Le vendite a bordo di navi crociera

Pubblico un quesito che mi è stato posto e la relativa risposta, nella speranza che possa intreressare un pò tutti gli operatori del settore.

QUESITO

Come si tassano, ai fini Iva, le vendite effettuate a bordo di navi crociere, battenti bandiera CEE o EXTRACEE, quando l’itinerario, che inizia e termina in Italia, prevede solo l’attracco in porti comunitari?

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RISPOSTA

1      Articolo 7,  comma 1, lettera d):

“per “parte del trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità”, s’intende la parte del trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “ luogo di partenza di un trasporto passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto:

2

Articolo 7 bis , comma 2

Le cessioni di beni a bordo di una nave di un aereo o di un treno nel corso della parte del trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato;

3      Articolo 7 quater, comma 1, lettera d)

In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;

4          Articolo 17 comma 3

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35 ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del DPR 10 novembre 1997, n. 441.

4      I duty free  in ambito intracomunitario sono stati aboliti dal 1° luglio 1999 (ex art. 128 tuld)

5      Ai sensi adell’articoilo 52, secondo comma, del D.L. 331/93 prevede la non imponibilità  ai sensi dell’art 8 del  DPR 633/72 delle cessioni di beni effettuate negli spacci o negozi funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili , entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico del viaggiatori tra la Comunità ed i Paesi Terzi; se il valore globale dei beni supera l’importo fissato dalle norme comunitarie, sull’eccedenza è dovuta l’imposta; nel calcolo del valore non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi (sigarette e liquori e….).

Nelle crociere, pertanto nel cui itinerario siano previsti solo porti comunitari  con inizio e fine in un porto italiano, la bandiera è da prendere in considerazione nel senso che se il negozio di bordo è già soggetto passivo in Italia, emetterà scontrino o ricevuta fiscale con addebito d’imposta, in caso contrario, dovrà provvedere ad identificarsi direttamente, se comunitario, ovvero, se terzo o comunitario,  a nominare in Italia un proprio rappresentante fiscale, allo scopo di assolvere agli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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