Il trasporto di passeggeri
Le prestazioni di trasporto (i trasporti) di passeggeri costituiscono una deroga al principio generale di tassazione in capo al committente-acquirente, previsto al 1° comma. lettere a) e b) dell’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dal decreto legislativo in corso di approvazione definitiva in Parlamento.
Essi sono tassati secondo il principio del “luogo di effettuazione della prestazione”
La deroga è prevista all’articolo 7- quater, 1° comma, lettera b) del D.P.R. 633/72 in commento, che si riporta qui di seguito:
ART: 7- quater
- 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..;
b) Le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
A ben vedere il principio di tassazione del trasporto in proporzione della distanza percorsa nel territorio dello Stato era già prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera c) decreto Iva, nel testo vigente fino a tutto il 31 dicembre 2009.
Principio che valeva, però, sia per i trasporti di beni sia per quelli di persone (di passeggeri)
Poiché i trasporti di beni sono ora tassati in base a criteri del tutto diversi, si è reso necessario riaffermare il vecchio principio, solo per i trasporti di passeggeri, per i quali nulla è mutato.
I trasporti effettuati nel territorio dello Stato saranno da assoggettare all’imposta.
Quelli internazionali, eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero, costituiscono, per la tratta nazionale, servizi internazionali, non imponibili ai sensi dell’articolo 9, primo comma, punto 1) del decreto Iva ed operazione fuori del campo di applicazione dell’imposta per la parte estera.
Quelli, infine, eseguiti solo in territorio estero, restano fuori del campo dell’applicazione dell’iva, per mancanza del presupposto della territorialità.
gianni gargano
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