le novità del decreto e della legge di bilancio

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DOTT. GIOVANNI GARGANO

Dottore Commercialista

Via A. Ciccone, 15

80133 NAPOLI

Tel. 081 281231 – 081 282506

e-mail: giovanni.gargano@libero.it

Cod. Fisc. GRG GNN 44C12 F839C

Partita IVA 04798800639

 

 

Circolare 1 del 16/01/2020

 

 

 

Alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto Fiscale

 

Tracciabilità detrazioni

La Legge di bilancio 2020 limita la detraibilità delle spese indicate all’art.15 del TUIR.

 

Il riferimento è alla detrazione del 19% riconosciuta per spese quali ad esempio:

  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;
  • gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • le Spese mediche rese da strutture private e non accreditate al SSN, per visite specialistiche, degenze ricovero e parto, cure odontoiatriche, ect;
  • le spese veterinarie;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo
  • le spese funebri;
  • le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;
  • i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
  • le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
  • Affitti studenti universitari;
  • Canoni abitazione principale;
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • Dispositivi medici non acquistati in farmacia;
  • ecc.

 

Per le spese di cui sopra la legge di bilancio 2020 ha stabilito che dal 1.1.2020 potranno essere detratte in dichiarazione solo se pagate con modalità tracciata (POS, ASSEGNO, BONIFICO). 

 

La nuova norma VIETA l’utilizzo del CONTANTE per i contribuenti che intendono richiedere la detrazione

 

Ai fini della detrazione, salvo specifiche eccezioni, tutte le spese di cui all’art. 15 che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, oltre ad essere legate al proprio monte reddituale conseguito nell’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Il pagamento dovrà avvenire con strumenti tracciabili quali:

 

  • versamenti bancari o postali;
  • carte di debito, credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

 

 

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

 

Deducibilità IMU

A decorrere dal 2020 l’IMU e la TASI vengono unificate. Si pagherà solo l’IMU (con le stesse esclusioni previste negli anni precedenti) che sarà, altresì, deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le seguenti percentuali:

  • al 50% per il 2019;
  • al 60% per il 2020 ed il 2021;
  • interamente deducibile dal 2022

 

Divieto di compensazione crediti fiscali

In relazione ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto che la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti Irpef, Ires e Irap, nonché relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente:

  • utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate;
  • dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce l’eccedenza d’imposta.

Ne deriva che il credito Irpef, Ires o Irap 2019, eccedente Euro 5.000,00, non potrà, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1° gennaio 2020, ma, a tal fine, si dovrà attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. Dunque, nell’ipotesi in cui il modello Redditi 2020 sia presentato in data 31 ottobre 2020 il credito ivi emergente (Irpef o Ires), eccedente Euro 5.000,00, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale dal 10 novembre 2020.

 

Fatturazione elettronica medici

E’ stato esteso al 2020 il divieto di emissione delle fatture elettroniche per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (i medici in generale).

 

Nuova scadenza esterometro

Dal 2020 la trasmissione telematica della fatture transfrontaliere (c.d. Esterometro) diviene trimestrale e non più mensile. In particolare l’invio andrà effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

 

Limite all’utilizzo del contante

Il limite per l’utilizzo del contante nelle transazioni tra privati viene ridotto da Euro 3.000,00 a:

  • Euro 2.000,00 per le transazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • Euro 1.000,00 per le transazioni dal 1° gennaio 2022

 

Nuovi paletti per i forfettari

Dal 1° gennaio 2020 resteranno fuori dal regime agevolato (forfettari) le partite iva che:

  • sostengono nell’anno precedente spese per il personale dipendente superiori ad Euro 20.000,00;
  • percepiscono nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedenti 30.000,00 euro.

 

Bonus Facciate

L’agevolazione consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi de DM 1444/68. Sono escluse le case isolate di campagna.

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq

I lavori incentivati di recupero o restauro della facciata riguardano i costi per i cosiddetti interventi di manutenzione ordinaria; nello specifico sono incentivati:

  • gli interventi sulle strutture opache della facciata;
  • i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
  • la pulitura della facciata;
  • la tinteggiatura esterna dell’edificio.

Gli esclusi dal Bonus Facciate

Rimangono, pertanto, esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi sui pluviali, sugli impianti termici e sui cavi esterni. Si ricorda che il bonus facciate è applicabile esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi; pertanto si escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi (detraibili comunque al 50% con l’ecobonus).

Si specifica però che in caso di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo dovrà soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.

Pertanto i contribuenti che siano interessati alla detrazione del 90% e che hanno progettato di realizzare un cappotto termico dovranno avvalersi di un tecnico per verificare che i lavori effettuati sulla facciata dell’edificio soddisfino i requisiti sopra citati.

 

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