La deducibilità delle auto dal 2013 e altre novità fiscali

La Legge n. 92 del 28.06.2012, in vigore dal 18 luglio 2012, contiene alcune novità fiscali finalizzate alla copertura delle spese. In particolare:

  1. la riduzione della deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali;
  2. la diminuzione della detrazione per i redditi derivanti da locazione di immobili;

1)        RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI ALLE AUTO AZIENDALI

 – Deducibilità auto ad oggi

Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Ad oggi, il regime di deducibilità di tali costi, stabilito dall’art. 164, comma 1, del Tuir, prevede:

  1. la deduzione integrale (100%) delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per:

– i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali, laddove, per “beni strumentali”, l’Amministrazione finanziaria intende quelli senza i quali l’attività non può essere esercitata (è il caso, ad esempio, delle autovetture possedute dalle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse);

– i veicoli adibiti ad uso pubblico;

  1. la deduzione parziale al 40% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli NON destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa, arte o professione.

Nel caso di esercizio di arte o professione, tale limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l’attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l’attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico pari:

– in caso di acquisto o leasing, a:

€ 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan;

€ 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;

€ 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;

– in caso di locazione o noleggio:

€ 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan;

€ 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;

€ 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori;

  1. la deduzione parziale all’80% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con il limite massimo di spesa su cui applicare tale percentuale pari a € 25.822,84 per le autovetture;
  2. la deduzione parziale al 90% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

 

– Deducibilità auto dal 2013

L’art. 4, commi 72 e 73 della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), ha modificato l’art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, inoltre, la deducibilità si abbassa dal 90% al 70%.

La percentuale di deducibilità resta ferma, invece, all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Le nuove norme si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), quindi dal 2013.

Resta ferma la deducibilità al 100% per i veicoli che costituiscono beni strumentali, così come restano invariati i limiti massimi di costo storico su cui applicare la percentuale di deduzione, anche se ovviamente l’importo deducibile si abbassa per effetto della riduzione delle percentuali di deducibilità.

E’ bene precisare che le nuove regole di deducibilità in vigore dal 2013 riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e non anche la detraibilità dell’Iva, la quale resta ferma al:

– 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali;

– 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;

– 40% negli altri casi.

2)     DIMINUZIONE DELLA DETRAZIONE PER I REDDITI DERIVANTI DA LOCAZIONE DI IMMOBILI

 La Riforma del Lavoro ha modificato l’art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del Tuir, abbassando dal 15% al 5% la percentuale di deduzione forfetaria dei canoni di locazione ai fini delle imposte sui redditi a partire dal 2013. La norma del Tuir, pertanto, dispone ora che:

Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.”

In altri termini, a seguito delle modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro, per i fabbricati concessi in locazione a terzi, il reddito fondiario sarà determinato, dal 2013, assumendo il maggior valore tra:

– il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5% (in luogo del 15% come fino al 2012);

– la rendita catastale iscritta in Catasto.

Ciò vale, ovviamente, per i redditi da locazione per i quali non si è optato per il regime della cedolare secca e, quindi, in regime di tassazione ordinario.

Dalle modifiche introdotte dalla Riforma sul Lavoro, appare subito evidente che, mentre la riduzione della percentuale di deduzione dei costi delle autovetture ha una portata generale che farà lievitare il reddito imponibile di tutti coloro (persone fisiche e società) che fanno uso in maniera promiscua di autovetture, la riduzione al 5% della percentuale di deduzione forfettaria sui canoni di locazione graverà soprattutto su coloro che, dichiarando un reddito basso (seppur derivante da locazione) non hanno optato per il regime della cedolare secca.

gianni gargano

vincenzo guastella

li

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