Il nuovo limite a 2.499,99 Euro non tocca le norme doganali

Come già anticipato in un precedente articolo su questo blog, il D.L. 138/2011 ha introdotto il nuovo limite per il trasferimento del denaro contante, fissandolo ad Euro 2.499,99.

La riduzione della soglia oltre la quale scatta l’obbligo di tracciabilità non ha modificato le norme di cui al D.Lgs.195/2008 in tema di controllo sul denaro contante da parte dell’Agenzia delle Dogane.

In particolare (si veda la nota prot. n. 69089/RU del 23/12/2008) in caso di trasporto personale di contante superiore ad Euro 10.000,00 è necessario presentare agli Uffici doganali di competenza il modello di dichiarazione previsto appunto dal D.Lgs. 195/2008.

Un caso particolare, infine, può riguardare le Agenzie marittime che, in nome e per conto dell’armatore, devono costituire o reintegrare la cassa nave necessaria al comandante della stessa per il fabbisogno suo e dell’equipaggio.

Anche in questo caso vale la regola che, se il trasferimento in contanti al comandante della nave è superiore a 10.000,00 Euro è necessario presentare il modello di dichiarazione previsto dal D.Lgs. 195/2008.

gianni gargano

vincenzo guastella

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