E’ stata ripescata la Sopropè
La famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa il 18/12/2008 (procedimento C-349/07) si era vista tagliare le gambe da un’altra sentenza, questa volta della Corte di Cassazione, che ne aveva limitata la sua validità temporale, per non creare eccessivo danno economico alle casse dell’Erario.
La Sopropè aveva riconosciuto il diritto naturale alla difesa del contribuente il quale, pena l’invalidità degli atti emessi in suo dispregio, doveva essere informato dell’avvio di un procedimento a suo carico con facoltà di controdedurre.
Il riconoscimento a questo fondamentale diritto è stato fissato definitivamente anche nel nuovo Codice Doganale Comunitario.
La Cassazione (sentenza n. 8481 del 12/11/2009) aveva limitato la validità della Sopropè dalla data della sua emissione. E cioè a decorrere dal 18/12/2008.
La forzatura della validità retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che aveva a che fare con i diritti fondamentali dell’uomo che sono all’origine di qualunque fonte normativa, era giustificata con la considerazione che l’applicazione del principio ai processi in corso avrebbe comportato una generale caducazione di qualunque decisione doganale sfavorevole all’importatore, con pesantissime ricadute su una fondamentale risorsa del bilancio comunitario.
Tutto ciò appariva alla prevalente dottrina una distorsione della validità temporale delle giurisdizioni.
La stessa Cassazione vi ha posto rimedio con la recente sentenza n. 14105 del 11/06/2010 della sezione tributaria civile, che ha ammesso la validità ex tunc della invalidità degli atti amministrativi in qualunque data emessi, in violazione del diritto alla difesa con le modalità indicati nella Sopropè.
gianni gargano
vincenzo guastella
Lascia un commento