i depositi iva, non gli evasori!
La lettera cc-ter del 2° comma dell’art. 7 del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 160, ha apportato importanti modifiche all’istituto del Deposito IVA, del quale ha anche precisato alcuni aspetti che ne riguardano il funzionamento.
Le novità derivano dall’atto di indirizzo approvato dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 31 maggio 2011,
Eccone il testo:
cc-ter) all’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni»; 1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»; 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»; 3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»; 4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate»;
Certamente c’è da osservare:
- Qual è il motivo cher ha indotto a specificare che anche i depositi “E” sono anche depositi Iva? Perché “prima” non credo che ce ne potessero essere, altrimenti perché affannarsi in tutte le sedi a sostenere che il deposito Iva doveva essere, necessariamente, un luogo fisico? Se ce ne fossero stati io ci vedo una disparità di trattamento: A mio avviso i titolari di quei depositi avrebbero, comunque, dovuto individuare un luogo, uno spazio, da destinare a deposito Iva;
- Quando può consegnare la merce il depositario? Quando gli consegnano l’autofattura o la fattura integrata, o quando gli danno anche i dati riguardanti la liquidazione dell’Iva? E poi di quale Iva? Perché i tempi di uscita dal deposito, non coincidono con quelli degli adempimenti Iva;
- Perché la verifica della corretta gestione dell’iva da parte di chi estrae la merce dal deposito la deve fare il depositario? Che c’entra lui? Chi è? Chi gli dà la veste per ritenere corretti gli adempimenti fiscali di altri?
- I depositi Iva sono una cosa e quelli doganali un’altra! Lo afferma anche l’Agenzia delle Entrate! Altrimenti si mischiano le carte a danno di chi non ha evaso!
- Quando il dazio è stato correttamente corrisposto e l’iva correttamente assolta, non c’è evasione!
Mi auguro che venga colpito chi ha evaso dazio e iva! Me lo auguro con tutto il cuore.
Così come mi auguro che gli altri, gli onesti, quelli che hanno creduto ciecamente che si stavano comportando secondo legge, siano salvati.
C’è il principio dell’affidamento del contribuente di buona fede!
Cassazione anche quella eh!
La manovra non potrebbe tenerne conto?
Gianni gargano

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