così come mi è pervenuto
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15398
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 16 Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUCCI BENEDETTO FRANCESCO Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA’ Data firma: 21/03/2012
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/03/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15398
presentata da
BENEDETTO FRANCESCO FUCCI mercoledì 21 marzo 2012, seduta n.608
FUCCI. –
Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Per sapere – premesso che: l’Italia, adeguandosi agli altri Stati dell’Unione europea, ha disciplinato ed istituito, con l’articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, i depositi IVA che permettono agli operatori economici italiani, al pari di quelli europei, di immettere in libera pratica le merci provenienti dall’estero senza l’immediato pagamento dell’IVA. L’imposta viene assolta successivamente mediante auto fatturazione, al momento dell’estrazione delle merci dal deposito IVA; a causa di una serie di interpretazioni sempre più restrittive degli organi di controllo, dovuta ad un utilizzo improprio del deposito (come avvenuto nel caso esaminato e deciso dalla Corte di Cassazione, sentenza 12262 del 19 maggio 2010, relativo ad un deposito iva situato al terzo piano di un appartamento) l’applicazione dell’istituto in parola, teso ad agevolare le importazioni di merci da Paesi non aderenti all’Unione europea da parte di tutti gli operatori economici europei, sta alimentando solo in Italia un contenzioso dagli effetti devastanti per le realtà aziendali, determinando una violazione dei principi comunitari in materia (regolamento (CEE)2454/93) oltre ad una disparità di trattamento tra operatori economici italiani e gli altri operatori europei;
negli ultimi mesi si è assistito infatti a prese di posizione tese a scoraggiare l’utilizzo dell’istituto del deposito IVA in Italia. Lo slogan: no ai depositi virtuali; se da questo slogan si deve far discendere il principio di diritto che tutti i depositi iva sono virtuali (e anche su tale aggettivo c’è da discutere), allora è necessario, per il bene del nostro Paese, che l’articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993 venga direttamente abrogato; attualmente, infatti, a causa di tali slogan si sta assistendo a giudizio dell’interrogante ad una disapplicazione di fatto di tale istituto con l’aggravante che le aziende italiane per il principio del legittimo affidamento continuano, in base alla normativa citata, ad utilizzare il deposito iva, ricevendo però una cascata di avvisi di accertamento da parte delle Agenzie delle entrate, le quali recuperano l’iva con l’irrogazione di onerose sanzioni; gli organi di controllo contestano ai contribuenti che il deposito fiscale virtuale ed il contratto di deposito simulato, solo perché le operazioni consistenti nelle cosiddette semplici manipolazioni usuali (verifica e rimozione dei sigilli, verifica della merce e riscontro con il documento doganale, acquisizione dell’autofattura, e altro) avvengono con estrema rapidità; un esempio evidente viene dalla Puglia, con particolare riferimento ad alcune precise realtà territoriali a partire dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, dove l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione regolarmente assolta in autofattura nei confronti di operatori economici che avevano utilizzato il deposito iva nell’importazione di merci da Paesi non aderenti all’Unione europea poiché i depositi iva sarebbero in realtà virtuali in quanto in essi la merce non stazionerebbe per un tempo congruo; noto come, con riferimento a tale problematica, sia anche intervenuta una interpretazione autentica del legislatore (articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008) chiarendo che le prestazioni di servizi relative a beni consegnati al depositario costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito iva; la Camera si è già posta il problema, in particolare in sede di Commissione finanze con l’approvazione prima della risoluzione n. 7/00589 che impegnava il Governo ad adottare iniziative normative compatibili con la disciplina europea al fine di chiarire che i beni non comunitari possono essere introdotti nei depositi IVA, nonché per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all’articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, ovvero per integrare il dettato di tale normativa; successivamente la medesima Commissione parlamentare ha approvato la risoluzione conclusiva di dibattito n. 8/00161 contenente, tra gli altri, i seguenti due impegni strettamente connessi alla tematica della presente interrogazione: verificare, con riferimento alle problematiche di carattere tributario, che i controlli sulla gestione dell’applicazione della disciplina concernente la sospensione del pagamento dell’IVA sulle merci introdotte in libera pratica destinate ad un deposito fiscale IVA siano svolti con modalità non vessatorie, e che non siano adottate in materia interpretazioni restrittive relativamente a fattispecie non previste dalle norme comunitarie di cui agli articoli 156 e 157 della direttiva 2006/112/CE; adottare tutte le misure necessarie per fare in modo, relativamente ai verbali di accertamento già- emessi dagli organi di controllo, che sia applicata la sospensiva del pagamento del 30 per cento delle sanzioni previste, fino ad accertamento giudiziario avvenuto, onde evitare il collasso delle imprese incorse, senza alcun atteggiamento doloso da parte loro, in tale situazione -: quali urgenti iniziative di competenza ritenga di assumere, anche con riferimento alle modalità con cui si sviluppano le attività ispettive, per garantire una piena applicazione della normativa in materia di depositi IVA e far si che venga garantita la finalità propria, che invece volta a stimolare la competitività delle imprese italiane, di questa disciplina; in che modo e con quali tempi il Governo ritenga di dare concretamente seguito agli impegni assunti in sede di Commissione finanze della Camera con l’accoglimento delle risoluzioni richiamate in premessa; in particolare, se, nelle more degli eventuali approfondimenti amministrativi e delle decisioni degli organi giurisdizionali, non ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza per consentire la temporanea sospensione della riscossione degli importi contestati, al fine di evitare un danno grave e irreparabile alle aziende coinvolte. (4-15398).

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