I trasporti resi a privati

La legge comunitaria 2008 (n.88/2009) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva 2008/8/Ce che ha modificato la direttiva di base in materia di Imposta sul Valore aggiunto – n. 2006/112/CE – per quanto riguarda il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Le modifiche sono contenute in uno schema di decreto legislativo, il cui testo potrà ancora essere in parte migliorato.

Non per quanto riguarda i trasporti, le cui nuove disposizioni entreranno in vigore, certamente, il primo gennaio del  prossimo anno

Qui di seguito si faranno, pertanto, alcune osservazioni, utili per gli operatori interessati quali gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi, i vettori ed, in generale, tutti gli operatori della logistica che prestano (vendono), ovvero  acquistano,  servizi di trasporto.

Il Governo, in virtù della delega conferitagli dalla legge comunitaria, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sia il decreto Iva (DPR 633/72), sia la legge sull’Iva comunitaria (legge 427/93).

 

La novità riguardano sia la regola generale , sia le deroghe

Che pertanto vanno premesse.

 

Si anticipa che le novità introdotte sulla modalità di tassazione dei trasporti dovrà necessariamente comportare anche la modifica, ovvero l’abrogazione, dell’articolo 41 del D.L. 331/93 almeno nella parte che disciplina la tassazione delle prestazioni di trasporto intracomunitarie.

 

REGOLA GENERALE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI  DI TRASPORTO RESI  (VENDUTI) DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI  IN ITALIA A COMMITTENTI PRIVATI, NON SOGGETTI PASSIVI

 

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti PRIVATI

 

La  regola generale di tassazione di questi trasporti è indicata all’articolo 7 ter del decreto legislativo in commento, del quale si riporta qui di seguito solo la parte utile alla esposizione successiva:

 

  1. 1.    articolo 7 ter (territorialità – Prestazioni di servizi) 

1.Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

             a) ……………………………………………………………………………………..

            b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni ad essi rese:

            a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

La regola generale è quella di considerare effettuati in Italia tutti trasporti, in qualunque parte del mondo eseguiti, se resi a privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.

 

Cadono, quindi, tutte le differenze tra trasporti nazionali, intracomunitari e extracomunitari.

Con la conseguenza che anche quelli estero su estero, se venduti ad un privato, saranno da assoggettare all’imposta, salvo le deroghe di cui si dirà qui di seguito.

  

DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

 

Sono previste due deroghe alla regola generale della tassazione in ogni caso dei trasporti venduti a privati.

Entrambe indicate all’articolo 7-sexies, primo comma lettere b) e c), che si riportano qui di seguito testualmente:

  1. 1.    In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a)    …………………………………………………………………………..;

b)    Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione della distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c)    Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

d)    ………………………………………………………………………….

 

Le deroghe, relative ai trasporti, reintroducono il concetto di tassabilità dei trasporti là dove effettuali.

Analizzeremo, pertanto. Il trattamento fiscale e contabile relativo ai trasporti di beni resi a privati.

 

1)    TRASPORTI DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ED IMPORTATE IN ITALIA RESI AD UN SOGGETTO PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA

 

Si tratta di trasporti già assoggettati ad imposta, perché hanno concorso alla determinazione del valore in dogana e che, pertanto, a norma dell’art.9 punto 2 del Decreto IVA sono non imponibili.

Essi dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’indicazione in fattura: “operazione non imponibile a norma dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva”;

E’ consigliabile che il trasportatore nazionale acquisisca copia della bolletta di importazione dalla quale risulti che il corrispettivo del trasporto ha concorso alla determinazione del valore imponibile in dogana.

 

2)    TRASPORTI DI MERCI IN ESPORTAZIONE RESI AD UN SOGGETTO PRIVATO NON SOGGETTO  PASSIVO IN ITALIA

I trasporti di beni in esportazione sono rilevanti ai fini IVA in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.

Essi sono non imponibili (art.9 punto 2 DPR 633/72) per la tratta nazionale e fuori del campo di applicazione dell’IVA per la tratta estera (art. 7 sexies– 1° comma – lett. b).

Per convenzione tali trasporti si considerano effettuati in territorio italiano solo per 5%, se marittimi, e solo per 38 % se aerei.

I documenti emessi da compagnie italiane dovranno essere fatturati secondo le seguenti modalità:

–       non imponibili ai sensi dell’art.9 D.P.R. per il 5% e fuori campo di applicazione dell’IVA  per il restante 95%, SE MARITTIMI;

–       non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/72 per il 38%, e fuori campo di applicazione dell’IVA  per il restante 62%, SE AEREI.

E’ consigliabile che il trasportatore nazionale acquisisca copia della bolletta di esportazione munita della prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario.

 

3)    TRASPORTI RELATIVI A BENI IN TRANSITO O IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA RESI AD UN PRIVATO IN ITALIA

 

I trasporti di beni in transito o in importazione temporanea sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 – punto 2 – del decreto IVA (sempre solo per la tratta effettuata nel territorio dello Stato).

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’indicazione in fattura: “operazione non imponibile a norma dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva”;

  

4)    TRASPORTI “ESTERO SU ESTERO” RESI AD UN SOGGETTO PRIVATO NON PASSIVO

 

I trasporti “estero su estero” (ad esempio TOKIO – NEW YORK ) non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano senza applicazione dell’imposta ai sensi  dell’art. 7 sexies – 1° comma – lett. b).

  

5)    TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DALL’ITALIA, RESI AD PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO

Ad esempio NAPOLI – BERLINO sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.

 

6)    TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DA UN PAESE COMUNITARIO PER L’ITALIA  RESI AD UN PRIVATO NON  SOGGETTO PASSIVO 

Ad esempio BERLINO – NAPOLI sono fuori campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano senza applicazione dell’imposta ai sensi  dell’art. 7 sexies – 1° comma – lett. b).
  •  

    7)    TRASPORTI INTERAMENTE NAZIONALI RESI AD UN PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO

     

    Ad esempio PALERMO – NAPOLI sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

    Essi, pertanto, dovranno

    • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.

     

    gianni gargano

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