La Cassazione riduce lo Statuto
La Corte di Cassazione con la sentenza 21103 depositata il 14.10.2011, ritorna sulle conseguenze del mancato rispetto del termine previsto dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente e cambia parzialmente orientamento rispetto a precedenti orientamenti.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, pur citando diverse pronunce precedenti nella quali era stata riconosciuta la nullità dell’atto emesso in violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, ha stabilito che tale violazione non comporta “in assoluto” la nullità. Essa, però, non chiarisce cosa si intenda con l’espressione che l’atto non sarebbe nullo “in assoluto” e quali siano i casi in cui la nullità possa o non possa operare.
A sostegno della propria decisione la Corte di Cassazione (argomenti non condivisi dalla stessa Suprema Corte – sentenza 18906/2011) richiama il principio di tassatività della nullità dell’atto, cioè, se non è espressamente prevista dalla norma la nullità, l’atto non può ritenersi tale, nonostante sulla sussistenza della nullità, anche non esplicita in materia tributaria, vi sia addirittura una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (16424/2002), che, però, nella sentenza in commento viene ignorata.
Sulla questione c’è da precisare che, sebbene le garanzie dello Statuto dei diritti del Contribuente siano state di recente estese anche agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane (v. articolo su questo blog “Ora è tutto più chiaro: il diritto alla difesa è garantito!”), per ciò che attiene agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane vanno applicate le per questi ultimi vanno applicate, in ogni caso, le disposizioni sancite dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Sopropè (Causa C-349/2007). Con tale sentenza i Giudici Europei hanno espressamente sancito che prima di emettere la decisione il contribuente deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni.
Tale principio è stato ripreso dalla stessa Amministrazione nella Circolare n. 40/D del 28/12/2011 che, a pag. 2 afferma:
“Come noto, a seguito delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia, gli Uffici debbono provvedere, ex artt.217 e seguenti del codice doganale comunitario, alla contabilizzazione – nei registri doganali – dei diritti calcolati sulla base del documento con il quale, per la prima volta, viene comunicato al debitore l’importo che si presume dovuto (in linea generale, quindi, con il verbale di constatazione) riconoscendo sempre al contribuente il “diritto ad essere ascoltati” prima di emettere il successivo invito a pagamento.”
Per cui, almeno per quanto riguarda gli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane il contribuente potrà sempre invocare le garanzie sancite dalla Corte di Giustizia Europea, salvo un nuovo ripensamento della Corte di Cassazione.
gianni gargano
francesco pagnozzi
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