La sospensione ex art.244 CDC si può avere senza garanzia
La sezione 31 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza n. 179/31/12 del 18/06/2012, ha finalmente chiarito due principi fondamentali relativamente alla richiesta della sospensione dell’esecuzione ex art. 244 CDC.
In particolare:
1) la sospensione può essere concessa valutato, alternativamente il fumus boni iuris ovvero il periculum in mora;
2) ai sensi del 3° comma dell’art. 244 la sospensione può essere concessa senza prestare alcuna garanzia nel caso il contribuente si trovi in gravi difficoltà di carattere economico e sociale.
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gianni gargano
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