La pratica attuazione della 11/D non è semplice
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la nota RU 59961 del 30 Aprile scorso, che riproduce, sostanzialmente, le disposizioni dettate con circolare n. 11/D del precedente 28 Aprile che, invece, non è stata ancora pubblicata su quel sito.
Le nuove disposizioni pare stiano creando grosse difficoltà agli operatori, tant’è che qualche dogana periferica ne ha , in parte, corretto il tiro.
Sarebbe auspicabile, come ripetutamente sostenuto su questo blog ed in ogni altra occasione, che le disposizioni fossero univoche e centralizzate.
Che l’Amministrazione dettasse, in questa, come in ogni altra occasione, disposizioni certe e meditate.
Gianni gargano
Direzione Centrale Accertamenti e Controlli Ufficio metodologia e controllo degli scambi 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116 – e-mail: dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it PROT. N. 59961/RU DEL 30 APRILE 2010
NOTA INFORMATIVA
CONTROLLO A POSTERIORI DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR1/EUR-MED E A.TR. E RELATIVA PROCEDURA DI RILASCIO
Premessa
Con Circolare n. 11/D del 28 aprile 2010 sono state diramate istruzioni a tutti gli Uffici delle Dogane, volte a richiamare il corretto percorso procedurale per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR1/ EUR1/EUR-MED e A.TR. e l’esigenza che gli stessi Uffici procedano a sensibilizzare gli operatori economici e i loro rappresentanti in dogana, affinché, in sede di richiesta dei predetti certificati di circolazione, siano scrupolosamente indicati e dichiarati gli esatti e veritieri dati e condizioni delle merci delle quali si chiede venga attestata l’origine ai fini della concessione delle preferenze daziarie nel Paese terzo accordista, ovvero lo status ai fini della libera pratica nel contesto dell’Unione doganale CE – Turchia.
Si riportano di seguito le parti della predetta circolare di particolare interesse degli operatori:
[…]
« COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI DOMANDA E DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
Sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale:
1. la sottoscrizione di entrambi i modelli (domanda e formulario) deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza;
2. la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta;
3. il formulario di domanda per il rilascio dell’EUR 1deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi);
4. a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc. ), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente.
PRESENTAZIONE DEI FORMULARI DI DOMANDA E DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
Alla luce di quanto considerato in premessa, nel rispetto delle norme specifiche […] nonché del “Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” emanato dal Direttore dell’Agenzia il 16 dicembre 2008, nonché tenendo anche conto della circostanza che non sempre l’Ufficio di esportazione è territorialmente competente rispetto alla sede dell’esportatore, al fine di assicurare ogni opportuna attività istruttoria da parte degli Uffici delle Dogane/S.O.T. competenti al rilascio dei certificati in qualità di Uffici di esportazione, si dispone che la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, avvenga entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale.
L’Ufficio doganale interessato verificherà la corretta compilazione della domanda e del certificato e la congruità delle informazioni rese e dei certificati giustificativi a corredo, non mancando, ove ritenuto necessario, di richiedere qualsiasi ulteriore prova o di procedere a tutte le altre verifiche giudicate opportune per comprovare il carattere delle merci, ai fini dell’origine o dell’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica.
Tale attività istruttoria potrà essere calibrata in funzione delle peculiarità e dell’eventuale “sensibilità” dei locali flussi in esportazione, secondo la conoscenza territoriale della platea degli operatori economici e delle relative caratteristiche nonché dei loro rappresentanti in dogana1.
1 Si richiama quanto contenuto, con riferimento all’art. 17, nelle Note Esplicative agli Accordi Europei e Paneuromediterranei: “Uno spedizioniere doganale può fungere da rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci … purché sia in grado di dimostrare il carattere originario delle merci”.
Gli elementi conoscitivi utili a modulare l’attività istruttoria secondo le effettive realtà locali possono essere, a titolo esemplificativo:
la frequenza operativa;
il tipo di attività svolta (se di carattere produttivo o commerciale);
il tipo di prodotto;
il tipo di marchio prevalente (se nazionale o estero);
una pregressa attività di verifica su operazioni di esportazione del tutto analoghe;
lo status dell’esportatore (es: AEO, esportatore abituale, ecc..).
Nei casi in cui, a fronte della predetta attività conoscitiva territoriale ed istruttoria, siano individuabili situazioni i cui elementi soggettivi ed oggettivi siano tali da poter ipotizzare, per fattispecie operative future analoghe e ricorrenti, procedimenti istruttori più celeri, a discrezione dell’Ufficio doganale competente il termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda di rilascio potrà essere ridotto nel più breve termine che consenta comunque all’Ufficio di espletare le necessarie attività istruttorie, volte all’accertamento dei requisiti sostanziali per l’emissione del richiesto certificato. »
[…]

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