Lo spedizioniere doganale non è un pubblico ufficiale
Si sostiene sempre più spesso che lo spedizioniere doganale, libero professionista, rappresentando il proprietario delle merci, non solo nel momento iniziale della presentazione della dichiarazione doganale, ma anche nelle fasi successive, fino al momento in cui la dichiarazione diviene “bolletta”, atto pubblico, nell’esercizio delle sue funzioni è, egli stesso, un pubblico ufficiale.
Con gravi ricadute sul livello di responsabilità a suo carico.
Sebbene si concordi con la considerazione che allo spedizioniere, in quanto libero professionista, è richiesta la diligenza qualificata, propria dei professionisti, e non quella del buon padre di famiglia, tuttavia non basta questa considerazione, né quella che la bolletta doganale è un atto pubblico, per fargli assumere la veste e le responsabilità del pubblico ufficiale.
Tale veste l’assumono, invece e certamente, i funzionari delle dogane, nell’esercizio delle funzioni ad essi demandate.
Egli, pertanto, dovrà valutare la documentazione ricevuta con la professionalità di cui dispone e dovrà presentarla in dogana attestando la conformità dei documentati presentati a corredo della dichiarazione proprio con quelli ricevuti e valutati.
Il codice penale in vigore, che agli articoli 357-58 distingue tra pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio.
L’articolo 357 definisce pubblici ufficiali i titolari di una funzione pubblica amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
E’ tale il pubblico funzionario, delegato ed autorizzato a svolgere una pubblica funzione amministrativa
L’articolo 358 definisce, invece, gli incaricati di un pubblico servizio.
Ed è in questa categoria che sono da ascriversi i professionisti che abbiano superato l’”esame di stato”, che li abilita a svolgere un pubblico servizio, inteso come attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima.
Ed è perciò il funzionario di dogana, pubblico ufficiale, che rende atto pubblico (bolletta) la dichiarazione presentata dallo spedizioniere.
E lo fa nei tempi ed alle condizioni indicate all’articolo 9 del D.Lgs. 374/90.
In ordine alla responsabilità solidale dello spedizioniere derivante dall’obbligo di presentare documentazione autentica, si rappresenta:
a) innanzitutto, che lo spedizioniere doganale non può attestare l’autenticità dei documenti ricevuti dal suo cliente, essendogli preclusa ogni attività d’indagine, ma deve riconoscerla come autentica sulla base della sua esperienza professionale e come tale presentarla in dogana, dovendo, in caso contrario, rifiutare il mandato.
b) che la Suprema Corte con la sentenza n. 3623 del 11/01/2006 ha affermato “ l’art. 201.3 del Reg. CEE 2913/92 (codice doganale comunitario)….esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere italiano, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana;…”
c) che neppure l’asseverazione può conferire allo spedizioniere la veste di pubblico ufficiale .“Per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui qual le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l’asseverazione comprende anche l’attestazione che l’operazione doganale richiesta e’ regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.” (comma 5 dell’art. 2 della Legge 213/2000)
d) che lo spedizioniere doganale ha l’obbligo di esercitare il suo ufficio (art. 3 della legge n. 1612 del 1960) e che il controllo che egli deve eseguire riguarda esclusivamente la corrispondenza tra la sua dichiarazione e la situazione obiettiva della merce risultante dalla documentazione a lui fornita e che se minacciato, al fine di esercitare in maniera non conforme il suo ufficio è tutelato anche da norme criminali particolari (es. resistenza ex art. 337 c.p.) Sebbene non possa negarsi la posizione ormai pubblicistica dello spedizioniere doganale, a suo carico non potrà che configurarsi un concorso con il reato di falsità ideologica solo qualora sia consapevole che la dichiarazione documentale non è conforme alla quella reale Sarà Il privato che ha fornito dichiarazioni false allo spedizioniere inconsapevole, a rispondere del reato di falsità ideologica in atto pubblico (tale essendo la bolletta doganale);
.Lo spedizioniere doganale, iscritto nell’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960 n. 1612, e che ha sottoscritto la dichiarazione doganale in regime di rappresentanza diretta è tenuto, per giurisprudenza consolidata, a controllare solo la corrispondenza tra la dichiarazione fatta alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dal suo mandante, a meno che dalla mera lettura della sola documentazione emergano manifeste incongruenze. L’art. 201.3[1] del CDC esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana presentando documentazione vera ed autentica.
L’obbligo di fornire documentazione autentica, va interpretato nel senso che il dovere di fornire genuine informazioni all’autorità doganale non va confuso con una sorta di vincolo per uno specifico accertamento della bontà della informazione acquisita: l’obbligo di fornire documenti genuini si deve necessariamente intendere nel senso che è un preciso dovere del professionista produrre gli stessi documenti che sono stati a lui prodotti, i quali, a seguito di un loro esame, appaiono essere corretti, agendo lo spedizioniere doganale, né più, né meno, di come si comporterebbe un notaio.
Tale principio è fatto proprio da alcune recenti pronunzie del Supremo Collegio.
Tra le tante, Cass. V, 20.2.2006 n. 3623 Min. Finanze – Dell’Orco: “…. Né la responsabilità dello spedizioniere può trovare fondamento nel rischio professionale, per avere egli fatto affidamento sulla bontà della dichiarazione rilasciata dall’importatore ed aver omesso di accertarne la veridicità, in quanto il controllo che egli può effettuare riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’imprenditore, e non si estende quindi alla verifica dell’esistenza di un “plafond” disponibile, che presupporrebbe un’ispezione della contabilità della ditta importatrice
Sempre in ordine alla responsabilità dello spedizioniere si segnala la sentenza della Commissione Tributaria di I Grado di Trento, Sez. 1^ n. 15/1/10, pronunciata il 07/12/2009, ove è affermato:
“Ma la responsabilità del ….. va esclusa anche volendo prescindere da questa carenza motivazionale, perché la responsabilità fiscale dello spedizioniere innocente (in quanto pacificamente estraneo al reato) in solido con l’importatore penalmente condannato, si traduce sempre, comunque la si voglia girare, in una ipotesi di responsabilità oggettiva, ritenuta inammissibile sia dalla giurisprudenza che dalla normativa comunitaria, anche perché il reato dell’importatore interrompe il nesso causale di responsabilità dell’operatore doganale.
Responsabilità oggettiva che non può essere giustificata, o fatta rivivere, nemmeno dalla procedura di domiciliazione e dall’istituto della rappresentanza indiretta, che la Dogana di ………a ha preso applicare.”
Nella citata sentenza è stata esclusa la responsabilità anche del rappresentante indiretto, cioè del soggetto che agisce a nome proprio ma per conto altrui, quindi a maggior ragione deve essere esclusa la responsabilità dello scrivente che, si ripete, ha agito in regime di rappresentanza diretta, cioè in nome e per conto dell’importatore.
In ordine, poi, al dovere di diligenza è opportuno richiamare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Sez. 12^ n. 246/12/08, pronunciata l’11/07/2008 , ove è affermato:
“A prescindere dalla natura formalistica o meno della mancata prestazione della cauzione non si può fare a meno di rilevare che se il contribuente è obbligato a prestare la cauzione l’Ufficio è altrettanto obbligato ad esigerla positivamente, dovendo l’Ufficio mettersi sempre nelle condizioni di tutelare gli interessi dell’Amministrazione nazionale ed europea non delegando all’iniziativa del contribuente la possibilità o meno di prestare la cauzione e/o indurre quest’ultimo a non prestarla in mancanza di richiesta esplicita.
L’Ufficio, invece, avrebbe dovuto intervenire immediatamente e pretendere dall’operatore il rispetto delle norme. Ne consegue che l’Ufficio ha la medesima responsabilità del contribuente condividendola con esso per cui, se deve essere censurato il comportamento del contribuente per essersi sottratto ad un incombente legittimamente previsto e dovuto, a maggior ragione emerge che la responsabilità di omissione dell’A.F. che tale incombente non ha imposto come invece avrebbe dovuto.”
Dalla lettura dell’esposta sentenza risulta confermato che lo spedizioniere doganale non dispone né dei poteri, né dei mezzi per effettuare i controlli posti, per incarico istituzionale, a carico della Dogana.
Non compete allo spedizioniere la figura del pubblico ufficiale che compete, invece, ai funzionari doganali posti a salvaguardia di un interesse pubblico.
gianni gargano
vincenzo guastella
[1] Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.
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