I trasporti venduti (resi) a soggetti passivi stabiliti in Italia

La legge comunitaria 2008 (n.88/2009) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva 2008/8/Ce che ha modificato la direttiva di base in materia di Imposta sul Valore aggiunto – n. 2006/112/CE – per quanto riguarda il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Le modifiche sono contenute in uno schema di decreto legislativo, il cui testo potrà ancora essere in parte migliorato.

Non per quanto riguarda i trasporti, le cui nuove disposizioni entreranno in vigore, certamente, il primo gennaio del  prossimo anno.

Qui di seguito si faranno, pertanto, alcune osservazioni, utili per gli operatori interessati quali gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi, i vettori ed, in generale, tutti gli operatori della logistica che prestano (vendono), ovvero  acquistano,  servizi di trasporto.

Fino al 31 dicembre 2009, al terzo comma dell’articolo 7 del decreto era  indicata la regola generale secondo la quale le prestazioni di servizi si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, quando erano rese da soggetti domiciliati  in Italia (criterio del domicilio del prestatore).

Al successivo quarto comma dello stesso articolo 7 erano indicate, alle lettera da a) ad f) alcune deroghe alla indicata regola generale.

In particolare, e per quanto attiene i trasporti, la deroga era indicata alla lettera c) che considerava effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza ivi percorsa.

Era, cioè, tassata solo la tratta italiana del trasporto (criterio del luogo di esecuzione della prestazione).

Per quanto riguarda l’Iva intracomunitaria (L. 427/93), il trasporto intracomunitario non si considerava effettuato in Italia se reso ad un soggetto passivo d’imposta in un altro Stato membro (che avesse, cioè, una sua partita Iva in quello Stato).

Il Governo, in virtù della delega conferitagli dalla legge comunitaria, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sia il decreto Iva (DPR 633/72), sia la legge sull’Iva comunitaria (legge 427/93).

La novità riguardano sia la regola generale , sia le deroghe.

Che pertanto vanno premesse.

REGOLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI  DI TRASPORTO RESI A COMMITTENTI SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Per soggetti passivi si intendono coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero  una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Pertanto, i trasporti resi a soggetti passivi stabiliti in Italia rientrano nella regola generale, di cui all’articolo 7 ter del decreto legislativo in commento, del quale si riporta qui di seguito solo la parte utile alla esposizione successiva:

  1. 1. articolo 7 ter (territorialità – Prestazioni di servizi)

1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b)……………………………………………………………………………………………………………..

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni ad essi rese:

a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 La nuova regola è quella di considerare effettuati in Italia tutti trasporti, in qualunque parte del mondo eseguiti, purché resi a soggetti passivi stabiliti in Italia.

Tuttavia, il terzo comma dell’articolo 17 del decreto Iva, nella nuova versione  stabilisce  che i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere agli obblighi loro imposti in meteria di imposta sul valore aggiunto identificandosi direttamente, se comunitari (art. 35 ter), ovvero nominando un proprio rappresentante fiscale in Italia.

Cadono, quindi, tutte le differenze tra trasporti nazionali, intracomunitari e extracomunitari.

Anche quelli estero su estero, se venduti ad un soggetto Iva stabilito in Italia, sono da assoggettare all’imposta.

Analizzeremo, pertanto. Il trattamento fiscale e contabile relativo ai trasporti di beni.

1)    TRASPORTI DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ED IMPORTATE IN ITALIA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

 

Si tratta di trasporti già assoggettati ad imposta, perché hanno concorso alla determinazione del valore in dogana e che, pertanto, a norma dell’art.9 punto 2 del Decreto IVA sono non imponibili.

Essi dovranno:

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’indicazione in fattura: “operazione non imponibile a norma dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva”;
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione della non imponibilità di cui dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva.

E’ consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta di importazione dalla quale risulti che il corrispettivo del trasporto ha concorso alla determinazione del valore imponibile in dogana.

2)    TRASPORTI DI MERCI IN ESPORTAZIONE RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

 I trasporti in esportazione sono, ai fini IVA, non imponibili (art.9 punto 2 DPR 633/72) per l’intera tratta.

I documenti emessi da compagnie italiane dovranno essere fatturati secondo le seguenti modalità:

–       non imponibili ai sensi dell’art.9 D.P.R. 633/72;

di qualunque tipo di trasporto si tratti.

I documenti emessi da compagnie estere, pervenuti a committenti italiani, dovranno  essere auto fatturati, con l’indicazione, in autofattura, della seguente attestazione:

–       trasporto non imponibile ai sensi dell’art.9 D.P.R. 633/72.

E’ consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta esportazione munita della prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario.

 

3)    TRASPORTI RELATIVI A BENI IN TRANSITO O IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA


I trasporti di beni in transito o in importazione temporanea sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 – punto 2 – del decreto IVA.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’indicazione in fattura: “operazione non imponibile a norma dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva”;
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione della non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva.

 

4)    TRASPORTI “ESTERO SU ESTERO” RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA


I trasporti “estero su estero” (ad esempio TOKIO – NEW YORK ) sono soggetti all’ imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione della imposta.

5)    TRASPORTI INTRACOMUNITARI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA


I trasporti “estero su estero” (ad esempio MADRID – PARIGI, tra due Paesi comunitari) sono soggetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione della imposta.

 

6)    TRASPORTI “ESTERO SU ESTERO” RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA


I trasporti “estero su estero” (ad esempio PARIGI – MARSIGLIA, reso all’interno dello stesso Paese comunitario)  sono soggetti all’ dell’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione della imposta.

 

7)    TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DALL’ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA


Ad esempio NAPOLI – BERLINO sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia extracomunitaio, con l’indicazione dell’ imposta;
  • essere fatturati dal trasportatore comunitario senza addebito d’imposta, mentre il committente italiano dovrà integrare le relative fatture pervenutegli con l’esposizione dell’imposta

8)    TRASPORTI COMUNITARIO, CON PARTENZA DA UN PAESE COMUNITARIO ED ARRIVO IN ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

 

Ad esempio BERLINO – NAPOLI sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore  estero sia extracomunitario , con l’indicazione dell’imposta;
  • essere fatturati dal trasportatore comunitario senza addebito dell’imposta, mentre il committente italiano dovrà integrare le relative fatture pervenutegli con l’esposizione dell’imposta.

 

9)    TRASPORTI INTERAMENTE NAZIONALI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio PALERMO – NAPOLI sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

  • essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.
  • essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore  estero  comunitario o  extracomunitario che sia, con l’indicazione della imposta;

gianni gargano

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