Manovra “Salva-Italia”: arriva l’IMU

A partire dal 2012 scompare l’ICI e al suo posto è stata istituita la nuova Imposta Municipale (IMU).

L’oggetto dell’imposta coincide totalmente con quello della vecchia ICI: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

La novità sta nella tassazione dell’abitazione principale e nel calcolo della base imponibile in virtù della rivalutazione dei coefficienti di moltiplicazione delle rendite catastali (per le abitazioni si passa da 100 a 160).

L’aliquota di base è sensibilmente lievitata: si è passato dallo 0,4% dell’ICI allo 0,76% dell’IMU.

L’aliquota base può essere modificata dai Comuni in più o in meno fino allo 0,3%. Per cui l’aliquota IMU può variare dallo 0,46% all’1,06%. La scelta dell’aliquota dipenderà molto dal fatto che l’IMU incorpora anche l’imposta erariale che i Comuni dovranno “girare” allo Stato.

Il nuovo tributo accorpa anche l’IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Con l’introduzione dell’IMU torna ad essere tassata l’abitazione principale.

Ai fini IMU per abitazione principale si intende: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Per fruire delle agevolazioni per l’abitazione principale è, dunque, necessario che il possessore dell’abitazione oltre ad avere ivi la residenza anagrafica vi dimori abitualmente.

L’agevolazione IMU per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.

La norma stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

L’aliquota IMU per l’abitazione principale e per le sue pertinenze è dello 0,4% che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali.

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

La detrazione è maggiorata di ulteriori 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione. Tale detrazione, al netto di quella base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.

I Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

BASE IMPONIBILE

Sia per l’abitazione principale sia per gli altri fabbricati la base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti catastali:

–                 160 per i fabbricati di categoria catastale A (ad esclusione della categoria A/10) e di categoria C/2, C/6 e C/7;

–                 140 per i fabbricati di categoria catastale B e di categoria C/3, C/4 e C/5;

–                   80 per i fabbricati di categoria catastale D/5;

–                   80 per i fabbricati di categoria catastale A/10;

–                   60 per i fabbricati di categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5);

–                   55 per i fabbricati di categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, infine, la base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente catastale 130.

Gianni Gargano

Vincenzo Guastella

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *