La sentenza Halifax non c’entra niente!

La Corte di Giustizia Europea con sentenza resa nella causa C-255/02 del 21/02/2006 (Halifax ed altri) ha fissato i seguenti principi da ritenersi determinanti ai fini di stabilire se il differimento della corresponsione dell’Iva al momento della liquidazione periodica, rappresenti o meno un vantaggio fiscale non consentito:

images In ambito Iva, perché possa parlarsi di un comportamento abusivo, le operazioni controverse devono – nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della VI Direttiva e della legislazione nazionale   –  procurare un vantaggio fiscale la cui concessione deve risultare  contraria all’obiettivo perseguito dalle citate norme comunitarie e nazionali (punto 74 della sentenza). Il comportamento abusivo deve risultare da un insieme di elementi oggettivi idonei a ritenere  le  operazioni controverse poste in essere essenzialmente per  l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Come ha precisato l’Avvocato Generale al paragrafo 89 delle conclusioni, il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali (punto 75);

il sistema delle detrazioni della VI Direttiva intende sollevare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano, in linea di principio, di per se soggette all’IVA (punto 78 della sentenza).

    Fermo restando il diritto del soggetto di scegliere tra l’immissione in libera pratica con destinazione al deposito IVA e l’importazione definitiva, in ogni caso egli è motivato non da un vantaggio fiscale che consisterebbe nel non assolvimento dell’imposta (ovvero nell’assolvimento di una minore imposta), ma semplicemente nel rinvio della sua, per così dire,  corresponsione al momento della liquidazione periodica, ove si compone la posizione debitoria o creditoria con l’Erario;

    «….i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell’art. 22, n. 8, della Sesta Direttiva per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine. Essi non possono quindi essere utilizzati in modo tale da mettere in discussione la neutralità dell’IVA, che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa comunitaria in materia» (sent. cit. punto 92).

    Non vi è pertanto alcun dubbio che le operazioni di immissioni in libera pratica di beni destinati all’introduzione in deposito Iva sono, innanzitutto, frutto di una libera e legittima scelta dell’imprenditore che non consegue alcun vantaggio fiscale, ma solo il differimento del pagamento dell’imposta al momento della liquidazione periodica relativa al periodo in cui la merce viene venduta.

    Come per gli acquisti comunitari.

    Come per l’importazione di rottami.

    Come previsto, come modo obbligatorio di assolvimento dell’imposta, sia dal decreto Iva che dal comma 6 dell’articolo 50 bis, qualora la merce venga estratta dal deposito per la destinazione dell’immissione in consumo.

    Gianni gargano

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