Vincere in primo grado non darà diritto allo svincolo

La Commissione Europea ci invita a modificare l’articolo 68 del decreto legislativo 546/1992 nel senso di non consentire più lo svincolo della garanzia se non quando le sentenze non siano passate in giudicato.

I motivi sono riportati qui di seguito.

La circostanza dovrà essere attentamente valutata dai contribuenti prima di decidere sul comportamento da tenere a fronte di atti, emessi dalle Dogane.

 

Il servizio giuridico della Commissione Europea ha formulato le seguenti conclusioni:

Ai sensi dell’articolo243 del CDC, chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale concernenti l’applicazione della normativa doganale.

 

Ai sensi dell’articolo 244 del CDC, la presentazione di un ricorso non sospende l’esecuzione della decisione contestata.

 

Tuttavia, l’autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.

 

Quando la decisione impugnata abbia per effetto l’applicazione di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione, la sospensione dell’esecuzione è subordinata all’esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia non si può esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico e sociale.

 

Ai sensi dell’articolo 245 del CDC, le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri.

 

L’articolo 199 del CDC stabilisce quanto segue:

  • La garanzia non può essere svincolata finché l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata non appena l’obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere.
  • Quando l’obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può più sorgere per una parte dell’importo garantito, la garanzia costituita viene, a richiesta dell’interessato, parzialmente svincolata, a meno che l’importo stesso non lo giustifichi.

 

Da questo si evince che, se il debitore impugna una decisione delle autorità doganali e dette autorità ne sospendono l’esecuzione, la cauzione costituita dal debitore a garanzia del pagamento dell’obbligazione non può essere svincolata fino a quando la sentenza di primo grado non sia passata in giudicato o sia stata confermata da un giudice di grado superiore a seguito di un ricorso presentato dall’amministrazione doganale.

 

Il pagamento dell’obbligazione infine, dovrebbe essere garantito fino a quando l’amministrazione doganale ha la possibilità, ai sensi del diritto nazionale, di impugnare la sentenza emessa dal tribunale di primo grado o dalla corte d’appello a favore del debitore.

 

Pertanto il decreto legislativo italiano 31 dicembre 1992, n. 546 è incompatibile con l’articolo 199 del CDC, in quanto stabilisce che le sentenze della commissione tributaria di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti. Di conseguenza, in caso di sentenza sfavorevole in primo grado, l’autorità doganale è tenuta a rimborsare le eventuali  somme in eccesso corrisposte dal debitore o a restituire le garanzie prestate , anche se la sentenza viene impugnata.

 

Gli  Stati membri non possono adottare misure che siano in contrasto con l’articolo 199 del CDC.

 

Inoltre è opportuno ricordare che i dazi all’importazione e all’esportazione costituiscono risorse proprie dell’Unione, che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione.

 

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, “ gli Stati membri sono tenuti  a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento”.

 

Il punto 74 delle sentenza pronunziata dalla Corte di giustizia il 15 novembre 2011 nella causa C-539/09 recita che “ogni Stato membro ha l’obbligo  di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nel suo territorio sia interamente riscossa, e precisato che, nell’ambito del sistema comune dell’IVA,gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e che, a tale riguardo, gli Stati membri godono di una certa libertà in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione, la Corte ha tuttavia aggiunto che questa libertà è limitata dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità”.

 

Nel prevedere la restituzione della cauzione depositata, anche se la decisione è oggetto di ricorso, il decreto italiano 31 dicembre 1992, n. 546, non garantisce il pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione e quindi la messa a disposizione delle risorse proprie ove l’appello o il ricorso in Cassazione presentato dalle autorità doganali sia ritenuto giustificato da un Tribunale di grado superiore. Per esempio, l’amministrazione doganale non sarebbe in grado di versare i dazi in questione qualora il debitore fallisse o fosse dichiarato in stato di fallimento dopo lo svincolo della cauzione e prima della sentenza della Corte d’appello.

 

Si ritiene pertanto che il decreto legislativo italiano 31 dicembre 1992, n. 546, violi l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento(CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio.

 

Come sopra osservato, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio dispone che “gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati è […..] siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento”.

 

L’articolo 17, paragrafo 1, del suddetto regolamento, secondo il giudizio della Corte, costituisce un’espressione specifica dell’obbligo di leale cooperazione risultante dall’articolo 10 del trattato CE.

 

L’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea stabilisce che “gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti dell’istituzione dell’Unione (….) e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”.

 

…..omissis……

 

Nel contempo si invitano le autorità italiane a modificare il decreto 31 dicembre 1992, n. 546, per conformarle alle disposizioni sopra menzionate.

Si invitano altresì le autorità italiane a informare i nostri servizi in merito ai tempi previsti per la modifica del decreto in parola e a trasmettere a tempo debito copia del decreto modificato.

gianni gargano

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