NESSUNA GARANZIA IN CASO DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI DOGANALI ISCRITTI A RUOLO

E’ stato segnalato che, contrariamente alle disposizioni vigenti, alcune dogane si inseriscono nella fase istruttoria della procedura di rateizzazione delle cartelle di pagamento invitando gli agenti della riscossione a richiedere la prestazione di idonea garanzia a tutela del puntuale pagamento delle rate dei tributi che costituiscono risorse proprie della Comunità Europea.

In proposito, per quanto attiene la procedura di rateizzazione delle cartelle di pagamento,  l’obbligo di prestare garanzia , già previsto dall’art. 19 del DPR 602/73 , è stato recentemente soppresso dall’art. 83, punto 23, del D.l.  25.6.2008 N. 112 convertito nella Legge 6.8.2008 n. 133 .

Tale previsione è stata esplicitamente estesa anche ai dazi doganali  che costituiscono risorse proprie della Comunità Europea.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 2009/102351 del 12/7/2010, su esplicita richiesta del Direttore Generale della Agenzia delle Dogane, ha approvato le nuove istruzioni per gli agenti della riscossione eliminando, anche per i dazi doganali, l’obbligo di prestare garanzia in caso di rateizzazione.

Il provvedimento direttoriale trae la sua motivazione dal fatto che l’istruttoria delle istanze di rateizzazione,  operata dagli agenti della riscossione,  equivale a quella effettuata dalle Dogane sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti,  al fine dell’esonero  dalla prestazione della garanzia  da concedere a  coloro che si trovano in situazioni di obiettiva difficoltà.

Ed infatti per ottenere la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo ed indicati nella cartella di pagamento il contribuente deve dimostrare la situazione di temporanea difficoltà societaria  presentando ad Equitalia la documentazione di rito, e precisamente :

Ø  bilancio dell’esercizio precedente

Ø   la situazione contabile e patrimoniale , a data non anteriore a due mesi dalla presentazione dell’istanza

Ø  calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice alfa relativo alla situazione contabile

Ø  comunicazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa alla predetta data sottoscritta da un revisore ufficiale dei conti.

L’istruttoria compiuta dalla stessa Equitalia tende a verificare i presupposti per l’accoglimento dell’istanza ed accertare quindi i requisiti previsti  per ottenere la rateizzazione richiesta e di emettere il relativo provvedimento concessivo.

gianni gargano

luigi nottola

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