Art. 181 bis – lo spedizioniere XX
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la risposta all’istanza di interpello prodotta dal doganalista sig. XX in tema di modalità di effettuazione dei controlli doganali.
Il sig. XX, per il tipo di domande che ha posto, tutte pertinenti, tutte relative ad una impostazione corretta del proprio lavoro e di quella di tutti gli spedizionieri doganali che vivono questo momento di transizione (si è passati da un ventennio dove prevaleva la legislazione e la puntuale interpretazione delle norme, a quello attuale, dove ai controlli tradizionali si sono sostituiti quelli prevalentemente asettici, quali quelli informatici) meritava una risposta.
Il sig. XX aveva chiesto di conoscere:
“quali sono le condizioni minime tali da mettere il funzionario preposto all’accertamento documentale in uno stato di perplessità, di bloccare la merce senza nessuna motivazione ed emettere atti repressivi come sequestri penali in violazione di art. 292-293 e 295 c.2 D.P.R. 43/1973, art. 1, 67, 70 D.P.R. 633/72, art. 354 C.P.P.;”
quali sono i documenti minimi presentabili che danno in maniera ragionevole la prova inequivocabile del valore in dogana e che soddisferebbero le perplessità della dogana;
quali sono i tempi procedurali da rispettare (sia di richiesta che di controllo dei documenti ulteriori al DV1);
quali gli atti leciti possibili alla luce di fondati dubbi e sospetti nascenti a posteriori dopo la presentazione degli stessi (dunque se il sequestro penale rientra in quegli atti repressivi possibili).”
In verità i quesiti posti, seppure in maniera così semplice, meritano assolutamente una risposta completa e non soltanto quella fornita dalla Dogana che ha richiamato – nella sua “non risposta” – l’art. 181 bis del DAC e l’art. 35 della D.L. 223/06 (Bersani), oltre, ovviamente, altri articoli dei quali pure si dirà appresso.
Sull’art. 181 bis l’Amministrazione doveva cogliere l’occasione dell’interpello per chiarire una volta per tutte alcuni dubbi ed alcune perplessità tra le quali certamente la più importante è quella che si è fatto ricorso a questa procedura soltanto da un paio di anni. Certo l’Amministrazione, scovando tra le carte di tutte le dogane italiane potrebbe essere in grado di esibire qualche rettifica di valore, o sua revisione, eseguita sulla base del 181 bis, negli anni precedenti.
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