciò comporta che tali atti devono essere impugnati  singolarmente e, nel caso di proposizione del ricorso, il valore di lite  è rappresentato dalla somma dei due   atti. Tenuto conto, inoltre,  che la norma collega il valore della lite ad ogni singolo atto impugnato, in caso di un ricorso unico avverso più atti, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori ( vedasi in merito Direttiva n. 2  DGT del 14 dicembre 2012 – quesito 18 ).

 

Pertanto, riprendendo l’esempio precedente,  se si è in presenza di un atto di accertamento di maggiore imposta per € 30.000  e di un atto di irrogazione sanzioni per  € 30.000, il valore di lite sarà rappresentato dalla somma dei due atti (€ 60000) ma  il contributo unificato tributario da versare, in caso di presentazione del ricorso, non sarà quello di € 250 previsto per le controversie di valore superiore a 25000 euro e fino a 75000 euro, ma , in riferimento ai singoli atti impugnati, sarà pari ad € 500 ( € 250 per i diritti ed € 250 per le sanzioni).

 

 

 

Non sfugge che la prassi seguita dalle DOGANE, molto più onerosa per il contribuente,   diverge da quella seguita dalle Entrate,-  che provvede a contestare diritti , interessi e sanzioni con un unico atto –  ed, inoltre,  non appare in linea con le previsioni dell’articolo 17 del D.Lgs 472/1997 che testualmente recita :

1. In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita’.

1-bis. All’accertamento doganale, disciplinato dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall’articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita’ nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell’articolo 16 del presente decreto.

 

Alle revisione dell’accertamento, pertanto, torna applicabile il primo comma dell’articolo 17 che prevede l’emissione di atto di irrogazione sanzioni   contestuale all’avviso di accertamento e di rettifica.

 

 

Da quanto riportato appare evidente  come  Uffici appartenenti alla stessa Amministrazione (finanziaria)  diano  una diversa interpretazione al concetto di contestualità *, ponendo in essere comportamenti che non contribuiscono di sicuro a creare  certezza nell’applicazione della norma .

 

 

 

 

 

 

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ENTRATE : contestualità = tributi, interessi e sanzioni nello stesso atto

 

DOGANE :  contestualità = emissione di atti separati , uno per i diritti l’altro per le sanzioni,

notificati contestualmente, impugnabili separatamente in sede giurisdizionale

gennaro d’acunto

luigi nottola

gianni gargano

 

 

 

 

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