Difformità non contestate
Nel corso dell’accertamento doganale possono emergere o meno difformità rispetto alla dichiarazione.
Se non emerge alcuna difformità, l’ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali confermando l’ammontare degli stessi indicato dal dichiarante.
Nel caso, invece, in cui emerga una difformità, vi potrà essere o meno una contestazione da parte del dichiarante.
Se non vi è contestazione da parte del dichiarante, l’ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali rettificando l’ammontare degli stessi.
La Circolare dell’Agenzia delle Dogane alla circolare n.41/D del 17/06/2002, Sub. 1 – punto a), pagina 5, ha precisato che, in base al secondo comma dell’articolo 9 del D. Lgs. 08/11/1990, n. 374, la data dell’annotazione costituisce la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo e che, conseguentemente da quel momento decorre, per l’operatore economico interessato, il termine di 60 giorni per proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria.
La rettifica operata dal funzionario doganale dovrà, pertanto, essere adeguatamente motivata, ancorché in modo sintetico, e contenere le indicazioni previste dall’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n.546 – Disposizioni sul processo Tributario – e cioè, l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la proposizione del ricorso ed indicate all’articolo 20 del D. Lgs. 546/92.
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