Il senso di impotenza

A – Ma il comma 5 bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008, che considera introduzione, ad ogni effetto, le prestazioni di servizi effettuate sui beni consegnati al depositario, è norma retroattiva!

B – Bah, forse si, forse no ………. in ogni caso il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di introduzione in deposito. Pertanto i beni devono, prima materialmente entrare nel deposito IVA e poi possono, uscire dal deposito e raggiungere gli spazi limitrofi, ove possono, poi, essere eseguite le prestazioni di servizi.

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A – Ma allora che innoverebbe il comma 5 bis? Visto che il comma 4, lett. h) dell’art. 50 bis, questa possibilità l’ha sempre prevista? E poi la merce quante volte verrebbe introdotta nel deposito IVA? Una prima volta entrando fisicamente nel deposito e una seconda volta allorquando su di essa vengono eseguite le prestazioni di servizi negli spazi limitrofi, come prevede il comma 5 bis (le prestazioni di servizi costituiscono, ad ogni effetto, introduzione). E allora la merce deve essere presa in carico due volte sul registro del Deposito IVA? Boh!

A -Ma il deposito IVA non è regolato dagli artt. 98 – 110 del Codice Doganale Comunitario, che riguardano il regime doganale del deposito doganale. E dai a parlare del deposito doganale privato, dell’autorizzazione, che può ricevere solo merci terze. E dai a parlare della contabilità di magazzino. E dai a sottolineare che l’IVA è un’imposta armonizzata in sede Comunitaria. E dai a far notare che il deposito IVA è un deposito non doganale perché così stabilisce la direttiva 7/95/CE. E dai a dire che la VI direttiva di base, all’articolo 157, consente agli Stati membri di esentare dall’IVA le importazioni di beni destinati proprio a depositi non doganali. E dai a dire, a scrivere, a pittare sui muri, che questa norma è stata recepita, in Italia, come si sa, con l’art. 50 bis e in altri paesi dell’Unione Europea nello stesso modo o in modi diversi, ma che comunque l’hanno recepita. E dai a dimostrare che il reverse charge non è evasione d’imposta, ma al contrario suo assolvimento, previsto per gli acquisti intracomunitari, per l’importazione dei rottami, dall’art. 17, comma 2 del decreto IVA, riconosciuto, a ragione, valido da tutte le Cassazioni, da tutte le Sentenze della Corte di Giustizia Europea, da tutte le circolare e risoluzioni dell’Amministrazione. E vai ad esibire e ad allegare e a produrre. E vai a dimostrare, a dimostrare, a dimostrare, a provare inconfutabilmente………

B – Si però……….

A – Ma la Cassazione ……….. e, ma le sentenze della Suprema Corte non hanno tutte la stessa validità e la stessa funzione?????

B – Si però …………. in ogni caso ……….. l’operazione potrebbe essere ritenuta elusiva e la Comunità potrebbe aprire una procedura d’infrazione per l’Italia ……………

A – Ma allora per tutti gli Stati che hanno recepito l’istituto ????????

B – MMMMMhhhhhhh………

gianni gargano

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