La circolare 9/D – procedure semplificate

Il Regolamento CE 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 ha apportato al Regolamento CE 2454/93 (Regolamento di applicazione del Codice Doganale Comunitario) alcune modifiche con le quali vengono armonizzati i criteri e le condizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata  e/o di domiciliazione, rispettivamente previste dall’art. 76, paragrafo 1, lettere b) e c) del Codice Doganale Comunitario.

Con la Determinazione prot. 158326/RU del 14.12.2010 del Direttore Generale della Agenzia delle Dogane, sono state impartite le disposizioni di applicazione della nuova normativa, integrate con la circolare n. 9/D del 11.3.2011 che, in attuazione del Regolamento CE 1192/2008, sono stati definiti i criteri e le procedure a cui viene subordinata la concessione delle suddette agevolazione.

L’ Agenzia ha anche disposto, in applicazione dell’art. 2 del Reg. CE 1192/2008,  un adeguamento delle autorizzazioni già concesse per le quali dovrà essere presentata, entro il 20 aprile del corrente anno (termine prorogato con Direttoriale prot. 30939/RU), una nuova istanza di concessione corredata della documentazione necessaria per comprovare l’esistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa.

Le autorizzazioni in corso manterranno piena validità sino al 31 dicembre 2011 e decadranno nel caso di mancata presentazione della nuova istanza nei termini previsti o saranno rinnovate entro tale data a seguito della presentazione della predetta istanza.

L’art. 2 della Direttoriale sopra richiamata dispone che i soggetti richiedenti le procedure semplificate sopra richiamate devono soddisfare, oltre  ai requisiti previsti dagli artt. 253 e seguenti del DAC relative alle medesime procedure ed ai regimi specifici richiesti, anche ai seguenti requisiti:

–         abitualità nel compimento delle operazioni doganali; comprovata osservanza degli obblighi doganali risultante, tra l’altro, dalla assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza.             In proposito è stato precisato che si intende per infrazione grave l’aver commesso un delitto per il quale sia intervenuta una condanna anche a titolo non definitivo, previsto dalla normativa doganale, fiscale o di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o uno dei delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII e VIII , capo II del libro secondo del Codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione contro l’ordine pubblico, contro la fede pubblica e contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio), le violazioni previste dagli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 16.3.1942 n. 267 (bancarotta o bancarotta fraudolenta), nonché una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione prevista dall’art. 295 bis del DPR 23.1.1973 n. 43 o l’aver definitivo in via agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs 18.12.1997 n. 472.                                          Si intende invece per infrazioni reiterate l’aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale e di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle Dogane che, per la loro natura o entità compromettono il rapporto di fiducia con l’autorità doganale.  Al riguardo, il riferimento ad una infrazione di cui all’art. 295 Bis del  TULD sembra oggettivamente eccessivo se non valutata alla specifica situazione ed alla entità della violazione stessa.

–         Osservanza delle condizioni previste dalla Legge 575 del 31.5.1965 e successive modifiche concernente le “Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso”

–         Comprovata s  solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla presentazione dell’istanza;

–         Esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti;

–          Esistenza di scritture e di procedure adeguate che consentano all’Organo di rilascio dell’autorizzazione di effettuare controlli doganali appropriati ed identificare gli eventuali soggetti rappresentati nonché di verificare nel corso del tempo la permanenza dei requisiti necessari per il conseguimento dell’autorizzazione.

Per i soggetti titolari di Certificato AEO dogane o full è richiesto unicamente che sia dimostrata l’esistenza di un efficace sistema di scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti.

Alle stesse condizioni è subordinato il rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito per le quali viene anche richiesto che:

–         il soggetto richiedente disponga di una garanzia globale o di dispensa alla medesima

–         il soggetto richiedente sia stabilito nella Comunità

–         l’Ufficio doganale possa assicurare la vigilanza ed il controllo del regime senza impiego di risorse sproporzionato rispetto alle necessità del soggetto beneficiario.

E’ evidente dunque che sono previste per le procedure semplificate e di domiciliazione le medesime condizioni a cui è subordinato il rilascio del certificato AEO e che l’accertamento di tali condizioni implica una procedura di audit delle dogane simile a quella necessaria per accertare lo status di operatore autorizzato.
Sarebbe dunque consigliabile che gli operatori che beneficiano, o intendano beneficiare di tali procedure presentino contemporanea istanza per  il riconoscimento delle status di operatore autorizzato , AEO/Dogane o AEO Full –  realizzando quindi, anche i benefici ulteriori che tale certificazione comporta in forza della loro accertata affidabilità.

La Direttoriale sopra richiamata ha anche definito la modulistica da utilizzare per la richiesta di autorizzazione e per il rilascio delle autorizzazioni medesime.

Nulla è stato precisato in ordine alla documentazione da allegare alle istanze in caso di richiesta di conferma salva la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante di non essere imputato o di non aver riportato condanne per un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane  o per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, VII, VIII, capo II, del libro secondo del codice penale, nonché di non aver subito l’irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa  prevista per le violazioni di cui all’arte. 295 TULD 43/73  o l’aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell’articolo 16, comma 3 D. Lavo 472/1997.

Va precisato tuttavia che, a norma di quanto espressamente disposto dall’art. 18 della Legge 7.8.1990 n. 241, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l’istruttoria del procedimento devono essere acquisiti d’Ufficio se in possesso dell’Amministrazione procedente o da altre Amministrazioni e che sono parimenti accertati d’Ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

La richiamata circolare n. 9/D del 11/3/2011 prescrive, inoltre che  “ Per consentire alle autorità doganali la valutazione dell’istanza, il richiedente formulerà nel modello di domanda, precisamente alla casella 15 del modello complementare, utilizzato per il regime richiesto, dell’allegato 67 la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29.11.2000, n. 445, dichiara di essere nel pieno esercizio dei propri diritti e di non essere in stato di fallimento né di essere sottoposto a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa e di non effettuare nell’ambito della suddetta autorizzazione operazioni concernenti le merci escluse previste dall’art. 3, comma 2, della DD e operazioni oggetto di vincoli e restrizioni previste dalla normativa vigente, nonché di deroga previste nei regolamenti CE relativia misure restrittive nei confronti di taluni Paesi terzi”

La Direttoriale sopra richiamata ha anche definito gli organi competenti per la valutazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni precisando che:

–         le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione ed alla procedura di dichiarazione semplificata  ed alle procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito sono rilasciate dall’Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale o per i Centri di Assistenza doganale (CAD) dalla Direzione Regionale, interregionale o provinciale competente in relazione al luogo ove il richiedente tiene la sua contabilità principale.

–         Le istanze non sono accettate se presentante su modelli non conformi a quelli allegati alla richiamata direttoriale o se, al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente sia stato condannato, anche a titolo non definitivo,  per un reato grave connesso alla sua attività economica oppure è oggetto di una procedura fallimentare.

–         Le autorizzazioni non sono concesse se viene accertata la mancanza dei requisiti sopra dettagliatamente elencati.

La circolare 9/D sopra richiamata ha ribadito che le autorizzazione alla procedura di domiciliazione può essere concessa esclusivamente ai soggetti proprietari delle merci o a coloro che operano quali rappresentanti diretti  assumendo dunque la qualifica di dichiaranti.

Tuttavia il regolamento CE 1192/2008 del 17.11.2008 con il quale sono state apportate le modifiche al regolamento CE 2454/93 in relazione alle procedure semplificate,  sia al punto 6 dei considerando che con la modifica apportata all’art. 253 del DAC (aggiunta del comma 4) ha espressamente previsto che “qualunque persona può chiedere che sia rilasciata una autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante”.

Lo stesso modello di domanda di autorizzazione alla procedura di domiciliazione prevede che venga specificato se le dichiarazioni verranno presentate in nome e per conto proprio, in rappresentanza indiretta ovvero in rappresentanza diretta.

Risulta quindi evidente l’esigenza di un approfondimento della materia al fine di evitare che gli operatori nazionali che agiscono quali rappresentanti diretti vengano di fatto discriminati rispetto agli analoghi operatori di altri paesi comunitari.

Le autorizzazioni possono essere sospese in caso di inosservanza di una delle condizioni o dei criteri previsti per il loro rilascio (e ripristinate in caso di ripristino delle condizioni) o nel caso in cui il titolare abbia commesso un atto passibile di procedimento penale o connesso ad una delle violazioni delle norme doganali fiscali o di altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane ( e ripristinata al termine del procedimento penale) ovvero su richiesta del titolare dell’autorizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione o di violazioni gravi o ripetute  sanzionate penalmente o amministrativamente in via definitiva, ovvero a richiesta dell’interessato o in caso di mancato utilizzo per oltre un anno le autorizzazioni possono essere definitivamente revocate.

Per quanto attiene alla procedura semplificata della dichiarazione incompleta, non è prevista la reiterazione delle istanze per quelle in vigore.

Le nuove istanze devono essere presentate sul modello allegato alla direttoriale sopra richiamata all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo ove vengono presentate le merci al quale è attribuita la competenza dell’autorizzazione.

Va precisato che, qualora l’interessato non sia in possesso di un documento necessario per l’ammissione al regime o alla destinazione doganale richiesta, l’interessato può ricorrere alla procedura della dichiarazione incompleta solo nel caso in cui egli provi che tale documento esiste ed è valido mentre tale procedura è sempre consentita ai soggetti titolari della autorizzazione che non dispongano, all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, di un documento non indispensabile per dare alle merci la destinazione richiesta  (come, ad esempio, un certificato di origine preferenziale).

I soggetti titolari della autorizzazione alla dichiarazione incompleta, siano essi dichiaranti o rappresentanti in dogana, possono ricorrere a tale procedura ogni qual volta se ne presenti la necessità limitandosi a richiamare gli estremi dell’autorizzazione sulle dichiarazioni doganali.

L’art. 11 della Direttoriale sopra citata stabilisce inoltre che le merci oggetto della dichiarazione incompleta possono essere presentate anche nei luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.

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