Ci dite qualcosa, per favore?

Il decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18  reca “ attuazione delle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/CE e 2008/117/ce che modificano la direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’Iva per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.”

Si tratta delle modifiche alla direttiva di base in materia di Iva sui servizi.

Per alcuni dei quali va presentato anche il modello intra servizi.

 

 

 

 

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Il D.M. 22 febbraio 2010, le cui disposizioni si applicano alle operazioni effettuale dal 1° gennaio 2010, ha fissato quali sono i soggetti tenuti alla loro compilazione, quali le periodicità di trasmissione, ed altre pratiche istruzioni.

Tutta la normativa non è però di così semplice comprensione.

Essa, tuttavia, è  operativa da subito:

Dal 1° gennaio 2010.

I dubbi sono tantissimi dei quali solo una parte può essere risolta dagli operatori studiando, interpretando  e adottando modalità di comportamento, specialmente nei casi più dubbi, che sono anche sanzionabili, se male interpretati.

E così, solo per fare un esempio, come si deve leggere il quarto comma dell’articolo 5 del Decreto Ministerialke, che stabilisce che

 “ Gli elenchi  riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente?

Un cortese lettore di questo blog mi ha rivolto la seguente domanda, alla quale non ho potuto dare la risposta che avrei voluto, e cioè completa ed esaustiva.

  Egr. Dott. Gargano, buon giorno.

 

Mi rivolgo a Lei nella speranza che mi possa indicare la strada per ottenere le sotto notate informazioni:

 

come noto il Decreto in oggetto, all’art. 5 (Contenuto degli elenchi – Parte fiscale), punto 4, recita:

 

Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il COMMITTENTE. 

 

Ora, come si fa a stabilire con assoluta certezza quali sono i servizi non assoggettati ad imposta negli altri 26 Paesi della U.E. è davvero difficoltoso, anzi, Le dirò che è già molto difficile far capire ai miei interlocutori U.E. che cosa mi serve ed il perchè dell’insolita richiesta (ad esempio in Germania una multinazionale mi ha detto di si ed un altra mega ditta mi ha detto di no).

 

Nello specifico, ad oggi, dovrei sapere se vengono assoggettati a VAT i sotto notati servizi: 

 

operazioni doganali per import, export, transito,

 

imbarco e sbarco di provviste di bordo,

 

imbarco e sbarco dotazioni di bordo,

 

 

attività attinenti la presentazione dei Manifesti delle Navi,

 

servizi vari eseguiti nei Porti, Autoporti, Aeroporti ecc.,

 

Quanto sopra nei seguenti Paesi:

 

UNGHERIA – SLOVENJA – SLOVACCHIA – OLANDA – BELGIO – GERMANIA – GRECIA.

 

Dalle informazioni assunte rilevo (se il dato è corretto) che alcuni Paesi applicano la VAT ed altri no.

 

RingraziandoLa fin da ora per la fattiva collaborazione, rimango in attesa di cortese commento e La saluto cordialmente.

 

Anch’io La saluto con tutta la stima e con tanta simpatia.

Ma il Ministero si deve dare una scossa!

Deve emanare un provvedimento, una circolare,una  risoluzione, una nota  o che so io! che disciplini operativamente tutta la materia.

Che dia istruzioni agli operatori.

Che sia un  manuale cui fare sicuro affidamento.

O si vuole utilizzare quest’ulteriore nuova norma per interpretazioni “a posteriori” diverse da Agenzia ad Agenzia, da Dogana a dogana e da funzionario a funzionario al solo scopo di raggiungere i risultati?

gianni gargano

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