La certezza del diritto
Il decreto sviluppo – n.70/2011 – a ben vedere ha modificato radicalmente l’istituto del deposito Iva.
E siccome ancora non c’è alcuna interpretazione ufficiale, uno si arrovella il cervello per cercare di capire!
Per esempio:
– Ora i titolari del deposito di tipo E possono utilizzare quel deposito come deposito Iva, sebbene per il deposito di tipo E non sia necessario individuare i luoghi di stoccaggio. Allora per quei depositi non vale più quanto sostenuto, in mille note e risoluzioni, che il deposito Iva deve essere un luogo fisico, nel quale introdurre i beni, senza che fosse necessario scaricarli dagli automezzi e senza che fosse previsto un tempo minimo di sosta, restando, in queste ipotesi, garantite le funzioni di stoccaggio e di custodia? Insomma, per questi depositari privilegiati la consegna dei beni può avvenire dovunque? Ma questo non è il tanto temuto deposito virtuale?
– E, prima, i titolari di deposito E sono stati autorizzati a gestire quel deposito come deposito Iva? Lo dobbiamo sapere! O dovevano identificare un locale o uno spazio da adibire, ad esempio a deposito doganale di tipo C prima, e a deposito Iva dopo, ovvero chiedere, per quel locale o per quello spazio, una autorizzazione all’Agenzia delle Entrate? Altrimenti ci sarebbe stata una disparità di trattamento.
E poi, scusate, una domanda facile facile: Le istruzioni date fin’ora sono ancora valide?
Grazie!
Gianni gargano
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