La riscossione dell’IVA in pendenza di giudizio

Al fine di uniformare le modalità di riscossione dei tributi oggetto di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ed in particolare allo scopo di rendere omogenea la disciplina della riscossione dell’IVA a quella prevista per le imposte sui redditi, il legislatore:

–                     con l’art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 ha abrogato, tra l’altro, il secondo comma dell’art. 60 del DPR 633/72 (Legge IVA) che disciplinava la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto derivante da avvisi di accertamento oggetto di ricorso presso le Commissioni Tributarie;

–                     con l’art. 4 del D.Lgs. 193/2001 ha stabilito che le disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito contenute nell’art. 15, comma 1, del DPR 602/73, sono applicabili anche all’Imposta sul Valore Aggiunto. L’art. 15 richiamato stabilisce che: “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”.

Risultano, perciò, applicabili agli atti di accertamento in materia di IVA oggetto di ricorso presso le Commissioni Tributarie:

–                     l’art. 15 del D.P.R. 602/73 il quale stabilisce: “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati;

–                     l’art. 68 del D.Lgs. 546/92 che recita: “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni,  il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

  • per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
  • …. omissis…”.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, l’Imposta sul Valore Aggiunto, scaturente da atti di accertamento non ancora definitivi, può essere iscritta a ruolo:

–          per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati per gli atti di accertamento che sono ancora oggetto di giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali (art. 15, comma 1 – DPR 602/73)

–          per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso (art. 68 – D.Lgs. 546/92).

Tale principio è confermato dalla circolare esplicativa n. 98/E del 23/04/1996 del Ministero delle Finanze che, in commento all’articolo in questione, chiarisce: “ ……… la norma in esame ha reso inoperanti tutte le disposizioni ad essa non conforme o contrarie concernenti la esazione dei singoli tributi in dipendenza delle decisioni delle Commissioni Tributarie”.

Anche l’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 26/D del 04/04/2002, ha confermato l’applicabilità di tale norma anche ai tributi da essa gestiti, escludendola solo per quei tributi per i quali non è prevista la riscossione frazionata e cioè: dazi doganali, accise sugli oli minerali, nonché sull’alcole e sulle bevande alcoliche ed imposte di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petroli.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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