risposta a quesito su ravvedimento operoso

1932298_4835620345213_4570012601073362144_ncome già anticipatole al telefono il 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97 prevede, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di riconoscere la riduzione della sanzione fino alla metà[1].

La sanzione così determinata, poi, può essere definita ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97 mediante il pagamento di un importo pari ad un settimo del minimo.

A tal fine è opportuno che, nel caso in cui i verbalizzanti non indichino nel processo verbale di constatazione se ricorrano o meno le richiamate circostanze attenuanti, lei lo richieda espressamente, facendo riportare, ad esempio, la seguente dicitura nel PVC:

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Ai fini della determinazione della sanzione di cui all’articolo  303 del TULD si chiede che Codesto Ufficio valuti la possibilità della sua riduzione fino alla metà del minimo, così come previsto dal comma 4 dell’articolo 7 del D.lgs. 472/97. Ciò anche in considerazione che prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione, è possibile definire la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso. Laddove, invece, notificato l’avviso di Rettifica dell’accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione il ravvedimento operoso risulta precluso restando possibile soltanto la definizione agevolata del terzo, più sfavorevole.

La richiesta è motivata dalla circostanza che l’importatore non può ritenersi “recidivo” per non aver nei tre anni antecedenti da data della importazione incorso in altra violazione della stessa indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti e la sanzione.

Tanto premesso, il sottoscritto, chiede di a Codesto Ufficio di voler far conoscere l’esito della indicata richiesta di riduzione della sanzione in tempo utile a consentirgli l’eventuale ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472/97.

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Va da sé che dovrà sollecitare l’Ufficio doganale competente affinché risponda in tempo utile per consentirle di ravvedersi prima della notifica dell’avviso di rettifica dell’accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione.

Tenga presente che è possibile definire la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso solo fino alla notifica dell’atto di contestazione della sanzione, ovvero dell’avviso di accertamento.

Se la Dogana dovesse riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti e ridurre la sanzione fino alla metà, nel suo caso la violazione potrebbe essere definita con il pagamento di un importo pari ad Euro 1.071,43 (15.000,00 / 2 = 7.500,00 # 7.500,00 / 7 = 1.071,43).

Per maggiori dettagli può consultare il seguente articolo sul nostro blog

http://www.giannigargano.it/?p=7330

 

Per sua comodità le allego il fac simile di istanza per la richiesta di riduzione della sanzione e dell’applicazione del ravvedimento operoso.

 

Cordiali saluti

Giovanni Gargano

 

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