Il Consiglio ha deciso per i valori più bassi!

La decisione è uno strumento giuridico di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. La decisione è un atto obbligatorio che può essere di portata generale o indirizzata a un destinatario preciso.

Essa è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi ai sensi del disposto dell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE che così lo definisce.

In questa ottica va letta ed interpretata la decisione 94/800/Ce del 22/12/1994, del Consiglio, relativa alla conclusione degli accordi negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986/1994), che attiene all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo Generale sulle tariffe doganali sul commercio 1994 che si riporta qui di seguito.

Decisione 94/800/CEE: Decisione del Consiglio del 22.12.1994 relativo alla conclusione a nome della Comunità Europea per le materie di sua competenza, degli accordi negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986/1994)

ACCORDO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO VII DELL’ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

 

INTRODUZIONE GENERALE

1. La base prima per la determinazione del valore in dogana, nel quadro del presente accordo, è il «valore di transazione» definito all’articolo 1. Tale articolo 1 dev’essere letto in correlazione all’articolo 8, il quale prevede, tra l’altro, alcune rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati elementi specifici, che concorrono a determinare il valore ai fini doganali, sono a carico del compratore ma non sono compresi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L’articolo 8 prevede inoltre l’inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni del compratore a favore del venditore in forma di merci o di servizi specifici, anziché in denaro. Gli articoli da 2 a 7 compreso enunciato i metodi da seguire per determinare il valore in dogana, ogniqualvolta non fosse possibile procedere alla determinazione applicando le disposizioni dell’articolo 1.

2. Quando il valore in dogana non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 1, l’amministrazione doganale e l’importatore dovrebbero, di norma, concertarsi per individuare la base del valore a norma degli articoli 2 o 3. Può verificarsi il caso, ad esempio, che l’importatore sia in possesso di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate, di cui l’amministrazione doganale del porto di importazione non dispone direttamente. Per contro, l’amministrazione doganale può disporre di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili imortate a cui l’importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione tra le due parti consentirà di scambiare informazioni, nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista della determinazione della base corretta per la valutazione in dogana.

3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la determinazione del valore in dogana nei casi in cui tale determinazione non possa avvenire sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci identiche o simili importate. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana è determinato sulla base del prezzo al quale le merci sono vendute, nello stato in cui sono importate, ad un compratore non collegato al venditore nel paese di importazione. L’importatore ha altresì il diritto, su richiesta, di far valutare a norma delle disposizioni dell’articolo 5 le merci che sono oggetto di una lavorazione o di una trasformazione dopo l’importazione. ai sensi dell’articolo 6, il valore in dogana è determinato sulla base del valore calcolato. Entrambi questi metodi presentano alcune difficoltà e, per tale motivo, l’importatore ha il diritto, secondo quanto disposto dall’articolo 4, di scegliere l’ordine nel quale i due metodi saranno applicati.

4. L’articolo 7 enuncia il modo di determinare il valore in dogana nei casi in cui non sia possibile determinarlo in base alle disposizioni degli articoli precedenti.

I MEMBRI,

In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali;

Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994 e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo;

Riconoscendo l’importanza delle disposizioni dell’articolo VII del GATT 1994 e desiderosi di elaborare norme di applicazione volte a garantire maggiore uniformità e certezza nell’attuazione di dette disposizioni;

Riconoscendo la necessità di un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione delle merci ai fini doganali, che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi;

Riconoscendo che la base della valutazione delle merci ai fini doganali dovrebbe essere, nella massima misura possibile, il valore di transazione delle merci da valutare;

Riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la pratica commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero essere di applicazione generale, senza distinzione tra le fonti di approvvigionamento;

Riconoscendo che le procedure di valutazione non dovrebbero essere utilizzate per combattere il dumping,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

PARTE I NORME DI VALUTAZIONE IN DOGANA

Articolo 1

1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagere per le merci all’atto della vendita per l’esportazione nel paese d’importazione, dopo rettifica secondo quanto disposto dall’articolo 8, a condizione che:

a) non esistano restrizioni in merito alla cessione o l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre alle restrizioni che

i) sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche del paese d’importazione;

ii) limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; oppure

iii) non incidono sostanzialmente sul valore delle merci;

b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;

c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica a norma dell’articolo 8; e

d) compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del paragrafo 2.

2. a) Nel determinare se il valore di transazione è accettabile ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il fatto che compratore e venditore siano collegati ai sensi dell’articolo 15 non costituisce di per sé un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tal caso, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione è accettato purché tale, legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall’importatore o ottenute da altre fonti, l’amministrazione doganale ha fondati motivi di ritenere che detti legami abbiano influenzato il pezzo, essa comunica tali motivi all’importatore, fornendogli una ragionevole possibilità di replicare. Qualora l’importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati in forma scritta.

b) In una vendita tra soggetti collegati, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, ogniqualvolta l’importatore dimostri che detto valore è estremamente vicino ad uno dei seguenti valori, determinati esattamente, o quasi nello stesso momento:

i) valore di transazione in occasione di vendite a compratori non collegati di merci identiche o simili per l’esportazione nello stesso paese di importazione;

ii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5;

iii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato a norma dell’articolo 6.

Nell’applicazione dei criteri che precedono, si terranno in debito conto le differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all’articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori non collegati, ma che viceversa non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori collegati.

c) I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b) devono essere utilizzati su iniziativa dell’importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b).

Articolo 2

1. a) Se non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 1, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.

b) Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

2. Quando i costi e le spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti da un lato, le merci importate e, dall’altro, le merci identiche considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.

3. Se, all’atto dell’applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

Articolo 3

1. a) Se non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1 e 2, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci simili, vendute per l’esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.

b) Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci simili, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

2. Quando i costi e le spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall’altro, le merci simili considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.

3. Se, all’atto dell’applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione per merci simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

Articolo 4

Se non può essere determinato a norma degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana delle merci importate è determinato applicando le disposizioni dell’articolo 5 ovvero, nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato a norma di tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell’articolo 6 salvo che, su richiesta dell’importatore, l’ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sia invertito.

 

Articolo 5

1. a) Se le merci importate, ovvero merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese d’importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa sul prezzo unitario applicato per la vendita delle merci importate o di merci identiche o simili importate, nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori non collegati ai venditori, esattamente o quasi nel momento dell’importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni relative agli elementi che seguono:

i) commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente applicati per utili e spese generali relativamente alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa categoria o dello stesso genere;

ii) spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché spese connesse sostenute nel paese d’importazione;

iii) se del caso, costi e spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2; e

iv) dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d’importazione in ragione dell’importazione o della vendita delle merci.

b) Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate sono vendute esattamente, o quasi nel momento dell’importazione delle merci da valutare, il valore in dogana si basa, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese di importazione, nello stato in cui sono importate, alla data più vicina successiva all’importazione delle merci da valutare, e comunque entro 90 giorni dall’importazione.

2. Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese di importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana si basa, su richiesta dell’importatore, sul prezzo unitario al quale, dopo l’ulteriore lavorazione trasformazione, le merci importate vengono vendute nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori nel paese d’importazione non collegati ai venditori, tenendo debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione, nonché delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

1. Il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si base su un valore calcolato, che consisterà nella somma dei seguenti elementi:

a) costo o valore dei materiali e dei processi di fabbricazione o altre lavorazioni utilizzate per la produzione delle merci importate;

b) un importo per utili e spese generali uguale a quello generalmente considerato nella vendita di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuata da produttori del paese esportatore, per l’esportazione nel paese di importazione;

c) costo o valore di qualsiasi altra spesa di cui é necessario tener conto in base alla scelta in materia di valutazione effettuata dal membro in questione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2.

2. Nessun membro potrà richiedere o imporre a una persona non residente sul proprio territorio di presentare per esame documenti contabili o altri documenti, né di consentire l’accesso ai medesimi, allo scopo di determinare un valore calcolato. Per contro, le informazioni fornite dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese dalle autorità del paese d’importazione, con il consenso del produttore e a condizione che tali autorità diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest’ultimo non si opponga all’indagine.

Articolo 7

1. Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sarà determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente accordo e dell’articolo VII del GATT 1994 e sulla base dei dati disponibili nel paese d’importazione.

2. A norma del presente articolo, nessun valore in dogana sarà determinato sulla base:

a) del prezzo di vendita nel paese d’importazione di merci prodotte nello stesso paese;

b) di un sistema che preveda l’accettazione, ai fini doganali, del più elevato tra due valori possibili;

c) del prezzo di merci sul mercato interno del paese d’esportazione;

d) del costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o simili conformemente alle disposizioni dell’articolo 6;

e) del prezzo di merci vendute per l’esportazione in un paese diverso dal paese d’importazione;

f) dei valori in dogana minimi, o ancora

g) di valori arbitrari o fittizi.

 

3. Ove ne faccia richiesta, l’importatore sarà informato per iscritto del valore in dogana stabilito a norma del presente articolo, nonché del metodo utilizzato per determinarlo.

(Da pag. 18 –  Nota relativa all’articolo 7

1. I valori in dogana determinati a norma dell’articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana determinati in precedenza.)

Articolo 8

1. Nel determinare il valore in dogana a norma dell’articolo 1, si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

i) commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto;

ii) costo dei contenitori, considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con le merci in questione;

iii) costo dell’imballaggio, relativamente a manodopera o a materiali;

b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, gratuitamente o a costo ridotto, e utilizzati in relazione alla produzione o alla vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

i) materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate;

ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;

iii) materiali consumati nella produzione delle merci importate;

iv) lavori di progettazione e studio, d’arte e di design, nonché piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d’importazione e necessari per la produzione delle merci importate;

c) corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

d) il valore di qualsiasi parte dei proventi di eventuali rivendite, cessioni o utilizzazioni delle merci importate, spettanti direttamente o indirettamente al venditore.

2. Nella formulazione della propria legislazione in materia, ciascun membro è tenuto a prevedere disposizioni per includere nel valore in dogana o escludere dallo stesso, in tutto o in parte, i seguenti elementi:

a) le spese di trasporto delle merci importato fino al porto o luogo di importazione;

b) le spese di carico, scarico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d’importazione; e

c) il costo dell’assicurazione.

3. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare sono effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

4. Nella determinazione del valore in dogana, non saranno aggiunti ulteriori elementi al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo per quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 9

1. Ove per la determinazione del valore in dogana sia necessario convertire una moneta, il tasso di cambio da utilizzare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti del paese d’importazione interessato e deve rispecchiare, quanto più effettivamente possibile, per il periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d’importazione.

2. Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore al momento dell’esportazione o al momento dell’importazione, secondo quanto previsto da ciascun membro.

Articolo 10

Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo confidenziale ai fini della valutazione in dogana sono considerate strettamente riservate dalle autorità interessate, che non le divulgheranno senza l’espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo il caso in cui si renda obbligatorio divulgarle nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Articolo 11

1. La legislazione di ciascun membro deve prevedere, maggior in merito alla determinazione del valore in dogana, il diritto di appello, non soggetto a penalità, per l’importatore o per qualsiasi altra persona soggetta al pagamento dei diritti.

2. Un primo diritto d’appello, non soggetto a penalità, può essere esperito dinanzi ad un organo dell’amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascun membro deve prevedere un diritto di appello, non soggetto a penalità, dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

3. Al ricorrente è notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente è inoltre informato dell’eventuale diritto ad un ulteriore appello.

Articolo 12

Le leggi, i regolamenti, nonché le decisioni giudiziarie ed amministrative di applicazione generale che danno effetto al presente accordo saranno pubblicati dal paese d’importazione interessato conformemente all’articolo X del GATT 1994.

Articolo 13

Ove, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si renda necessario differire le determinazione definitiva di tale valore, l’importatore deve poter tuttavia svincolare le merci dalla dogana, a condizione di fornire, su richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci possono essere soggette. La legislazione di ciascun membro deve prevedere disposizioni applicabili in tali circostanze.

Articolo 14

Le note di cui all’allegato 1 del presente accordo formano parte integrante dello stesso e gli articoli dell’accordo devono essere letti ed applicati in correlazione alle note cui si riferiscono. Gli allegati II e III sono anch’essi parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

1. Nel presente accordo:

a) l’espressione «valore in dogana delle merci importate» indica il valore delle merci determinato ai fini della riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate;

b) l’espressione «paese di importazione» indica il paese o territorio doganale di importazione;

c) il termine «prodotte» significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte.

2. Nel presente accordo:

a) l’espressione «merci identiche» indica merci che sono uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarsa entità nella forma esteriore non impedirebbero a merci altrimenti conformi alla definizione di essere considerate comunque merci identiche;

b) l’espressione «merci simili» indica merci che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere commercialmente intercambiabili. La qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci si possano definire simili;

c) le espressioni «merci identiche» e «merci simili» non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di progettazione e di studio, d’arte o di design, o piani e schizzi per i quali non sono state operate rettifiche a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv) poiché tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione;

d) saranno considerate «merci identiche» o «merci simili» unicamente merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare;

e) merci prodotte da un soggetto diverso saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o simili, a seconda dei casi, prodotte dallo stesso soggetto che ha prodotto me merci da valutare.

3. Nel presente accordo, l’espressione «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una particolre industria o un particolare settore industriale, e comprende merci identiche o simili.

4. Ai fini del presente accordo, due o più persone si considerano collegate solo se:

a) l’una è funzionario o amministratore nell’impresa dell’altra;

b) hanno la veste giuridica di associati;

c) l’una è datore di lavoro dell’altra;

d) una di esse possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % delle azioni o quote con diritto di voto dell’una e dell’altra;

e) una di esse controlla l’altra, direttamente o indirettamente;

f) entrambe sono direttamente o indirettamente controllata da una terza persona;

g) entrambe controllano congiuntamente, in forma diretta o indiretta, una terza persona; oppure

h) sono membri della stessa famiglia.

5. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, sono considerate collegate ai fini del presente accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4.

Articolo 16

Su richiesta presentata in forma scritta, l’importatore ha il diritto di farsi rilasciare dall’amministrazione doganale del paese d’importazione una spiegazione scritta del modo in cui è stato determinato il valore in dogana delle merci da lui importate.

Articolo 17

Nulla di quanto contenuto nel presente accordo sarà interpretato come inteso a limitare o contestare i diritti di una amministrazione doganale di accertare la veridicità o l’esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della valutazione in dogana.

PARTE II GESTIONE DELL’ACCORDO, CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 18

Istituzioni

1. È istituito un comitato per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente accordo, denominato «il comitato») composto da rappresentanti di tutti i membri. Il comitato elegge il proprio presidente e si riunisce di regola una volta all’anno, o secondo le modalità previste dalle relative disposizioni del presente accordo, allo scopo di consentire ai membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da parte degli stessi, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull’applicazione dell’accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite dai membri. Il segretariato dell’OMC espleta le funzioni di segreteria del comitato.

2. È inoltre istituito un comitato tecnico per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente accordo, denominato «comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito, nel presente accordo, denominato «CCD»), che esercita le attribuzioni indicate nell’Allegato II del presente accordo ed opera conformemente alle norme di procedura ivi contenute.

Articolo 19

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394D0800.5Consultazioni e risoluzione delle controversie

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, alle consultazioni e alla composizione delle controversie a norma del presente accordo si applica l’Intesa sulla risoluzione delle controversie.

2. Nel caso in cui un membro ritenga che un vantaggio ad esso derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo, risulti annullato o compromesso, ovvero che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto accordo risulti compromessa in conseguenza di azioni di un altro o di altri membri, la parte in questione ha facoltà di richiedere che siano avviate consultazioni con l’altro o gli altri membri, allo scopo di giungere ad una soluzione di reciproca soddisfazione. Ciascun membro esamina con comprensione ogni richiesta di consultazioni formulata da un altro membro.

3. Il comitato tecnico è tenuto a fornire, su richiesta, consulenza ed assistenza ai membri che procedono a consultazioni.

4. Su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, o di sua iniziativa, un gruppo speciale (panel) istituito per esaminare una controversia relativa alle disposizioni del presente accordo ha facoltà di chiedere al comitato tecnico di procedere all’esame di questioni che richiedono una valutazione tecnica. Il gruppo speciale definirà il mandato del comitato tecnico in relazione a quella particolare controversia e fisserà una scadenza per la presentazione del rapporto del comitato tecnico, sul quale si dovrà basare nell’esame della questione. Nel caso in cui il comitato tecnico non sia in grado di raggiungere il consenso su una questione ad esso deferita a norma del presente paragrafo, il gruppo speciale dovrà offrire alle parti interessate l’opportunità di sottoporgli i rispettivi punti di vista sulla questione.

5. Le informazioni riservate comunicate ad un gruppo speciale non saranno divulgate senza la formale autorizzazione della persona, dell’ente o dell’autorità che le ha fornite. Nel caso in cui dette informazioni siano chieste a un gruppo speciale non autorizzato alla loro divulgazione, potrà essere trasmessa una sintesi non riservata, previa autorizzazione della persona, dell’ente e dell’autorità che le ha fornite.

PARTE III TRATTAMENTO SPECIALE E DIFFERENZIATO

Articolo 20

1. I paesi in via di sviluppo membri che non sono parti contraenti dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979, possono differire l’applicazione delle disposizioni del presente accordo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo OMC nei loro confronti. I paesi in via di sviluppo membri che opteranno per l’applicazione differita del presente accordo dovranno effettuare una notifica in tal senso al direttore generale dell’OMC.

2. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo membri che non sono parti contraenti dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979, possono differire l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) e dell’articolo 6, per un periodo non superiore a tre anni, successivamente all’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’accordo. I paesi in via di sviluppo membri che opteranno per l’applicazione differita delle diposizioni di cui al presente paragrafo, dovranno effettuare una notifica in tal senso al direttore generale dell’OMC.

3. I paesi industrializzati membri forniscono, secondo modalità definite di comune accordo, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo membri che ne facciano richiesta. Su tale base, i paesi industrializzati membri definiscono programmi di assistenza tecnica che possono includere, tra l’altro, interventi di formazione di personale, assistenza nell’elaborazione di misure di attuazione, accesso alle fonti di informazione sulla metodologia in materia di determinazione del valore in dogana, nonché consulenze sull’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Riserve

Non possono essere formulate riserve per quanto riguarda le disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

Articolo 22

Legislazione nazionale

1. Ciascun membro è tenuto ad assicurare, entro la data di entrata in vigore del presente accordo per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso.

2. Ciascun membro informa il comitato in merito a eventuali modifiche apportate a leggi e regolamenti attinenti al presente accordo, nonché alla loro amministrazione.

Articolo 23

Esame

Il comitato procede ogni anno ad una verifica dell’attuazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificatisi nel corso del periodo oggetto dell’esame.

Articolo 24

Segretariato

Le funzioni di segreteria del presente accordo sono svolte dal segretariato dell’OMC, salvo per quanto concerne le attribuzioni specificamente conferite al comitato tecnico, per il quale le funzioni di segreteria sono espletate dal segretariato del CCD.

ALLEGATO I

NOTE INTERPRETATIVE

Nota generale

Ordine di applicazione dei metodi di valutazione

1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono come determinare a norma del presente accordo il valore in dogana delle merci importate. I metodi di valutazione sono indicati nell’ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana è definito all’articolo 1: le merci importate devono essere valutate conformemente a tale articolo ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni in esso previste.

2. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma dell’articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti, fino all’articolo che per primo consente la determinazione del valore in dogana. Salvo per quanto disposto all’articolo 4, solo quando il valore in dogana non può essere stabilito in base alle disposizioni di un determinato articolo è consentito ricorrere alle disposizioni dell’articolo immediatamente successivo nell’ordine di applicazione.

3. Se l’importatore non richiede di invertire l’ordine degli articoli 5 e 6, dev’essere rispettato il normale ordine di applicazione. Se tale richiesta viene formulata, ma in seguito risulta impossibile determinare il valore in dogana in base alle disposizioni dell’articolo 6, la determinazione deve avvenire applicando, se possibile, le disposizioni dell’articolo 5.

4. Quando non può essere determinato a norma di uno degli articoli da 1 a 6 incluso, il valore in dogana deve essere stabilito applicando le disposizioni dell’articolo 7.

 

Applicazione di principi di contabilità generalmente ammessi

1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell’attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l’attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale, quanto in pratiche e procedure particolareggiate.

2. Ai fini del presente accordo, l’amministrazione doganale di ciascun membro utilizza le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di riferimento per l’articolo in questione. Ad esempio, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell’articolo 5 sarà effettuata in base ad informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di importazione. Per contro, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell’articolo 6 avverrà in base alle informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: la determinazione di un elemento contemplato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), compiuta nel paese di importazione, sarà effettuata utilizzando le informazioni compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in questione.

Nota relativa all’articolo 1

Prezzo effettivamente pagato o da pagare

1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è l’importo totale versato o da versare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente avvenire in forma di trasferimento di denaro, ma può anche essere effettuato mediante lettera di credito o altri strumenti negoziabili, e in forma diretta o indiretta. Un esempio di pagamento indiretto sarebbe il regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore.

2. Le attività intraprese dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica nell’articolo 8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne consegue che, per la determinazione del valore in dogana, il costo di queste attività non verrà aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

3. Il valore in dogana non comprende le spese o i costi qui di seguito indicati, purché essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a) spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica avviati dopo l’importazione, in relazione a merci importate quali impianti, macchinari o attrezzature industriali;

b) costo del trasporto successivamente all’importazione;

c) diritti e imposte applicati nel paese di importazione.

4. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi o altri pagamenti effettuati dal compratore a favore del venditore che non si riferiscono alle merci importate.

Paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che non incidono sostanzialmente sul valore delle merci. Un esempio può essere il caso in cui un venditore chieda ad un compratore di automobili di non rivenderle, né esporle prima di una determinata data, che corrisponde al momento dell’immissione sul mercato dei modelli dell’anno.

Paragrafo 1, lettera b)

1. Se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non può essere determinato, il valore di transazione non sarà accettabile ai fini doganali. Seguono alcuni esempi di situazioni di questo tipo:

a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisti anche determinate quantità di altre merci;

b) il prezzo delle merci importate dipende dal prezzo o dai prezzi ai quali il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate;

c) il prezzo è stabilito sulla base della forma di pagamento, senza alcun rapporto con le merci importate; ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semilavorati che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti.

2. Tuttavia, non comporteranno il rifiuto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di progettazione o piani effettuati nel paese di importazione non comporta il rifiuto del valore di transazione ai fini dell’articolo 1. Analogamente, se il compratore intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con il venditore, attività inerenti la commercializzazione delle merci importate, nel valore in dogana non rientra il valore di tali attività, che non comportano il rifiuto del valore di transazione.

Paragrafo 2

1. I paragrafi 2, lettera a) e 2, lettera b) prevedono mezzi diversi per stabilire l’accettabilità di un valore dei transazione.

2. Il paragrafo 2, lettera a) prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano collegati, le circostanze proprie della vendita vengano verificate e il valore di transazione venga ammesso come valore in dogana a condizione che il legame tra le due parti non abbia influito sul prezzo. Ciò non significa che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che compratore e venditore sono collegati. La verifica è necessaria soltanto nel caso in cui esistano dubbi sull’accettabilità del prezzo. Quando l’amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull’accettabilità del prezzo, quest’ultimo dovrebbe essere accettato senza chiedere all’importatore di fornire ulteriori informazioni. Ad esempio, l’amministrazione doganale può avere esaminato in precedenza il legame tra le parti, o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già certa, sulla base di tale verifica o di tali informazioni, che il legame non ha influito sul prezzo.

3. Quando l’amministrazione doganale non è in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all’importatore la possibilità di fornire tutte le informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l’amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e le modalità secondo le quali è stato deciso il prezzo in questione, allo scopo di determinare se il legame tra le parti abbia influito sul prezzo. Se è possibile provare che il compratore e il venditore, benché collegati ai sensi dell’articolo 15, commerciano tra loro come se non lo fossero, ciò vale come dimostrazione del fatto che il legame non ha influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stabilito secondo modalità compatibili con le normali prassi di determinazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o secondo le modalità in base alle quali il venditore stabilisce i prezzi per la vendita a compratori non collegati, ciò dimostrerebbe che il legame esistente tra le parti non ha influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell’utile globale realizzato dall’impresa nell’arco di un periodo rappresentativo (ad esempio, su una base annua) per la vendita di merci della stessa categoria o tipo, ciò dimostrerebbe che il prezzo non è stato influenzato.

4. Il paragrafo 2, lettera b) prevede la possibilità per l’importatore di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore di riferimento in precedenza accettato dall’amministrazione doganale e pertanto risulta accettabile ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1. Ove sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione della possibile influenza sul prezzo di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l’amministrazione doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avrà motivo di esigere dall’importatore che ne apporti la prova. Nel paragrafo 2, lettera b), con l’espressione «compratori non collegati» si intendono compratori che non sono collegati al venditore in nessun caso particolare.

Paragrafo 2, lettera b)

Per determinare se un valore sia «estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all’altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, nel determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori di riferimento indicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce.

Nota relativa all’articolo 2

1. Nell’applicare l’articolo 2, l’amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente della stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti:

a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardate quantità differenti;

b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantità sostanzialmente uguali; oppure

c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantità differenti.

2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso:

a) unicamente del fattore quantità;

b) unicamente del fattore livello commerciale; o

c) sia del livello commerciale sia della quantità.

3. L’espressione «e/o» consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte.

4. Ai fini dell’articolo 2, per valore di transazione di merci importate identiche si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia già stato accettato a norma dell’articolo 1.

5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità e le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità, ed è noto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. A questo proposito, non è necessario che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo purché si sia stabilito, a seguito di vendite di quantità differenti, che il listino prezzi è veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell’articolo 2 non è adeguata.

Nota relativa all’articolo 3

1. Nell’applicare l’articolo 3, l’amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una vendita di merci simili effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nelle stesse quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci simili che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti:

a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantità differenti;

b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantità sostanzialmente uguali; oppure

c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantità differenti.

2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso:

a) unicamente del fattore quantità;

b) unicamente del fattore livello commerciale; o

c) sia del livello commerciale sia della quantità.

3. L’espressione «e/o» consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte.

4. Ai fini dell’articolo 2, per valore di transazione di merci importate similari si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia già stato accettato a norma dell’articolo 1.

5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità e le sole merci importate simili per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità, ed è noto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. A questo proposito, non è necessario che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo purché si sia stabilito, a seguito di vendite di quantità differenti, che il listino prezzi è veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell’articolo 3 non è adeguata.

Nota relativa all’articolo 5

1. Con l’espressione «prezzo unitario corrispondente alle vendite . . . nel quantitativo complessivo maggiore» s’intende il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità in occasione di vendite a soggetti non collegati alle persone da cui acquistano le merci in questione, al primo livello commerciale successivo all’importazione al quale si effettuano tali vendite.

2. Per fare un esempio, alcune merci sono vendute sulla base di un listino prezzi che prevede prezzi unitari favorevoli per acquisti in quantità piuttosto elevate.

>SPAZIO PER TABELLA>

Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 90.

3. Per fare un altro esempio, si considerino due diverse vendite. Nel primo caso, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità monetarie ciascuna. Nel secondo caso, 400 unità vengono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio, il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 95.

4. Terzo esempio: nella seguente situazione, diversi quantitativi sono venduti a prezzi differenti.

a) Vendite

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Totali

>SPAZIO PER TABELLA>

In questo esempio, il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 90.

5. Una vendita effettuata nel paese d’importazione come descritto al precedente paragrafo 1, a una persona che fornisca, direttamente o indirettamente e gratuitamente o a costo ridotto, a fini di utilizzo nella produzione o nella vendita per l’esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire il prezzo unitario ai fini dell’articolo 5.

6. Occorre notare che gli «utili e le spese generali» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dovrebbero essere considerati come un’unica entità. La cifra considerata ai fini di tale deduzione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall’importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell’importatore siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite nel paese di importazione di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo. In questo caso, l’importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall’importatore o a suo nome.

7. Le «spese generali» comprendono i costi diretti e indiretti della commercializzazione delle merci in questione.

8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita delle merci per le quali non è ammessa la deduzione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dovranno essere detratte conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i).

9. Nel determinare le commissioni o gli utili e le spese generali consuete conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, si dovrà decidere, caso per caso e tenendo conto delle circostanze, se determinate merci siano «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o della gamma più limitata di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo, che comprenda le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell’articolo 5, le «merci della stessa categoria o dello stesso genere» comprendono merci importate dallo stesso paese di provenienza delle merci da valutare, nonché merci importate provenienti da altri paesi.

10. Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la «data più vicina» sarà la data alla quale le merci importate o merci identiche o simili importate sono vendute in quantità sufficiente ad individuare il prezzo unitario.

11. Quando si fa ricorso al metodo indicato all’articolo 5, paragrafo 2, le deduzioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione si devono basare su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli vengono effettuati in base a formule, prescrizioni e metodi di interpretazione ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore.

12. È riconosciuto che il metodo di valutazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, non sarebbe di norma applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o a una trasformazione successiva, le merci importate avessero perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Viceversa, possono anche verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente secondario nell’ambito delle merci vendute nel paese di importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Alla luce delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere considerate caso per caso.

Nota relativa all’articolo 6

1. Di norma, il valore in dogana è determinato, ai sensi del presente accordo, in base ad informazioni immediatamente disponibili nel paese d’importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare, nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese d’importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità del paese di importazione. Il ricorso al metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitato ai casi nei quali compratore e venditore sono collegati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi, nonché ad agevolare ogni ulteriore verifica che possa risultare necessaria.

2. Il «costo o valore» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che la stessa sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e applicati nel paese di produzione delle merci.

3. Il «costo o valore» comprende il costo degli elementi precisati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). Esso comprende inoltre il valore, attribuito nelle proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all’articolo 8, di ogni elemento specificato al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo, che sia stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere utilizzato in sede di produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), che sono eseguiti nel paese di importazione, viene incluso unicamente nella misura in cui detti lavori sono a carico del produttore. Resta inteso che il costo o il valore degli elementi considerati nel presente paragrafo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato.

4. L’«importo per gli utili e le spese generali» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dev’essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre comunicate siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci di valutare, effettuate da produttori del paese d’esportazione per l’esportazione nel paese d’importazione.

5. Occorre notare a questo proposito che «l’importo per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un’unica entità. Ne deriva che, se in un caso particolare l’utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo. Una situazione del genere potrebbe verificarsi nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nel paese d’importazione e il produttore si accontentasse di un utile nullo o esiguo per compensare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare di aver realizzato un utile esiguo dalle vendite delle merci importate, a causa di circostanze commerciali particolari, dovrebbero essere prese in considerazione le cifre relative ai suoi utili effettivi, sempreché il produttore le giustificasse con valide motivazioni di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi riflettesse le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Tale situazione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui dei produttori fossero stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o ancora nel caso in cui essi vendessero merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d’importazione, accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d’esportazione per l’esportazione nel paese d’importazione, l’importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome.

6. Quando, per determinare un valore calcolato, vengano utilizzate informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, le autorità del paese d’importazione comunicheranno all’importatore, qualora questi ne faccia richiesta, la fonte di dette informazioni, nonché i dati utilizzati e i calcoli effettuati sulla base di questi stessi dati, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10.

7. Le «spese generali» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla produzione ed alla commercializzazione delle merci per l’esportazione, e che non sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo.

8. Per stabilire se determinate merci sono «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci, si deve procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all’articolo 6, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l’esportazione, destinate al paese d’importazione, del gruppo, o gamma, di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell’articolo 6, le «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.

Nota relativa all’articolo 7

1. I valori in dogana determinati a norma dell’articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana determinati in precedenza.

2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell’articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti agli articoli da 1 a 6 incluso; tuttavia una ragionevole elasticità nell’applicazione di tali metodi risulterebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 7.

3. Seguono alcuni esempi intesi ad illustrare che cosa debba intendersi per ragionevole elasticità:

a) merci identiche: la prescrizione in base alla quale le merci identiche dovrebbero essere esportate esattamente o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci importate identiche prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci importate identiche, già determinati a norma degli articoli 5 o 6.

b) merci simili: la prescrizione in base alla quale le merci simili dovrebbero essere esportate esattamente o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci importate simili prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare valori in dogana di merci importate simili già determinati a norma degli articoli 5 o 6.

c) metodo deduttivo: la prescrizione in base alla quale le merci dovranno essere state vendute «nello stato in cui sono importate», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) potrebbe essere interpretata con elasticità; il termine di «90 giorni» potrebbe essere applicato in maniera flessibile.

Nota relativa all’articolo 8

Paragrafo 1, lettera a), punto i)

Per «commissioni d’acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo all’estero per l’acquisto delle merci da valutare.

Paragrafo 1, lettera b), punto ii)

1. Due considerazioni intervengono nell’attribuzione degli elementi precisati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii) alle merci importate, e cioè il valore dell’elemento stesso e il modo in cui tale valore dev’essere attribuito alle merci importate. L’attribuzione di detti elementi dovrebbe essere effettuata in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi.

2. Per quanto riguarda il valore dell’elemento, se l’importatore lo acquista ad un determinato costo da un venditore al quale non è collegato, detto costo rappresenta il valore dell’elemento. Se l’elemento è stato prodotto dall’importatore o da una persona ad esso collegata, il suo valore è dato dal costo di produzione. Se l’elemento è stato utilizzato in precedenza dall’importatore, a prescindere dal fatto che questi l’abbia acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detto utilizzo nella determinazione del valore dell’elemento.

3. Una volta determinato, il valore dell’elemento dev’essere attribuito alle merci importate. Esistono diverse possibilità. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l’importatore desidera pagare i dazi sul valore totale in un’unica soluzione. Oppure l’importatore può richiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. O ancora, l’importatore può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista, se esistono già contratti o precisi impegni per la produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall’importatore.

4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell’arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. L’importatore può chiedere all’amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000, 4 000 o 10 000 unità.

Paragrafo 1, lettera b), punto iv)

1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l’importatore e per l’amministrazione doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore.

2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell’acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non danno luogo a nessuna aggiunta, salvo quella relativa al costo delle copie.

3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura, delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell’impresa considerata.

4. Ad esempio, è possibile che un’impresa che importa diversi prodotti provenienti da più paesi tenga la contabilità del suo centro di progettazione fuori dal paese d’importazione, in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili ad un determinato prodotto. In tal caso, potrà essere operata una rettifica diretta, in misura appropriata, a norma dell’articolo 8.

5. Si può avere anche il caso di un’impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d’importazione, nelle sue spese generali, senza attribuirli a prodotti specifici. In tal caso, sarebbe possibile operare, a norma dell’articolo 8, un’adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all’intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità.

6. Eventuali variazioni rispetto alle circostanze sopra citate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo di attribuzione più appropriato.

7. Nei casi in cui la produzione dell’elemento in questione coinvolga un certo numero di paesi e avvenga nell’arco di un determinato periodo di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d’importazione.

Paragrafo 1, lettera c)

1. I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c) possono comprendere tra l’altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di riproduzione. Tuttavia, in occasione della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d’importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.

2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, se questi pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l’esportazione nel paese d’importazione delle merci importate.

Paragrafo 3

In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 1. A titolo illustrativo di quanto precede: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d’importazione di un litro di un determinato prodotto, importato al kg e trasformato in soluzione dopo l’importazione. Se il corrispettivo si basa in parte sulle merci importate e in parte su altri fattori che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente; oppure, nel caso in cui l’importo del corrispettivo non possa essere distinto da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore) sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l’importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può apportare un’aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

Nota relativa all’articolo 9

Ai fini dell’articolo 9, il «momento dell’importazione» può essere quello della dichiarazione in dogana.

Nota relativa all’articolo 11

1. L’articolo 11 conferisce all’importatore un diritto di appello nei confronti di una determinazione del valore effettuata dall’amministrazione doganale a proposito delle merci da valutare. Dapprima si potrà ricorrere ad un’autorità superiore dell’amministrazione doganale, ma l’importatore avrà il diritto, in ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari.

2. «Non soggetto a penalità» significa che l’importatore non sarà passibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di aver deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati non saranno considerati un’ammenda.

3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell’articolo 11 impedirà ad un membro di esigere che i dazi doganali stabiliti siano integralmente pagati prima dell’interposizione dell’appello.

Nota relativa all’articolo 15

Paragrafo 4

Ai fini dell’articolo 15, il termine «persone» si applica, se del caso, ad una persona giuridica.

Paragrafo 4, lettera e)

Ai fini del presente accordo, si ritiene che una persona controlli un’altra, ove la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.

gianni gargano

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