Il favor rei
In generale le norme tributarie e la valutazione dei fatti ad esse relative, devono essere valutati, come dicevano i latini, ratione temporis, cioè secondo gli usi, i costumi, le norme e le consuetudini vigenti nel momento in cui un certo fatto è avvenuto.
In diritto penale, invece, è da sempre esistito il principio del “favor rei”, secondo il quale, a prescindere dal momento in cui il fatto si era verificato e della norma che all’epoca lo sanzionava, se successivamente fosse stata approvata una norma che prevedeva una sanzione più favorevole, si applicava quest’ultima.
Esempio: Tizio nel 2002 ruba una mela ed il codice penale per quel furto prevedeva l’arresto. Successivamente nel 2005 il furto della mela non è più sanzionato con l’arresto ma con una multa. Il giudice nel 2005 applicherà, in applicazione del principio del favor rei, la multa anziché l’arresto, benché il reato sia stato commesso nel 2002.
Il principio del favor rei prima del 1997 non si applicava in diritto tributario, dove valeva il principio della sanzione applicabile al momento della sua contestazione.
Poi, l’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 472/97, ha esteso il principio del favor rei anche al diritto tributario.
Testualmente:
“…… Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.”
Questo principio è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9217 del 09 aprile 2008, nella quale si legge:
“…..Al riguardo, va osservato che, con la previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, il legislatore – disponendo “se la legge in vigore al momento in cui e’ stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” – ha (a far tempo dall’1/4/1998) esteso il principio del favor rei anche al settore tributario, sancendone l’applicazione retroattiva, all’unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi “definitivo”.
Ciò comporta che – salvo che il caso d’intervenuta definitività del provvedimento sanzionatorio – le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimità, atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso, la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione.
Ne consegue che – ove (come nel caso di specie), persistendo controversia sull’an della violazione tributaria, sussista ancora controversia sulla debenza delle sanzioni, di cui la violazione fiscale costituisce ineludibile presupposto – s’impone la necessità di applicare il sopravvenuto più favorevole regime sanzionatorio.
Dalla semplice lettura della norma appare chiaro che il principio del favor rei va applicato sia nel caso in cui la norma successiva sia più favorevole al contribuente, che nel caso in cui lo sia quella vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.
Valga ad esempio l’ipotesi di violazioni sanzionate dall’art. 303 del TULD, oggetto di recenti modifiche.
Quando viene notificato un atto di contestazione delle sanzioni, il riferimento va fatto al momento in cui si considera nata l’obbligazione doganale che coincide, di norma, con l’apposizione del risultato di visita sulla dichiarazione doganale.
I riferimenti normativi sono il TULD, il Codice Doganale Comunitario ed il D.LGS. 374/90.
E’, quindi, alla data della nascita dell’obbligazione doganale che si considera commessa la violazione ed è a quella data che si deve valutare quale dei due testi dell’art. 303 del TULD deve essere presa a riferimento per l’applicazione della sanzione.
E’ questo il principio del favor rei.
E’ importante rilevarlo già da subito, in quanto, in mancanza di una pronunzia definitiva dell’Amministrazione Centrale sulla concreta modalità di applicazione dell’art. 303 del TULD nella nuova versione, si stanno sovrapponendo interpretazioni diverse, provenienti da varie fonti, talvolta anche ufficiali, che rischiano di creare confusione togliendo, anche per questa via, la certezza del diritto agli operatori del settore.
Ancora, ad esempio, ed ulteriormente, qualcuno ritiene che sia ancora applicabile l’art. 303 in tema di origine.
Non tutti sono d’accordo!
E c’è tantissima giurisprudenza che esclude l’origine dall’art. 303.
Qui però nessuno vuole avere ragione per partito preso, ma tutti hanno il diritto di conoscere, una volta per tutte, il parere definitivo del Ministero.
Vincenzo Guastella
Studio Gargano

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