Definizione agevolata: il quarto o il terzo?

In base al principio di legalità contenuto nell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 472/1997, la nuova misura per la definizione agevolata della sanzione (da un quarto ad un terzo) si applica esclusivamente alle violazioni commesse (quando è stata presentata la dichiarazione doganale) a partire dalla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 20, della legge 13/12/2010, n. 220 (1° febbraio 2011).

Per cui per le bollette emesse fino al 31 gennaio 2011 le sanzioni potranno essere definite pagando un quarto di quanto irrogato.

Per quelle emesse in data successiva dovrà essere pagato il terzo dell’irrogato.

Questo principio è stato fissato con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 (pag. 60) del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fermo restando il principio del favor rei per l’applicazione della sanzione.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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