I servizi resi dagli agenti raccomandatari marittimi

L’attività dell’agente raccomandatario marittimo è definita dalla Legge 04/04/1977 n. 135 come “l’assistenza al comandante e/o armatore nei confronti delle autorità locali o dei terzi”.

Il decreto legislativo che recepisce le modifiche alla VI  direttiva di base in materia di imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE) riguarda anche le modalità di assoggettamento all’imposta dell’attività degli agenti marittimi, che restano disciplinate dall’articolo 9, punto 6) del decreto Iva (D.P.R. 633/72).

Il decreto legislativo ha modificato il concetto di territorialità dell’imposta per quanto attiene le prestazioni di servizi.

In particolare è stato inserito l’articolo 7-ter nel D.P.R. 633/72, in base al quale si  considerano effettuate nel territorio dello Stato:

–          le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (quelle, cioè, rese a soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero.Viceversa non si considerano stabiliti in Italia i soggetti comunitari che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto Iva o i soggetti esteri (comunitari o meno) che abbiano nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia.

–          le prestazioni di servizi resi a soggetti esteri non soggetti passivi d’imposta.

Il  citato articolo 7 – ter recita:

  1. 1.    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a)   Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b)   Quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

2    ……………………..omissis………………………………………………..

 

Per “soggetti passivi” si intendono coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Non sono considerati soggetti passivi stabiliti in Italia né i soggetti comunitari identificatisi ai fini Iva direttamente in Italia, né i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti esteri i quali, invece, restano soggetti passivi esteri ai fini che qui interessano.

Pertanto per quanto riguarda l’attività degli agenti marittimi raccomandatari sono da assoggettare all’imposta tutti i servizi da essi resi agli armatori stabiliti in Italia e nei confronti dei privati.

Le nuove regole non hanno modificato l’articolo 9 del decreto Iva – “servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali” – con la conseguenza che resta immutato il regime di non imponibilità previsto al punto 6)  per i servizi resi dagli agenti e raccomandatari marittimi.

Per cui:

 

1     PRESTAZIONI – ESEGUITE IN ITALIA – RESE AD ARMATORI SOGGETTI IVA IN ITALIA

L’agente marittimo emetterà fattura con l’indicazione della non imponibilità di cui all’articolo 9, punto 6) del decreto Iva (l’operazione concorrerà alla determinazione del plafond).

 

2     PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE AD ARMATORI NON STABILITI IN ITALIA

L’operazione è da considerare fuori dell’applicazione dell’imposta, per carenza del requisito territoriale in quanto l’art. 7-ter non le considera effettuate in Italia, poichè rese a soggetti passivi stabiliti all’estero.

L’agente emetterà fattura senza l’esposizione dell’imposta perché operazione fuori del campo d’applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto IVA.

 

3     PRESTAZIONI ESEGUITE ALL’ESTERO NEI CONFRONTI DI ARMATORI SOGGETTI D’IMPOSTA IN ITALIA

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, primo comma, lettera a). Essa deve pertanto essere assoggettata ad imposta, pur non perdendo l’oggettiva non imponibilità in quanto l’attività svolta dagli agenti marittimi resta tale ovunque effettuata. Voglio dire che la non imponibilità di cui si tratta non è vincolata ad alcuna condizione se non quella che deve essere resa da un agente marittimo raccomandatario.

L’agente marittimo emetterà fattura con l’indicazione della non imponibilità di cui all’articolo 9, punto 6) del decreto Iva (l’operazione concorrerà alla determinazione del plafond).

 

gianni gargano

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