La legge è uguale per tutti
La Corte di Giustizia Europea, nella causa C-46/07, avente ad oggetto
“ Inadempimento di uno Stato – Art. 141 CE – Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile – nozione di “retribuzione” – regime Pensionistico dei dipendenti pubblici”, ha ritenuto che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 141 CE, in forza del quale non vi può essere discriminazione tra uomini e donne in ordine all’età in cui matura il diritto a percepire la pensione di vecchiaia.
Ed il governo ha prontamente provveduto all’equiparazione richiesta in quanto, ha dichiarato, di non potersi discostare da quanto stabilito con una sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Il principio, affermato a livello istituzionale tanto prestigioso, deve, per ciò stesso, avere rilevanza generale
Valere, cioè, sempre e per tutti.
E così la sentenza Sopropè, che attiene alla possibilità di difesa del contribuente.
Principio riaffermato nel nuovo Codice Doganale Comunitario,
O quelle in merito al divieto di duplicazione di riscossione dell’Iva.
O in merito al valore da attribuire al reverse charge:
Insomma anche in materia doganale deve valere il principio esposto e, ancora di più, quella della certezza del diritto.
A questo è deputata anche l’Amministrazione che, tra gli altri, ha il compito di chiarire le questioni più complesse.
Quelle di più difficile o, quantomeno, controversa interpretazione.
La considerazione vale innanzitutto a scoraggiare i contribuenti che ci sguazzano, ma soprattutto ad evitare che contribuenti corretti ne restino colpiti.
Con la conseguenza che chi ha commesso scientemente una “irregolarità” mette tutto nel prezzo (nel senso che sa quello che gli può capitare), mentre il contribuente corretto può anche somatizzare il fatto per lui ingiusto, ed arrivare perfino ad ammalarsi, se non a morire.
In special modo quando la contestazione riveste natura penale.
La persona per bene ci può morire.
Con certe cose non si scherza!
A mio giudizio dovrebbero essere eliminati i premi- risultato.
L’Amministrazione deve essere asettica.
Non deve dover per forza ed ad ogni costo raggiungere gli obiettivi.
Deve combattere l’evasione, questo si!
Ma in modo asettico e organizzato.
Senza ossessioni di risultato da raggiungere ad ogni costo.
I premi sono in denaro, e a mio giudizio non va bene! E poi quando calcolarli? Al momento della verbalizzazione o a quello dell’eventuale riscossione?
O entrambe le volte?
Scusate ma questo fatto proprio non è chiaro.
Su questo blog la domanda è stata posta numerose volte e, sempre, inutilmente.
E invece, io ritengo che la trasparenza esiga una risposta.
Per carità, non a me! Agli italiani!
Il discorso e le considerazioni fatte prendono spunto dalla .sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C 334/08, che si può leggere cliccando sul seguente link
In questo caso i funzionari verbalizzanti hanno preso anche il premio?
La sentenza ,respingendo ogni eccezione, ha così deciso:
76 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre constatare che, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione Compartimentale delle Dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4dicembre 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 8 della decisione 2000/597 e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento
n. 1150/2000.
Sulle spese
77 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica italiana e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare tale Stato membro alle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, del medesimo regolamento, la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione Compartimentale delle Dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4 dicembre 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
gianni gargano
Lascia un commento