I servizi relativi alle operazioni doganali

I servizi di cui si discorre qui di seguito sono quelli resi dagli spedizionieri doganali liberi professionisti (doganalisti) iscritti nell’albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dalle case di spedizioni internazionali ed, in genere da tutti gli altri soggetti autorizzati.

Il decreto legislativo che ha recepito le modifiche alla VI  direttiva di base in materia di imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE) riguarda anche le modalità di assoggettamento all’imposta dei servizi in esame che, qualora rientrino nel campo di applicazione dell’imposta, restano ancora disciplinate dall’articolo 9, punto 6) del decreto Iva (D.P.R. 633/72).

Esso,all’articolo 7-ter fissa l’innovativo concetto di territorialità dell’imposta nel domicilio del committente quando questi è soggetto passivo stabilito in Italia.

Per “soggetti passivi” si intendono coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Non sono considerati soggetti passivi stabiliti in Italia né i soggetti comunitari identificatisi ai fini Iva direttamente in Italia, né i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti esteri i quali, invece, restano soggetti passivi esteri ai fini che qui interessano.

 

 

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La nuova norma  considera effettuate nel territorio dello Stato

–         le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (quelle, cioè, rese a soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero)

–         le prestazioni di servizi resi da soggetti passivi italiani a committenti non soggetti passivi (soggetti privati)

 

L’ articolo 7 – ter recita:

  1. 1.      Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a)     Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b)    Quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

2       ……………………..omissis………………………………………………..

 

Le nuove regole non hanno modificato l’articolo 9 del decreto Iva – “servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali” – con la conseguenza che, qualora il servizio sia territorialmente rilevante, resta immutato il regime di non imponibilità previsto al punto 4) per” i servizi relativi alle operazioni doganali.”

 

Per cui:

 

1        PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

Si emetterà fattura con l’indicazione della non imponibilità di cui all’articolo 9, punto 4) del decreto Iva.

L’operazione concorrerà alla determinazione del plafond.

 

2        PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A PRIVATI

Si emetterà fattura con l’indicazione della non imponibilità di cui all’articolo 9, punto 4) del decreto Iva (l’operazione concorrerà alla determinazione del plafond).

 

3        PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI IN ITALIA (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI)

L’operazione è da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta per mancanza del requisito di territorialità.

La fattura dovrà contenere la seguente indicazione:

operazione fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi sell’articolo 7- ter del D.P.R. 633/72”

Essa non concorrerà alla determinazione del plafond disponibile né alla determinazione del volume d’affari.

 

4        PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A SOGGETTI COMUNITARI IDENTIFICATISI DIRETTAMENTE AI FINI IVA IN ITALIA, OVVERO A RAPPRESENTANTI FISCALI AI FINI IVA IN ITALIA DI SOGGETTI ESTERI

L’operazione è da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta per mancanza del requisito di territorialità.

La fattura dovrà contenere la seguente indicazione:

operazione fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi sell’articolo 7- ter del D.P.R. 633/72”

Essa non concorrerà alla determinazione del plafond disponibile né alla determinazione del volume d’affari.

Il caso è frequente in quanto per porre in essere operazioni doganali in Italia, i soggetti esteri devono essere identificati ai fini Iva in Italia e, pertanto, i relativi servizi saranno da assoggettare ad imposta se rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, e fuori del campo d’applicazione dell’imposta se resi a rappresentanti fiscali di soggetti esteri o a soggetti comunitari identificatisi direttamente.

E’ perciò di fondamentale importanza che il prestatore del servizio (doganalista, casa di spedizioni, o altro soggetto comunque autorizzato) acquisisca la prova che il proprio cliente abbia la qualità di “soggetto passivo in Italia”.

 

gianni gargano 

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