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13173840_1107088859347660_63681837168708879_n (3)Bonus autonomi

Liberi professionisti e Collaboratori coordinati continuativi (co.co.co), che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro – erogata automaticamente un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

 

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019) – indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

 

Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti – indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

 

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria – Artigiani e Commercianti (AGO) – che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro – indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

 

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che risultino già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro – indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (con un aumento a 1.000 euro per maggio). Stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

 

Lavoratori del settore agricolo che risultino già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro – indennità per il mese di aprile 2020 di 500 euro.

 

Individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione – indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro per ciascun mese.

 

Lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti –

indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – dopo il mese di marzo, anche per i mesi di aprile e maggio 2020 indennità di 600 euro.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

 

Lavoratori domestici – Bonus colf e badanti

Lavoratori domestici con in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro – riconosciuta indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020.

L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

 

Reddito di emergenza

Introdotto per il mese di maggio il ‘reddito di emergenza’, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.

Requisiti (devono essere rispettati tutti e 4 cumulativamente):

  1. residenza italiana
  2. reddito familiare ad aprile 2020 inferiore al Rem spettante
  3. patrimonio mobiliare 2019 inferiore ai 10.000 euro (che può raggiungere i 20.000 euro in base a nucleo familiare e presenza di disabili)
  4. ISEE inferiore i 15.000 euro

Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto.

 

Tax Credit vacanze

Famiglie con reddito medio – basso, ovvero con un valore ISEE inferiore ai 40mila euro – Credito d’imposta per le spese effettuate nelle strutture turistico – ricettive italiane tra il 1°luglio ed il 31 dicembre 2020.

La cifra massima può essere di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 150 euro per una sola persona).

Il credito sarà fruibile:

  • 80% come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta
  • 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24, ma con ulteriore facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva.

Il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 

Bonus Mobilità

Residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – Buono‘mobilità’ pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture.

 

Rottamazione auto classe Euro 3 o inferiore o motociclo omologato fino alla classe Euro 2/Euro3 a due tempi – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 possibile usufruire del Buono ‘mobilità (cumulabile col bonus bici) pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamati.

Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, che per il 2020 è stato innalzato a 100 milioni di euro.

 

Rimborso abbonamenti bus, metro, treni

Studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio – Rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico.

 

 

 

Blocco rata IRAP saldo 2019 – acconto 2020

Imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e Lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi – esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

 

Credito d’imposta al 60% per affitti delle PMI

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto – credito d’imposta del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio.

Requisiti: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Spetta indipendentemente dalla suesposta condizione alle strutture alberghiere.

 

 

Credito d’imposta 60% per le spese di messa insicurezza

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico Credito d’imposta del 60% per un massimo di 80.000 euro per le spese di investimento necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Tipologia di interventi – interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento:

  • interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni
  • arredi di sicurezza o quelli per l’acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e le
  • apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti.

 

Credito d’imposta 60% per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo per ciascun beneficiario di 60.000 euro.

Le spese potranno essere sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termometri e termoscanner, di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale,come pannelli e barriere, e le relative spese di installazione.

 

Aiuti a fondo perduto INAIL

Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali contributo INAIL a fondo perduto per finanziare le spese di sanificazione, o per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature atte a garantire il distanziamento sociale tra i lavoratori.

Questi fondi Inail sono incompatibili con altre agevolazioni, anche fiscali, previste per questo tipo di spese; non sono cumulabili con il credito di imposta del 50%.

L’importo massimo per beneficiario è scaglionato in base all’ampiezza dell’impresa:

15.000 euro per imprese fino a 9 dipendenti

50.000 euro per imprese da 10 a 50 dipendenti

100.000 euro per le aziende con oltre 50 addetti.

Rientrano nel finanziamento i costi per:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro (ad esempio i rilevatori di temperatura corporea)
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Tutti i dispositivi dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia.

La procedura è gestita da INVITALIA sulla base delle indicazioni INAIL.

 

Riduzione IVA per DPI

Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori.

Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA.

Questi alcuni DPI rientranti nella misura:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • ventilatori polmonari.

 

Potenziato al 110% Ecobonus e Sismabonus

Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o

antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ambito di applicazione

Interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Chi ne può beneficiare

  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • IACP;
  • cooperative a proprietà indivisa;
  • enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP.

In cosa consiste

Detrazione d’imposta del 110% (da dividere in cinque quote annuali di pari importo) su spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Seconde case

Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sisma bonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle ‘seconde case’, a patto però che non siano villette unifamiliari. Cessione del credito

La detrazione potrà anche essere ceduta all’impresa che esegue i lavori (ottenendo uno sconto fino al 100% in fattura) o agli istituti di credito.

Per gli interventi inerenti la riduzione del rischio sismico, la detrazione al 110% per cento è

condizionata alla stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza sopra citata, la detrazione Irpef conseguente alla polizza passa dal 22 al 90%.

In ogni caso questa misura non è applicabile ad edifici ubicati in zona sismica 4.

Ecobonus, interventi e condizioni di ammissibilità

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo –

Il limite di spesa detraibile è di 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari (solo se abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza

almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione – Il limite di spesa detraibile (incluse quelle per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito) è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • se eseguiti congiuntamente a quelli fin qui elencati, si potrà beneficiare della detrazione al 110% anche per i normali interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (ad esempio: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati.

La condizione per poter beneficiare della detrazione è che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure che determinino “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)” rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Impianti fotovoltaici

L’installazione di impianti fotovoltaici e di relativi sistemi di accumulo integrati può beneficiare della detrazione al 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti, per un limite di spesa massimo di 48.000 euro e di 2.4000 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione per gli impianti di produzione di energia è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi inseriti nel riquadro.

 

Contributi a fondo perduto

Spetta a:

Imprese, artigiani, commercianti e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L’importo minimo dell’indennizzo è definito in 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le imprese.

Ammontare del contributo – calcolato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata.

Il parametro da applicare per calcolare l’ammontare del contributo dipende dall’ammontare dei ricavi o compensi dell’impresa.

  • 20 % – per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 15 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 10 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ ultimo periodo d’imposta.

Una volta ricavata la percentuale, essa dovrà essere applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto.

gianni gargano

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