Ora è tutto più chiaro: il diritto alla difesa è garantito!

Il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 (in vigore dal 2 marzo 2012) recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, recita testualmente all’art. 12:

“Art. 12 Contenzioso in materia tributaria e riscossione

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 e’ soppresso;

b) il comma 7 e’ abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374……..”

Analizziamo con attenzione il primo dei due commi appena citati.

Il secondo periodo del comma 6 dell’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, prima dell’entrata in vigore del Decreto legge di cui si parla, prevedeva che se a seguito dell’istanza di revisione dell’accertamento presentata dall’operatore doganale non seguiva nei novanta giorni successivi la notifica dell’avviso di rettifica era ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvedeva in via definitiva.

Il comma 7 sempre dell’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, prevedeva che entro trenta giorni dall’avviso di rettifica era possibile instaurare controversia doganale ai sensi degli artt. 65 e seguenti del TULD.

Finalmente tutto è diventato più chiaro!!

1)                 Non è possibile instaurare controversia doganale in sede di revisione di accertamento;

2)                E’ possibile instaurare controversia doganale solo nella fase di definizione dell’accertamento (art. 9 del D.Lgs. 374/90);

3)              Avverso l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica è possibile ricorrere solo innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Ed allora, in virtù di queste modifiche, torniamo ai temi affrontati su questo blog relativamente al diritto alla difesa.

Gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica emessi a conclusione della procedura della revisione dell’accertamento ed a seguito, quindi, di un “processo verbale di revisione dell’accertamento” sono atti definitivi e, perciò, impugnabili.

Non così, invece, il processo verbale di revisione dell’accertamento sottostante, che è atto prodromico all’avviso di rettifica dell’accertamento e che non è autonomamente impugnabile, né con ricorso alle Commissioni Tributarie, né, tantomeno, instaurando controversia doganale.

Tale precisazione, seppur apparentemente banale, appare necessaria considerato che ci si è trovati di fronte ad una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 13890 del 2008) che invece ha ritenuto che il processo verbale di constatazione relativo ai tributi doganali, diversamente dagli altri tributi, sia autonomamente impugnabile in via amministrativa con l’istituto della controversia.

In pratica, secondo la Corte, notificato il processo verbale di revisione d’accertamento, il contribuente poteva, prima dell’emissione dell’atto definitivo impugnabile (invito a pagamento o avviso di rettifica) instaurare controversia doganale.

Il processo verbale di revisione dell’accertamento (ora è chiaro!) è un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, a fronte del quale non è possibile instaurare controversia doganale.

Ma questo, in realtà, lo chiariva la stessa Amministrazione doganale già con la circolare n. 3/D del 04/02/2004 e, poi, con la recente Circolare n. 40/D del 28/12/2011 che, a pag. 2 afferma:

“Come noto, a seguito delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia, gli Uffici debbono provvedere, ex artt.217 e seguenti del codice doganale comunitario, alla contabilizzazione – nei registri doganali – dei diritti calcolati sulla base del documento con il quale, per la prima volta, viene comunicato al debitore l’importo che si presume dovuto (in linea generale, quindi, con il verbale di constatazione) riconoscendo sempre al contribuente il “diritto ad essere ascoltati” prima di emettere il successivo invito a pagamento.”

Pertanto, considerate le modifiche apportate dal D.L. n. 16, il processo verbale di revisione dell’accertamento, anche se sottoscritto dai soli funzionari doganali, deve essere notificato al contribuente per permettergli di rappresentare le proprie osservazioni, a tutela del suo diritto alla difesa, senza però poter mai instaurare controversia doganale, alla quale non si può far ricorso neanche a fronte di un avviso di rettifica dell’accertamento.

Infine c’è il Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24 gennaio 2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27) che all’art. 92 recita:

“All’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 dopo la notifica all’operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi – ispezioni – verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5”

All’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’art. 34 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n, 374.

Ed allora era chiaro già all’inizio dell’anno che il processo verbale di revisione dell’accertamento, se non notificato al contribuente, lede il diritto per quest’ultimo di comunicare osservazioni e richieste che, se considerate valide dall’Ufficio doganale, potrebbero evitare l’emissione del successivo avviso di rettifica dell’accertamento.

Ci sono voluti due Decreti, ma ora finalmente il diritto alla difesa viene pienamente tutelato anche in ambito doganale.

gianni gargano

vincenzo guastella

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