Il titolare del deposito Iva e la rappresentanza fiscale

Per quanto riguarda il quesito se un gestore di deposito Iva possa, o meno, assumere la rappresentanza fiscale leggera di soggetti esteri ai fini del compimento delle operazioni d’immissione in libera pratica di beni destinati a deposito Iva, di cui al comma 4, lettera b) dell’articolo 50 bis del D.L. 331/93) la Centrale Agenzia delle Dogane ha  interpellato, sul punto, l’Avvocatura Generale dello Stato che ha riconosciuto che

“l’art. 50 bis – comma 7 del D.L. 331/93 ha introdotto una rappresentanza leggera in quanto dispone che <<nei limiti di cui all’art. 44 comma 3 secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiamo già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma i gestori dei depositi IVA possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residente da essi rappresentati.>>

L’art. 44 comma 3 secondo periodo stabilisce che << se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata agli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46 nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, di cui all’art. 50, comma 6.(rappresentanza fiscale “leggera”)

 

 

 

Il gestore del deposito Iva, può, quindi, compiere tutte le operazioni indicate al comma 4 dell’art. 50 bis del D.L. 331/93, tra le quali, appunto, l’immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, prevista alla lettera b) del citato comma 4., alla sola condizione che resti rappresentante fiscale leggero, tenuto a limitati obblighi formali, in considerazione che gli è precluso di compiere operazioni con addebito d’imposta.

Gli obblighi limitati di cui è cenno sono indicati, appunto, nell’articolo 44, terzo comma, secondo periodo del D.L. 331/93, e sono: quelli di fatturazione e compilazione dei modelli intrastat, qualora effettui operazioni intracomunitarie,

Dello stesso tono anche la nota della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane n. 134764/RU dell8/11/2010 .

1° Caso – Rappresentante fiscale di soggetto comunitario

Il dichiarante in dogana di cui all’art. 64 – lett. b) del CDC

Qualora il rappresentato sia un soggetto comunitario, dichiarante in dogana, a norma dell’articolo 64 del, lettera b) del CDC, dovrà essere considerato quest’ultimo che dovrà essere indicato alla casella 8 del DAU – “Destinatario”(importatore)

Egli, però, dovrà farsi rappresentare ai fini IVA in Italia per effetto della territorialità dell’imposta (articoli 1 e 7 del Decreto Iva). Il rappresentante fiscale andrà indicato, anch’esso, in quanto tale, alla casella 8 del DAU – Destinatario[1]

IL riquadro 8 del DAU sarà così compilato:

8 Destinatario                                 N. xxxxxxxxxxxxSocietà Alfa spa – Italiana- quale rappresentante fiscale del soggetto comunitario Beta di Francia – vat n. yyyyyyyyyyy

 

Ove.

  1. Il destinatario-importatore è il  soggetto comunitario, identificato in Francia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto con il numero yyyyyyyyyyyy il quale, per poter compiere operazioni doganali in Italia vi ha dovuto nominare un proprio rappresentante fiscale, al fine di corrispondere al principio della territorialità dell’imposta sancito agli artt. 1 e 7 del D.P.R. 633/72. A tal fine ha nominato la Società Alfa Spa, che ha utilizzato il numero speciale di partita Iva, attribuitole, a tal fine dal competente Ufficio Iva, senza, per questo, acquisire essa stessa la veste di “destinatario”;
  2. nessun altra connesssione tra la dichiarazione doganale e il rappresentante fiscale leggero.

Dimostrato che Alfa Spa ha legittimamente assunto la rappresentanza fiscale in nome e per conto del soggetto comunitario BETA, è a quest’ultimo (direttamente, ovvero per il tramite del rappresentante fiscale, quale nuncius del rappresentato) che vanno notificati eventuali atti

2. Caso del rappresentante fiscale di soggetto “terzo”

Diversa è invece l’ipotesi di rappresentanza fiscale di un soggetto non comunitario (terzo), in questo caso sarà il rappresentante fiscale ad assumere la veste di “dichiarante” restando insoddisfatta la condizione posta all’articolo 64 del CDC che il dichiarante “deve essere stabilito nella Comunità”.

Il rappresentante fiscale di un soggetto “terzo”, risponderà direttamente per il dazio, per l’Iva e per qualsiasi altro tributo dovuto in dogana.

Ferma restando, quindi, la sua facoltà di conferire ad un terzo soggetto la rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali, egli sarà comunque responsabile per il pagamento dei tributi dovuti in dogana: i) direttamente, se la rappresentanza sarà conferita ad uno spedizioniere doganale, libero professionista (rappresentanza diretta), ii) ovvero,in solido con il rappresentante indiretto, a norma dell’art. 201, terzo paragrafo del CDC, se conferita ad un soggetto diverso dallo spedizioniere doganale libero professionista.

Gianni gargano


[1] La rappresentanza in dogana

L’articolo 5 del CDC attiene alla rappresentanza in dogana, conferita dal proprietario delle merci ad un diverso soggetto allo scopo di farsi rappresentare per l’espletamento degli atti e delle formalità previsti dalla legge doganale (tale soggetto va indicato alle caselle 14 e 54 del DAU ove deve indicare se agisce in regime di rappresentanza diretta, ovvero in regime di rappresentanza indiretta).

La rappresentanza doganale che è cosa del tutto diversa dalla rappresentanza fiscale ai fini Iva, può essere:

diretta, se conferita ad uno spedizioniere doganale, libero professionista, che agisca in nome e per conto del proprietario delle merci.

indiretta, che può essere conferita a chiunque, il quale agirà a suo nome, sebbene per conto del proprietario della merce, assumendo, così, la veste di “dichiarante” in dogana (ai sensi dell’art. 4 punto 18 del CDC), responsabile in solido con il proprietario delle merci per i tributi dovuti in dogana.

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