Bunkeraggio del peschereccio: big ben ha detto: “non imponibile”

Nell’articolo comparso su questo blog il 25 gennaio 2012 dal titolo “Anche i pescatori pagano l’IVA (Legge Comunitaria)”, si era sostenuto che le provviste di bordo ai pescherecci fossero da assoggettare ad imposta, perchè così risultava dalle correzioni all’art. 8 bis del Decreto IVA apportate con la Legge n. 217 del 15/12/2011 (Legge Comunitaria).

La nostra interpretazione era da ritenersi corretta perché il Testo Unico delle Leggi Doganali all’art. 252 fa rientrare nel novero delle provviste di bordo, tra le altre, anche il carburante occorrente per l’alimentazione dei motori della nave.

Sennonché, tempestivamente l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 10 E del 01/02/2012 (clicca qui), ha precisato che nell’intenzione del legislatore comunitario e soltanto con specifico riferimento ai pescherecci, le provviste di bordo sono da dividersi nelle seguenti due categorie:

– il fuelling (operazione di bunkeraggio dei pescherecci) che, pur rientrando nel concetto di provviste di bordo restano non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 bis del Decreto IVA;

-il provisioning (vettovagliamento) che, pur rientrando nel concetto di provviste di bordo, invece sono da assoggettare ad imposta.

Salvo successivi ripensamenti degli “inglesi”.

gianni gargano

vincenzo guastella

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