Il nuovo comma 5-bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008 in materia di Deposito IVA

Buon anno a tutti!!!

Iniziamo il 2013 commentando le novità introdotte dal Decreto Sviluppo bis in tema di Depositi IVA che, a mio giudizio, hanno un valore risolutivo e chiarificatore di molti punti controversi della norma e sul quale, sempre a mio sommesso giudizio, occorre che l’Amministrazione ne prenda atto con un atto pubblico che consenta l’annullamento degli atti eventualmente emessi ovvero dia una valutazione più completa della complessa questione sottoposta al vaglio dei giudici tributari i quali potranno così più facilmente decidere se chiudere il giudizio, per cessata materia del contendere, ovvero motivarne più compiutamente la sua prosecuzione.

Su questo blog sono stati pubblicati oltre 450 articoli e sono state poste diverse questioni, sempre di diritto e mai di fatto.

Come ad esempio quella della possibilità per il gestore del deposito IVA di assumere la rappresentanza fiscale di tutti i soggetti che utilizzavano il deposito per compiervi tutte le operazioni indicate al comma 4 dell’art. 50 bis, purché quella rappresentanza fiscale restasse leggera.

Così come quando si è sostenuto con insistenza che l’istituto della controversia doganale non aveva senso, nè era prevista, a seguito di revisione dell’accertamento.

O ancora quando si è sostenuto con forza il diritto del contribuente alla difesa, così come sancito dalla sentenze Sopropè.

Di tutti i casi esposti l’Amministrazione ne ha preso atto ufficialmente.

E’ questo il motivo che mi induce a ritenere che anche sulla questione delle novità importantissime introdotte dal Decreto Sviluppo bis, sul deposito IVA, l’Amministrazione ne chiarisca le conseguenze ai contribuenti ed agli operatori tutti.

Proprio sul deposito IVA si è sempre sostenuto quello che è riportato nel Decreto Sviluppo bis.

Perché nulla ha a che fare la diversa modalità dell’accertamento dell’imposta in Dogana da quella cosiddetta interna. Perché nulla ha a che fare con il principio della sua neutralità.

Quale evasione ci sarebbe stata? L’unica eventuale, e di natura completamente diversa, può essere quella di una richiesta di una maggiore imposta a seguito di un maggiore accertamento del valore in Dogana.

Il Legislatore con l’articolo 34, comma 44, D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis), convertito con modificazione dalla Legge n. 221/2012, è ulteriormente intervenuto sul comma 5-bis dell’art. 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla Legge 28/01/2009, n. 2, che, quindi nella versione attualmente vigente così recita:

“La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.

All’estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l’imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.

La norma consente di ritenere avvenuta l’introduzione nel deposito IVA anche qualora le prestazioni di servizio indicate alla lettera h) del comma 4 dell’art. 50 bis siano eseguite sulle merci consegnate al depositario negli spazi limitrofi al deposito IVA senza la necessaria previa introduzione fisica all’interno del deposito IVA, ritenendosi in tal caso verificate le condizioni dello stoccaggio e della custodia della merce, nonché quelle relative al contratto di deposito di cui agli artt. 1766 e ss. del codice civile.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, la modifica deve considerarsi dotata di efficacia retroattiva (quindi in grado di influenzare anche i contenziosi in corso) e si applica anche ai rapporti di imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti.

L’ulteriore intervento del Legislatore si è reso necessario in quanto la norma presentava ancora dei profili di incertezza relativi, sostanzialmente, al perfezionamento del contratto civilistico di deposito (artt. 1766 e ss. del codice civile), configurabile con la custodia delle merci.

Ora, invece, si delinea il seguente quadro:

– l’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza necessità della preventiva introduzione della merce;

– non è necessario un tempo minimo di giacenza presso il deposito;

– le prestazioni di servizi di cui alla lettera h), comma 4 dell’articolo 50-bis si devono ritenere sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del Codice civile in tema di contratto di deposito;

– all’estrazione della merce per l’immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risulti correttamente posta in essere la procedura di autofatturazione, l’Iva si deve ritenere totalmente assolta.

gianni gargano

vincenzo guastella

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