L’Agenzia delle Entrate sulla nautica da diporto

3. La compravendita con soggetti residenti fuori dallo Stato

Se nella compravendita intervengono soggetti appartenenti a Stati diversi (comunitari o extracomunitari), come si è appena detto, operano norme specifiche.
Dal 1° gennaio 1993, nell’ambito del processo di integrazione tra Paesi appartenenti alla Comunità europea e di armonizzazione delle relative disposizioni fiscali, sono radicalmente variati i concetti di importazione ed esportazione, che antecedentemente riguardavano l’ingresso e l’uscita di qualsiasi bene nel e dal territorio soggetto alla sovranità dello Stato.
Da quella data, in linea generale, è definita:

  • importazione l’introduzione nel territorio dello Stato di beni che siano originari di Paesi o territori non compresi nella UE e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Stato membro della Comunità (36)
  • esportazione l’uscita, mediante trasporto o spedizione, di beni fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Accanto a queste due categorie ne sono state introdotte altre per definire le transazioni in ambito UE, quando e se compiute da operatori economici soggetti di imposta. Così si definisce, in via generale:

  • acquisto intracomunitario l’acquisto a titolo oneroso di beni trasferiti da un Paese all’altro della UE tra soggetti individuati ai fini IVA;
  • cessione intracomunitaria la cessione a titolo oneroso di beni trasferiti da un Paese all’altro della UE tra soggetti individuati ai fini IVA;

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Altra conseguenza è che anche le operazioni nei confronti di privati (non soggetti di imposta) in ambito UE – in precedenza qualificate importazioni o esportazioni – hanno mutato natura: dal 1993 tali operazioni sono soggette all’imposta nel Paese di origine (come una qualunque transazione interna a quello stesso Paese).
In sostanza, poiché importazione ed esportazione sono in primis categorie doganali, l’abolizione delle dogane all’interno dei Paesi membri della UE ne ha limitato la valenza ai trasferimenti di beni da e verso il territorio della Comunità inteso come uno Stato unico.

3.1 Conseguenze agli effetti dell’iva

3.2 Unità da diporto nuove e usate ai fini dell’iva intracomunitaria

3.2.1 Unità da diporto nuove
3.2.2 Unità da diporto usate

3.1 Conseguenze agli effetti dell’iva
Per quanto concerne specificamente il settore nautico ai fini dell’IVA:

  • l’importazione di unità da diporto, nonché di beni costituenti loro dotazioni e provviste (37) è soggetta all’IVA italiana da versare direttamente presso la Dogana di ingresso in base al documento doganale, atteso che la legge dichiara applicabile l’imposta sulle importazioni da chiunque effettuate;
  • l’importazione di imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali, nonché i beni costituenti loro dotazioni e provviste è operazione non imponibile per espressa disposizione di legge (38).

Le esportazioni non rilevano ai fini di queste brevi note giacché se ad esportare è un privato (il diportista) manca uno dei presupposti – quello soggettivo – per la applicazione dell’IVA; se, invece, ad esportare è un operatore commerciale, la transazione non è imponibile per previsione generale di legge (39).
Come detto, invece, se le operazioni sono compiute da soggetti appartenenti a due diversi Stati membri della Comunità (40) si applica il cosiddetto regime dell’IVA intracomunitaria, in vigore appunto dal 1° gennaio 1993. In base a tale normativa, le operazioni di compravendita tra soggetti di imposta (operatori commerciali) con spostamento fisico dei beni da uno Stato all’altro, non dando luogo a procedure doganali di importazione o di esportazione, sono assoggettate all’imposta nello Stato membro di destinazione, da intendersi come quello dell’acquirente.
Ne consegue che se la compravendita avviene tra cedente soggetto di imposta e acquirente privato l’IVA è assolta nel Paese membro di origine, da intendersi come quello del venditore. Al contrario, secondo i principi generali, se la compravendita avviene tra privati l’IVA non deve essere assolta (ne mancano i presupposti).

3.2 Unità da diporto nuove e usate ai fini dell’iva intracomunitaria

3.2.1 Unità da diporto nuove
Per ciò che concerne i mezzi di trasporto (e quindi anche il settore nautico), la applicazione del citato regime intracomunitario è regolata in parte in maniera specifica.
Infatti ai mezzi di trasporto (la legge considera tali le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri (41), gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 CC o potenza superiore a 7,2 KV, destinati al trasporto di persone o cose (42)) la regola intracomunitaria si applica anche se la compravendita si realizza tra soggetti entrambi privati, purché gli stessi siano da considerare nuovi.
In particolare, le unità da diporto nelle transazioni tra Paesi membri della Comunità Europea sono nuove se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • navigazione fino a 100 ore;
  • cessione entro il termine di tre mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o altri provvedimenti equivalenti.

In caso contrario, le unità da diporto si considerano usate.
Il privato residente in Italia, che intende acquistare un mezzo destinato alla navigazione da diporto nuovo presso un soggetto – operatore economico o privato – residente in uno dei Paesi membri della UE con trasferimento fisico dello stesso sul territorio nazionale, realizza un acquisto intracomunitario, con obbligo di assolvimento dell’IVA italiana con l’aliquota normale del 20%.
Pertanto dovrà procedere al versamento dell’imposta mediante il modello di pagamento F 24, utilizzando il codice tributo 6099.
La prova dell’assolvimento dell’IVA è necessaria per poter procedere all’immatricolazione del mezzo, all’iscrizione nei pubblici registri o per ottenere l’emanazione di provvedimenti equivalenti da parte degli uffici competenti, ai quali è da consegnare copia del versamento, unitamente a copia della fattura di acquisto (o di documento equipollente) sul quale l’Ufficio delle Entrate dovrà aver apposto il visto di conformità all’originale.
Dato che la normativa, ai fini della applicazione del regime dell’IVA intracomunitaria, definisce mezzi di trasporto le unità da diporto di lunghezza superiore a 7,5 metri, ne consegue che per quelle di lunghezza inferiore valgono le generali norme intracomunitarie sopra esposte.
Pertanto, l’unità da diporto nuova inferiore ai 7,5 metri (43):

  • se ceduta da un operatore economico ad un privato, è soggetta all’imposta nel Paese del cedente e all’acquirente non incombono gli obblighi suddetti;
  • se ceduta da privato a privato, non è assoggettata ad IVA (né ad equivalente imposta straniera);
  • se ceduta da un operatore ad altro operatore economico, rientra nel regime intracomunitario ordinario (assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente);

Riassumiamo quanto detto nella seguente tabella:

CEDENTE ACQUIRENTE MEZZO IVA
Operatore extra UE Privato italiano Tutti Sì, in Italia con bolletta doganale
Privato italiano Operatore extra UE
Privato extra UE
Tutti No
Operatore extra UE Operatore italiano Tutti Sì, con bolletta doganale
Privato extra UE Privato italiano Tutti No
Operatore UE Privato italiano Nuovo entro 7,5 metri Sì, nel paese del cedente
Operatore UE Privato italiano Nuovo oltre 7,5 metri Sì, in Italia (mediante versamento F 24)
Operatore UE Operatore italiano Nuovo entro 7,5 metri Sì, in Italia (mediante doppia annotazione del documento di acquisto in contabilità)
Operatore UE Operatore italiano Nuovo oltre 7,5 metri Sì, in Italia (mediante doppia annotazione del documento di acquisto in contabilità)
Privato UE Operatore italiano Nuovo entro 7,5 metri No
Privato UE Operatore italiano Nuovo oltre 7,5 metri Sì, in Italia (mediante doppia annotazione del documento di acquisto in contabilità)

3.2.2 Unità da diporto usate
A prescindere dalle dimensioni, qualora l’unità da diporto sia da considerarsi usata perché non ricorre nessuna delle due condizioni elencate al punto 3.3.1, l’acquirente nazionale privato pagherà:

  • l’imposta del Paese del cedente (in quanto non si tratta di operazione intracomunitaria) se la cessione è effettuata da soggetto che agisce nell’esercizio di impresa;
  • nessuna imposta sul valore aggiunto se il cedente è a sua volta un privato (per mancanza dei presupposti necessari).

La cessione di imbarcazioni e unità da diporto, esclusi i natanti, se effettuata con scrittura privata, va registrata in termine fisso ed assoggettata a imposta di registro (44).
Per espressa esclusione della norma, le unità destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare non rientrano nella particolare deroga di cui si è detto; pertanto, per esse valgono i normali requisiti previsti per le operazioni intracomunitarie (45). La cessione e l’acquisto di detti beni soggiacciono pertanto al principio della tassazione a destino soltanto qualora sussistano i tre presupposti necessari (transazioni a titolo oneroso; entrambi i soggetti – cedente ed acquirente – identificati a fini IVA nei rispettivi paesi membri UE; trasferimento fisico dei beni da un Paese ad un altro (46)).
Per quanto riguarda l’usato, e cioè per i mezzi utilizzati per più di 100 ore e per oltre tre mesi, il discorso può essere riassunto dalla seguente tabella:

CEDENTE ACQUIRENTE MEZZO IVA
Operatore UE Privato italiano Usato Sì, nel paese del cedente
Operatore UE Operatore italiano Usato Sì, in Italia (mediante doppia annotazione della fattura di acquisto in contabilità )
Privato UE Privato italiano Usato No
Privato UE Operatore italiano Usato No

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