Deposito Iva e pensieri in libertà

“ …Peraltro, nel caso di importazione alle condizioni previste nell’art. 50 bis, comma 4, lettera b) del D.L. n. 331/92, l’introduzione della merce nel deposito fiscale esaurisce l’operazione doganale (così anche la nota n. 20408 dd. 24.05.06 della Circoscrizione doganale di Trieste), per cui la dogana non è più competente riguardo l’Iva non riscossa. Il gestore del deposito fiscale infatti, assume in carico la merce, non l’imposta gravante e il registro di carico- scarico, non fa distinzioni tra merci nazionali, merci comunitarie e merci nazionalizzate : di conseguenza, l’imposta che sarà versata per effetto dell’estrazione dal deposito della merce (già estera) ricade sotto la normativa dell’Iva interna (non più sotto l’art. 67 e segg. Del D.P.R. 633/73).


In queste condizioni, la riscossione in dogana dell’Iva dopo che la merce è stata introdotta e presa in carico in un deposito fiscale, porterebbe ad una ingiustificata duplicazione d’imposta (a fronte di quella riscossa o che sarà riscossa al momento dell’estrazione della merce dal deposito): oppure a un pagamento di Iva non dovuta, quando la merce fosse poi estratta dal deposito per una destinazione che non comporta il pagamento dell’imposta: es. lettere f) e g) della norma citata.”

Così una bellissima sentenza della 7° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste (n. 27/7/08 del 22 gennaio 2008), resa in un giudizio nel quale io non ero parte in alcun modo.

Le operazioni che interessano il deposito IVA e che hanno una enorme valenza ai giorni nostri riguardano l’introduzione e l’estrazione delle merci.

Vediamo un po’!

L’introduzione può riguardare: acquisti intracomunitari, beni immessi in libera pratica, e cessioni intracomunitarie di beni con consegna in un deposito IVA.

Già il concetto di introduzione è ancora controverso: l’automezzo deve entrare nel deposito senza che la merce ne venga scaricata, o è sufficiente che la merce non entri fisicamente nel deposito, ma raggiunga gli spazi limitrofi?

Risposta:

E’ sufficiente che raggiunga gli spazi limitrofi.

La merce deve prima entrare nel deposito e poi raggiungere gli spazi limitrofi? Oppure può restare fuori, negli spazi limitrofi, senza la sua previa introduzione?

Risposta:

Non è necessaria la previa introduzione.

So bene che la Corte di Cassazione ha detto il contrario. Però so anche che la previa introduzione era già prevista prima della sentenza del 2010 e che pertanto l’affermazione della Corte è quantomeno pleonastica. Senza tener conto che la Suprema Corte, con quella interpretazione, avrebbe cancellato il comma 5 bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008, norma interpretativa, che ha affermato che le prestazioni di servizi (tutte) rese sui beni consegnati al depositario costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA e che la relazione alla norma la giustificava, tra l’altro, proprio con la necessità che quelle operazioni potessero essere rese negli spazi limitrofi.

L’estrazione può avvenire: per l’immissione in consumo della merce nel territorio dello Stato, per la sua esportazione o per la cessione ad un Paese UE (tralasciamo il trasferimento da un deposito IVA all’altro).

Il vero punto qual è?

Se deve esistere un contratto di deposito tra depositario e depositante e qual è il motivo di questo contratto!

Il motivo deve essere lecito, qualora fosse illecito il contratto deve ritenersi altrettanto illecito.

La causa, come tipico scopo immanente, è la ragione o funzione economica e sociale del negozio, non va confusa con il motivo che è lo scopo individuale, l’impulso che induce il soggetto al negozio.

Il negozio giuridico è illecito soltanto quando, nel caso di contratti non nominati sia illecita la causa, e per tutti gli altri contratti quando le parti si sono determinate a concluderlo solamente per un motivo illecito a loro comune (vedi Trabucchi – Istituzioni di Diritto Civile – XXIV edizione – pagg. 170 e ss.).

Il contratto di deposito è un contratto nominato e, in quanto tale, la causa non può essere illecita.

Il contratto di deposito deve essere scritto o no?

Si tratta di un negozio giuridico di attuazione, ove la manifestazione di volontà è tacita, in quanto viene ad esistenza per mezzo di fatti dimostrativi (facta concludentia).

E’ un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa da custodire. Non occorre, pertanto, nessuna forma scritta, nel senso che non è necessario che ogni volta che si voglia introdurre una merce nel deposito, bisogna acquisire agli atti uno specifico contratto di deposito. I facta concludentia nella fattispecie sono:

–       per il depositario la presa in carico della merce sull’apposito registro (che nulla ha a che a fare con la contabilità di magazzino o contabilità materie) e la relativa annotazione sulla copia del DAU;

–       per il depositante la consegna della merce al depositario e la restituzione del DAU munito dell’annotazione di presa in carico della merce da parte del gestore del deposito IVA.

Il depositario (vedi Trabucchi – Istituzioni di Diritto Civile cit.) deve restituire la cosa appena il depositante gliene faccia richiesta.

D’altronde è stato sempre affermato in mille risoluzioni che non è necessario un tempo minimo di custodia.

La copia ricevuta dal depositante deve essere restituita alla dogana che ha emesso la bolletta d’immissione in libera pratica e che deve contrapporla a matrice, custodirla, ovvero in qualunque altro modo “appurare” la pratica. Venendo, così, essa stessa inevitabilmente a conoscenza della durata della sosta presso il deposito.

Le norme sul contratto di deposito sono indicate agli artt. 1766 e ss. del codice civile.

Con riferimento all’istituto del deposito IVA, il contratto di deposito può ritenersi regolare, ovvero non simulato, soltanto qualora, verificatasi regolarmente l’introduzione delle merci, siano poste in essere tutte le obbligazioni poste a carico del depositario, che sono indicate al comma 3 dell’art. 50 bis del D.L. 331/93 e nel Decreto del Ministero delle Finanze, n. 419 del 20/10/1997.

Poiché dubbi, interpretazione e irregolarità, vere o presunte, si susseguono a ritmi costanti, la certezza del diritto e, perciò, del comportamento delle parti, sta venendo meno. Questa è l’ultima cosa della quale ha bisogno, in questo momento, il nostro Paese.

Le parti devono essere libere di porre in essere i negozi giuridici utili alle loro aziende e devono avere contezza del comportamento da tenere, per essere certe che non deriverà, nel futuro, da dubbi ed incertezza, danni gravissimi alle loro aziende ed alla loro immagine.

Non dobbiamo perdere di vista che l’istituto del deposito IVA ha natura comunitaria. E’ stato recepito in quasi tutti i paesi della Comunità, sebbene con modalità diverse, ma sempre allo scopo di porre sullo stesso piano le merci terze e quelle comunitarie.

Allora: qual è il motivo per il quale un soggetto introduce la merce in un deposito IVA?

Qualcuno sostiene che il deposito IVA è un luogo nel quale la merce nazionale o comunitaria può essere introdotta solo se chi la introduce non ne conosca ancora l’esito successivo. Io, ad esempio, immetto in libera pratica la merce, oppure faccio un acquisto intracomunitario, introduco la merce nel deposito, però non so ancora se la venderò, a chi la venderò, o se la ritirerò.

Ma chi l’ha detto!

Ma che facciamo il processo alle intenzioni?

Vediamo se ho ragione.

All’estrazione la merce può essere destinata per esempio all’esportazione. In questa ipotesi l’istituto del deposito IVA è stato utilizzato per consentire la immissione in libera pratica, senza corrispondere l’IVA, e la successiva esportazione della merce.

Operazione che senza l’intervento del deposito IVA non sarebbe consentita, essendo stata sempre ritenuta necessaria prima l’importazione definitiva (che prevede il pagamento dell’IVA) e poi l’esportazione, salvo le eccezioni indicate all’allegato 38 del DAC.

Il soggetto che ha immesso in libera pratica la merce, l’ha introdotta nel deposito IVA e che poi l’ha estratta per esportarla, ha posto in essere, legittimamente, una operazione rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, specificamente prevista all’art. 8 del DPR 633/72.

Il depositario dovrà conservare una copia della bolletta di esportazione agli atti.

Non è un’operazione corretta? Il motivo non è legittimo?

Ma certo. E’ stato affermato mille volte che la contemporanea immissione in libera ed esportazione della merce verso paesi terzi è consentita, senza pagamento dell’IVA all’importazione, soltanto mediante l’utilizzo del deposito IVA.

Quando si tratta, poi, della seconda possibilità di estrazione, quella cioè della cessione intracomunitaria, vale lo stesso ragionamento. Anzi quest’operazione è consentita anche senza l’utilizzo dell’istituto del deposito IVA, in quanto prevista tra le importazioni dall’art. 67, 1° comma, lett. a), del Decreto IVA e da sempre disciplinata dalla stessa Amministrazione.

Quando, invece, si tratta di estrazione della merce dal deposito per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, si possono ancora verificare due diverse ipotesi:

–       la merce prima dell’estrazione è stato oggetto di cessione all’interno del deposito. Anche qui si va ad indagare se il proprietario che aveva introdotto la merce già aveva concordato la vendita prima che la merce entrasse nel deposito, o se, invece, l’accordo fosse intervenuto giacente la merce in deposito. In questo caso devono essere le carte a parlare, non dimenticando, però, mai, che la sosta presso il deposito non interrompe il contratto di trasporto;

–       la merce viene estratta dallo stesso soggetto che l’ha introdotta.

Nel primo caso la cessione all’interno del deposito verrà documentata da una fattura non soggetta ad IVA a norma dell’art. 50 bis del DL 331/93, che sarà integrata dal cessionario per poter estrarre la merce dal deposito, con l’indicazione dell’IVA.

Nella seconda ipotesi il soggetto che estrae dovrà emettere autofattura con l’indicazione dell’imposta.

Sia la fattura integrata, che l’autofattura dovranno assolvere l’imposta con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge).

Il reverse charge, nei casi indicati è obbligatorio, nel senso che non c’è altro modo di tirar fuori la merce dal deposito IVA.

E’ un obbligo imposto dal comma 6 dell’art. 50 bis.

Che il reverse charge, poi, sia, o meno, assolvimento dell’imposta mi pare proprio un discorso superato e strumentale.

Ma se si ricorre a tale metodo proprio per evitare l’evasione dell’imposta da parte di soggetti che pongono in essere, fraudolentemente, operazioni inesistenti o frodi carosello!

Tutte le considerazioni che qui si fanno si riferiscono ad ipotesi non fraudolente di utilizzo del deposito IVA.

E’evidente che la frode, il reato, devono essere perseguiti.

Qui si parla di merce regolarmente dichiarata in dogana, alla giusta voce, al giusto valore e che ha scontato, perciò, il giusto dazio, con la conseguenza che l’imponibile IVA all’estrazione da indicare nell’autofattura, o nella fattura integrata, non potrà determinare alcuna evasione dell’imposta in conseguenza di un errato imponibile.

Qualora, invece, si tratti di ditte inesistente o di documentazione falsa o contraffatta, allora la palla passa agli organi di Polizia Giudiziaria e alla Magistratura.

E poi, di queste cose si è occupata più volte la VI Commissione Finanze della Camera che ha impegnato il Governo a risolvere il problema e che ha riconosciuto che una cosa è il deposito doganale privato e un’altra il deposito IVA (così come avevano già fatto sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Agenzia delle Dogane).

Quando la Commissione Finanze impegna il Governo, come ha fatto con le due risoluzioni (risoluzione n. 8/00161 approvata dalla VI Commissione Finanza della Camera nella seduta del 9 febbraio 2012 e risoluzione n. 7/00589 approvata dalla VI Commissione Finanza della Camera nella seduta del 31 maggio 2011) dal punto di vista costituzionale che succede?

gianni gargano

vincenzo guastella

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