La notitia criminis nel triennio. Lo dice anche la Corte Costituzionale

E ora lo dice anche la Corte Costituzionale!!

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 20 luglio 2011, facendo riferimento a numerosissime sentenze della Corte di Cassazione, ha ribadito (se ce ne fosse stato ancora bisogno) che è possibile prorogare il termine triennale di prescrizione dei diritti doganali se e solo se la notitia criminis (o ipotesi di reato) viene formulata nel corso dell’originario termine triennale.

Testualmente:

“………

Né, al fine di sostenere un’interpretazione conforme a Costituzione – nel senso che il raddoppio dei termini opererebbe solo se la denuncia penale sia presentata prima del decorso dei termini “brevi” di accertamento – può farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di termine triennale di “prescrizione” per il recupero “a posteriori” di diritti doganali previsto dall’articolo 84, terzo comma, del DPR 23 gennaio 1973, n. 243 (Approvazione del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale). Tale disposizione stabilisce due diversi termini triennali di prescrizione, a seconda che il mancato pagamento abbia o no causa da un reato. Nel caso in cui non risulti che il mancato pagamento abbia avuto causa da reato, il termine decorre dal momento in cui l’importo dei diritti doganali originariamente richiesto sia stato contabilizzato o, in difetto, sia divenuto esigibile; nell’ipotesi, invece, in cui il mancato pagamento abbia avuto causa da reato il termine – in deroga al sopra visto principio del cosiddetto “doppio binario” decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunziati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili. La lettera di tale disposizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, renderebbe indeterminabile il periodo intercorrente tra la data di contabilizzazione o di esigibilità del debito doganale e la data in cui è divenuta irrevocabile la decisione penale, con la conseguenza che il termine per la revisione dei dazi, in presenza di reato, “sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile all’infinito  (sentenza della Cassazione Civile n. 9773 del 2010). Per ovviare a tale “compromissione della certezza dei rapporti giuridici” (sentenze della Cassazione Civile n. 19193 e n. 22014 del 2006), la Suprema Corte ha interpretato l’art. 84 nel senso che, in caso di reato che ha causato il mancato pagamento, l’originario termine triennale, decorrente dalla contabilizzazione o dall’esigibilità dell’obbligazione doganale, è “prorogato” fino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale, ma ciò solo nel caso in cui sia stata formulata una “ipotesi delittuosa”, posta “alla base di una notitia criminis”, nel corso dell’originario termine triennale ( Cassazione Civile, decisioni n. 9773 del 2010, n. 19195, n. 20513, n. 21377 e n. 22014 del 2006)………..”

……e ora chi altro lo deve dire!!!

gianni gargano

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