La legge di stabilità ha aumentato le sanzioni ridotte

La Legge 220/2010 (c.d. Legge di stabilità) ha aumentato la misura delle sanzioni ridotte che devono essere corrisposte dal contribuente per effettuare il ravvedimento operoso o aderire agli istituti deflativi del contenzioso.

1. Ravvedimento operoso

Per regolarizzare eventuali violazioni mediante il ravvedimento operoso, il contribuente deve corrispondere una sanzione ridotta ad:

  • un decimo (prima un dodicesimo) del minimo, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi, se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni dalla data della sua commissione;
  • un ottavo (prima un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene:

– entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

– ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica;

  • un decimo (prima un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Le nuove misure delle sanzioni ridotte sul ravvedimento operoso si applicano relativamente alle violazioni commesse dall’1.2.2011.

Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011, pertanto, rimangono applicabili le precedenti sanzioni ridotte, anche se il ravvedimento viene posto in essere dopo tale data.

2. Aumento degli interessi legali

Il ravvedimento operoso del tardivo/omesso versamento di tributi comporta anche la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale.

Al riguardo, si segnala che, a decorrere dall’1.1.2011, il tasso di interesse legale è stato aumentato all’1,5%, rispetto all’1% vigente fino al 31.12.2010.

3. Adesione ai processi verbali di constatazione

Entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC) redatto al termine di una verifica fiscale, il contribuente può aderire ai contenuti del verbale stesso (l’adesione deve però essere integrale).

In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte ad un sesto del minimo edittale (prima ad un ottavo del minimo edittale).

La nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.

4. Adesione agli inviti al contraddittorio

Prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente un invito al contraddittorio, finalizzato all’eventuale accertamento con adesione.

Il contribuente può aderire al contenuto dell’invito a comparire, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un sesto (prima un ottavo) del minimo edittale.

La nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.

5. Accertamento con adesione

Nel momento in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire, può presentare istanza di accertamento con adesione.

L’accertamento con adesione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) del minimo edittale.

La nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.

6 Acquiescenza

Alternativamente, ove possibile, alla presentazione dell’istanza di adesione, il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento può prestare integrale acquiescenza allo stesso.

L’acquiescenza comporta una riduzione delle sanzioni, variabile a seconda della tipologia di procedimento che ha preceduto l’emissione dell’avviso di accertamento. In particolare:

  • se l’accertamento è stato preceduto da un processo verbale definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a un terzo (prima un quarto) delle sanzioni irrogate;
  • se l’accertamento non è stato preceduto da tali atti, la riduzione è pari ad un sesto (prima un ottavo) delle sanzioni irrogate.

Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.

7. Definizione agevolata delle sanzioni

Quando il contribuente riceve un atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni, può definire le sole sanzioni.

La definizione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) di quelle irrogate.

Le nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.

8. Conciliazione giudiziale

Ove il contribuente proponga ricorso in Commissione tributaria avverso qualunque provvedimento emesso dagli uffici finanziari, può, previo accordo con l’ufficio, definire la vertenza.

La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni al 40% (prima ad un terzo) di quelle irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa.

Le nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento ai ricorsi notificati alla controparte dall’1.2.2011.

9. Definizione degli avvisi bonari

Si segnala che la Legge 220/2010 non ha modificato l’entità delle sanzioni ridotte dovute in conseguenza della definizione dei c.d. “avvisi bonari”.

Pertanto, tale riduzione rimane ferma a:

  • un terzo, in caso di avvisi bonari relativi alla liquidazione automatica delle dichiarazioni;
  • due terzi, in caso di avvisi bonari relativi al controllo formale delle dichiarazioni

gianni gargano

vincenzo guastella

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