I servizi resi dagli Agenti Raccomandatari Marittimi

A ) I servizi  tipici

L’attività dell’agente raccomandatario marittimo è definita dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, come “l’assistenza al comandante e/o armatore nei confronti delle autorità locali o dei terzi”.

Tale attività può consistere in servizi cd “tipici”,  tra i quali certamente quelli ricompresi nei numeri 5) e 6) dell’articolo 9 del decreto Iva, che sono elencati, tra l’altro negli statuti delle Federazioni e Associazioni di categoria. Essi perdono la loro originaria natura per diventare “servizi degli agenti raccomandatari marittimi” e, se rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, rientrano nell’ipotesi di non imponibilità di cui all’art. 9 – 1° comma – punto n. 6 del DPR 633/72.

Più in dettaglio le situazioni che si possono verificare ,in ordine a tali servizi tipici, sono le seguenti:

1)    il servizio viene reso direttamente dall’agente raccomandatario marittimo.

In tal caso si tratta di servizi  rientranti nella previsione dell’art. 7-ter della Legge IVA, per cui se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, ovvero a privati, dovranno essere fatturate come non imponibili  ex art. 9 – comma 1° n. 6 del DPR 633/72, viceversa se rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia, sono considerate fuori campo di applicazione dell’imposta, per mancanza del requisito di territorialità, ai sensi dell’art. 7-ter della Legge IVA;

2)    Il servizio viene reso da un terzo fornitore all’agente e da questi rivenduto all’armatore. In questo caso l’agente marittimo agisce come mandatario senza rappresentanza e dovrà contabilizzare, negli acquisti la fattura ricevuta dal fornitore che sarà assoggetta all’imposta secondo il regime del servizio ricevuto (imponibile, non imponibile o esente) e rifatturare il servizio all’armatore come servizio di agenzia marittima, secondo le modalità esposte al punto precedente;

3)    Il servizio viene reso dal fornitore direttamente all’armatore. In questo caso, l’agente agisce in nome e per conto dell’armatore (mandato con rappresentanza) ed i documenti emessi dal fornitore saranno intestati direttamente all’armatore, in tal caso l’agente rifatturerà la prestazione senza addebito dell’imposta (ex art. 15 DPR 633/72) in quanto si tratta di somme anticipate in nome e per conto del cliente.

B) I SERVIZI ATIPICI 

Oltre alle citate prestazioni gli agenti marittimi possono svolgere, per conto dei propri clienti, anche prestazioni cd “atipiche”, cioè non rientranti nella specifica attività dell’agenzia marittima.

Tali servizi sono imponibili o meno a seconda del regime loro proprio, non divenendo prestazioni dell’agente raccomandatario marittimo e conservano, ai fini IVA la stessa natura di quelli ricevuti dall’agente dai propri fornitori e pertanto dovranno essere  assoggettate all’imposta nello stesso modo.

Infatti, con riferimento al comma 3 dell’articolo 3 della Legge IVA che considera prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante (armatore) e mandatario (agente marittimo) quelle ricevute dai mandatari senza rappresentanza, il Ministero ha precisato che questa norma realizza la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti IVA, ai rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una “fictio iuris” che omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario, quelli da lui resi al mandante. “L’omologazione riguarda anche la natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante, che non possono essere ricondotte, ai fini IVA, ad una semplice attività di sostituzione personale nello svolgimento di attività giuridica, ma rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante”. (si vedano al riguardo le RR.MM. 6/E del 11/02/1998; 146/E del 27/09/1999; 170/E del 27/12/1999; 250/E del 30/07/2002; 261/E del 02/08/2002; 145/E del 15/05/2002; 10/E del 28/01/2005).

In particolare, nell’ipotesi di prestazioni non rientranti nell’attività tipica degli agenti raccomandatari marittimi, trattandosi di prestazioni che seguono la disciplina IVA loro propria, anche nel caso in cui il servizio sia acquistato da un terzo fornitore, bisognerà, innanzitutto, stabilire se il servizio rientra, o meno, nel campo di applicazione dell’imposta, alla luce delle nuove norme in tema di territorialità dell’IVA.

In linea generale (art. 7 ter DPR 633/72) sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto tutte le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, ovvero a privati consumatori mentre, sono fuori del campo di applicazione dell’imposta i servizi resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia (UE o extra UE non ha importanza).

A questa regola generale vi sono alcune eccezioni   quelle che più rilevano per il caso in esame sono previste dall’art. 7 quater del decreto IVA.

Esso stabilisce, in deroga alla regola generale di cui all’art. 7 ter, che si considerano effettuati in Italia, in ogni caso e a chiunque venduti (soggetti passivi in italia, privati e soggetti passivi CEE e EXTRACEE):

  1. le prestazioni alberghiere, se l’albergo è situato nel territorio dello Stato;
  2. le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  3. le prestazioni di ristorazione e catering, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.

Per cui, tali prestazioni, a meno che non siano considerate attività tipiche dell’Agente marittimo, se ricorrono le condizioni anzidette, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta anche se resi ad Armatori non Italiani (cioè soggetti passivi non stabiliti in Italia).

In particolare, in tutti e tre i casi l’agente marittimo riceverà fattura dal fornitore del servizio (albergo, tassista o ristorante) con addebito dell’imposta e rifatturerà tali prestazioni all’armatore con addebito dell’imposta.

Ovviamente, nel caso in cui il trasporto di passeggeri sia effettuato nell’ambito dello stesso comune, ovvero anche tra comuni diversi, purché distanti tra loro non oltre 50 chilometri, effettuate mediante veicoli da piazza (taxi) o altri analoghi mezzi di trasporto su acqua, sia la fattura ricevuta dall’agente che quella emessa nei confronti dell’armatore saranno senza addebito dell’imposta, in quanto tale prestazione è esente ai sensi dell’art. 10 – comma 1 punto 14 del DPR 633/72.

Viceversa nel caso in cui la prestazione sia resa direttamente dal fornitore all’armatore, il documento sia intestato direttamente all’armatore e l’agente riaddebiterà tali somme senza applicazione dell’imposta in quanto si tratta di somme anticipate in nome e per conto dei clienti escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72

gianni gargano

Francesco pagnozzi

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